Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 17470/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero economia e finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione, Sezione Quarta Penale, con ordinanza n.2781 del 27 novembre 2024, ha qualificato il ricorso quale opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, disponendo la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli che, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha disposto la comunicazione al difensore di [OSCURATO:PERSONA] della necessità di iscrivere l'opposizione nel ruolo generale civile della medesima Corte di appello (registro SICID).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo di aver impugnato il decreto con il quale, in data 18 giugno 2024, la Corte di appello di Napoli ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.41/2024, proponendo regolare opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115 cit. con deposito a mezzo pec presso la Corte di appello penale di Napoli; che la Corte di appello ha inviato l'atto alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n.2781/25 lo ha qualificato come opposizione, rimettendo gli atti alla Corte di appello di Napoli; che il Presidente della V Sezione della Corte di appello, rilevato che i procedimenti di opposizione quale quello in questione vanno assegnati, in base alle tabelle vigenti, su delega del Presidente della Corte, a un magistrato delle sezioni civili ordinarie, individuato secondo il criterio automatico di assegnazione SICID, ha disposto la restituzione degli atti al Presidente della Corte di appello; che il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha emesso il provvedimento qui impugnato.

3. Il ricorrente censura il provvedimento ritenendolo illegittimo, in quanto onera l'istante di adempimenti, quali l'iscrizione nel ruolo civile e il pagamento del contributo unificato, che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 d.P.R. n.115 cit., e abnorme, in quanto determina una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.

In particolare, evidenzia la competenza funzionale a decidere sull'opposizione del solo Presidente del Tribunale o della Corte di appello al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento, spettando al giudice penale in quanto di carattere accessorio rispetto al procedimento principale.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

5. Il ricorso risulta validamente proposto ed é fondato, sull'assorbente rilievo, formulato anche in altre pronunce dalla giurisprudenza della Corte, che il provvedimento impugnato é viziato da abnormità.

Questa Sezione, con provvedimenti la cui motivazione il Collegio condivide, ha avuto modo di ribadire che é abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del Capo dell'Ufficio comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908 - 01).

Ad analoga conclusione deve giungersi nel caso di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beenficio, avuto riguardo al dictum di Sez.

U, Pangallo (Sez.

U, n. 36168 del 14/07/2004, Rv. 228667 - 01).

6. Si è, inoltre, affermato, con orientamento ormai consolidato, che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 - 01).

7. Quanto al provvedimento impugnato, in analoga situazione é stata già ravvisata da questa Sezione, condivisibilmente, l'abnormità funzionale, poiché esso importa la impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge, atteso che l'organo giudiziario funzionalmente competente non é stato messo nelle condizioni di provvedere sull'opposizione, mentre l'erroneo avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche determina un pregiudizio dell'interessato non altrimenti eliminabile se non con l'annullamento del provvedimento adottato.

8. Quest'ultimo va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte d'appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero economia e finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, Sezione Quarta Penale, con ordinanza n.2781 del 27 novembre 2024, ha qualificato il ricorso quale opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, disponendo la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli che, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha disposto la comunicazione al difensore di [OSCURATO:PERSONA] della necessità di iscrivere l'opposizione nel ruolo generale civile della medesima Corte di appello (registro SICID). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo di aver impugnato il decreto con il quale, in data 18 giugno 2024, la Corte di appello di Napoli ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.41/2024, proponendo regolare opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115 cit. con deposito a mezzo pec presso la Corte di appello penale di Napoli; che la Corte di appello ha inviato l'atto alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n.2781/25 lo ha qualificato come opposizione, rimettendo gli atti alla Corte di appello di Napoli; che il Presidente della V Sezione della Corte di appello, rilevato che i procedimenti di opposizione quale quello in questione vanno assegnati, in base alle tabelle vigenti, su delega del Presidente della Corte, a un magistrato delle sezioni civili ordinarie, individuato secondo il criterio automatico di assegnazione SICID, ha disposto la restituzione degli atti al Presidente della Corte di appello; che il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha emesso il provvedimento qui impugnato. 3. Il ricorrente censura il provvedimento ritenendolo illegittimo, in quanto onera l'istante di adempimenti, quali l'iscrizione nel ruolo civile e il pagamento del contributo unificato, che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 d.P.R. n.115 cit., e abnorme, in quanto determina una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo. In particolare, evidenzia la competenza funzionale a decidere sull'opposizione del solo Presidente del Tribunale o della Corte di appello al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento, spettando al giudice penale in quanto di carattere accessorio rispetto al procedimento principale. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. 5. Il ricorso risulta validamente proposto ed é fondato, sull'assorbente rilievo, formulato anche in altre pronunce dalla giurisprudenza della Corte, che il provvedimento impugnato é viziato da abnormità. Questa Sezione, con provvedimenti la cui motivazione il Collegio condivide, ha avuto modo di ribadire che é abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del Capo dell'Ufficio comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908 - 01). Ad analoga conclusione deve giungersi nel caso di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beenficio, avuto riguardo al dictum di Sez. U, Pangallo (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Rv. 228667 - 01). 6. Si è, inoltre, affermato, con orientamento ormai consolidato, che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 - 01). 7. Quanto al provvedimento impugnato, in analoga situazione é stata già ravvisata da questa Sezione, condivisibilmente, l'abnormità funzionale, poiché esso importa la impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge, atteso che l'organo giudiziario funzionalmente competente non é stato messo nelle condizioni di provvedere sull'opposizione, mentre l'erroneo avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche determina un pregiudizio dell'interessato non altrimenti eliminabile se non con l'annullamento del provvedimento adottato. 8. Quest'ultimo va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte d'appello d
Decreto Cassazione n. 17470/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris