CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39506/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile "I.N.P.S.", che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese per tutte le suddette parti civili; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati alla memoria depositata, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per i delitti di estorsione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche (artt. 629 e 316-ter, cod. pen.). 1.1. L'accusa che gli viene mossa, in sintesi, è quella di avere, nella sua qualità di legale rappresentante di una società di gestione di supermercati, costretto i propri dipendenti a sottoscrivere un accordo di solidarietà, con riduzione dell'orario lavorativo e della retribuzione, minacciando loro, altrimenti, il licenziamento, ma di avere imposto loro di continuare a lavorare secondo l'orario precedente: in questo modo, per un verso, realizzando l'ingiusto profitto di tali prestazioni lavorative ulteriori e gratuite, con correlativo danno per i lavoratori; e, per l'altro, indebitamente lucrando il contributo pubblico di solidarietà previsto in tali casi, portato a conguaglio con quanto da lui dovuto all'I.n.p.s.. 1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in primo grado, lo ha dichiarato colpevole di entrambi i reati, altresì condannandolo al risarcimento dei danni in favore dellin.p.s. e dei lavoratori costituitisi come parti civili. 1.3. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 17 febbraio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 316-ter, cit., perché estinto per prescrizione, mentre ha confermato la condanna per l'estorsione e le statuizioni civili. 1.4. Tale decisione è stata impugnata per cassazione dall'imputato e la Corte, con sentenza n. 23893 del 23 aprile 2024, l'ha annullata con rinvio, sulla base dei seguenti rilievi: — l'impresa versava in uno stato di crisi, tale da aver portato successivamente al fallimento della stessa; — l'imputato, com'era in suo diritto, aveva già avviato una procedura di mobilità, funzionale al successivo licenziamento di una trentina di lavoratori su circa centotrenta;— la stipula del contratto di solidarietà non ha rappresentato un'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], ma è stata sollecitata dalle rappresentanze sindacali, che lo hanno sottoscritto, peraltro senza ricevere rimostranze dai lavoratori; — tale accordo ha natura difensiva per il lavoratore e, già dall'avvio del procedimento funzionale alla sua conclusione, preclude al datore di lavoro la possibilità di procedere a licenziamenti; — conseguentemente, la stipula di esso da parte del datore di lavoro non si coniugava logicamente con il suo ipotizzato intento di procedere ai licenziamenti; — la richiesta di prestazione di attività lavorativa per un orario superiore a quello previsto dall'accordo avrebbe potuto configurare una condotta estorsiva se preesistente e strumentale alla conclusione di quello; diversamente, se cioè essa fosse stata il frutto di un'autonoma e successiva determinazione dell'imputato, avrebbe potuto integrare, semmai, un inadennpimento civilistico; — inoltre, la sentenza d'appello presentava carenze motivazionali su elementi di prova che potevano incidere sulla tenuta dell'accusa (numero esiguo di dipendenti costretti, rispetto al totale di essi; denunce intervenute a distanza di tre anni dai fatti; elementi di contraddittorietà ed inverosimiglianza nelle dichiarazioni delle parti civili; apodittica svalutazione delle testimonianze a discarico). 1.5. Decidendo quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di estorsione, perché il fatto non sussiste. I relativi passaggi argomentativi possono riassumersi nei termini che seguono: — sull'assunzione di un contegno minaccioso dell'imputato verso i lavoratori, sia nella riunione preliminare alla stipula del contratto di solidarietà che durante tutta la successiva procedura, le testimonianza raccolte sono contrastanti; non possono svalutarsi quelle favorevoli all'imputato - come invece hanno fatto le due precedenti sentenze di merito - per il sol fatto che provengano da lavoratori ancora alle sue dipendenze e, quindi, interessati: così ragionando, infatti, si dovrebbero specularmente ritenere interessate, e quindi inattendibili, in senso contrario, le accuse provenienti dai soggetti nel frattempo licenziati e costituitisi parti civili; inoltre, le accuse provengono da un numero ristretto di lavoratori, che a tanto si sono determinati dopo diversi anni, senza che tale loro silenzio potesse ritenersi giustificato dal timore di perdere il lavoro, giacché erano stati licenziati già anni prima; le testimonianze dirimenti, allora, sono quelle dei rappresentanti sindacali, dalle quali emergono circostanze favorevoli all'imputato e, in particolare, il fatto che nessuno dei dipendenti avesse palesato loro obiezioni o rimostranze in merito alla conclusione del contratto di solidarietà;— quest'ultimo è stato sollecitato proprio dai rappresentanti sindacali ed è stato concluso con la loro negoziazione; — la prospettazione di una situazione di crisi aziendale da parte dell'imputato ai lavoratori non è stata pretestuosa: diversamente, non si spiegherebbe la sua scelta di procedere alla mobilità, poi all'accordo di solidarietà e, ancora dopo, alla richiesta di concordato preventivo; del resto, la conferma di tale criticità sta nel fallimento alla fine intervenuto; — non è possibile, dunque, escludere che nelle affermazioni ultimative («colorite o espressione di scarsa empatia verso i lavoratori» le definisce la Corte d'appello) compiute dall'imputato verso i suoi dipendenti nel corso della riunione successiva all'apertura della procedura di mobilità - nel senso che o firmavano l'accordo oppure egli avrebbe chiuso l'azienda ed essi sarebbero stati licenziati - costoro vi abbiano ravvisato una minaccia per effetto di una loro soggettiva percezione; — l'intenzione originaria di [OSCURATO:PERSONA] era quella di procedere a dei licenziamenti, tanto da aver già avviato il relativo iter; l'aver egli poi deciso di accedere al contratto di solidarietà, che ciò gli impediva, non si concilia logicamente con la prospettata alternativa tra gli uni e l'altro; — quanto alla prestazione di ore lavorative maggiori rispetto a quelle stabilite dal contratto, dalle dichiarazioni dei lavoratori non emerge con sicurezza che ciò fosse stato loro rappresentato dall'imputato già in occasione della riunione propedeutica alla stipula dell'accordo; non può escludersi, dunque, che si sia trattato di una determinazione successiva, esulando in tal caso dall'ipotesi d'accusa, poiché manca la prova certa di una correlazione tra la prospettiva del licenziamento e l'accettazione di condizioni di lavoro deteriori. 2. Impugna tale decisione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, lamentandone plurimi vizi di motivazione. Rinviando per l'illustrazione delle risultanze probatorie a quanto esposto nelle prime due sentenze di merito, il ricorrente rassegna le seguenti osservazioni: — la circostanza che alcuni lavoratori abbiano riferito di non essere stati minacciati non esclude logicamente che altri di loro lo siano stati; peraltro, quei testi a discarico si sarebbero dimostrati titubanti ed imbarazzati; — non è logico dubitare dell'attendibilità di coloro che hanno dichiarato di essere stati minacciati, per il sol fatto che non siano andati a lamentarsene con i sindacalisti; — si dubita di costoro perché avrebbero reso le loro accuse solo a distanza di tempo, non considerando che soggetti deboli - come può essere chi, come loro, era disoccupato - temono che le accuse da essi rivolte a soggetti forti possano ritorcersi a loro danno; — [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di licenziare solo trenta dipendenti; i sindacalisti, operando nell'interesse della generalità dei lavoratori, hanno cercato di evitarlo, sollecitando la conclusione del contratto di solidarietà; ma i più di cento lavoratori ulteriori non avevano alcuna convenienza ad aderire a tale accordo, avendo perciò il diritto di decidere liberamente e senza minacce se farlo, per solidarietà con i loro colleghi, o meno; l'estorsione, quindi, non è consistita nella proposta dell'accordo di solidarietà (non rilevando perciò che la relativa iniziativa sia partita dai sindacati), ma nell'imposizione di questo con la minaccia di licenziamento per tutti; — non ha rilievo la circostanza per cui, in pendenza dell'accordo e, già prima, della relativa procedura, non fossero possibili licenziamenti: il timore di un lavoratore, e quindi la relativa minaccia, non è quello di essere licenziato in un ristretto arco di tempo, ma quello di essere licenziato tout court; e, che queste fossero le reali intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], è confermato dal fatto che, dopo aver lucrato i benefici economici del contratto di solidarietà, ha licenziato tutti; — l'estorsione si è perfezionata per il sol fatto della stipula dell'accordo di solidarietà dietro la minaccia di licenziamento ed a prescindere dall'ulteriore costrizione degli operai a lavorare per un orario superiore a quello ivi previsto; peraltro, è ingenuo ritenere che l'imputato non avesse sin dall'inizio una tale intenzione, giacché neppure per un istante egli ha rispettato detto contratto. 3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte con nota spese la difesa della parte civile "I.N.P.S.", in termini sostanzialmente adesivi al ricorso del Procuratore distrettuale, in particolare censurando come apodittica la prevalenza accordata dal giudice del rinvio alle dichiarazioni dei dipendenti indotti come testimoni a discarico dalla difesa dell'imputato. 4. Hanno depositato memoria scritta i difensori dell'imputato, sostenendo che il ricorso non sia ammissibile, per una pluralità di ragioni, ovvero: a) per violazione del requisito della c.d. "autosufficienza", dal momento che, per l'indicazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento delle sue deduzioni, compie un rinvio generico all'illustrazione contenutane nelle prime due sentenze di merito, tuttavia annullate e, quindi, giuridicamente non esistenti; b) perché si lamenta la "illogicità" della motivazione, rilevando, invece, solo quella manifestamente tale (si citano, per la relativa definizione, plurimi precedenti di legittimità); c) perché le doglianze rassegnate si presentano puramente reiterative di risultati istruttori ed argomenti già valutati e ritenuti inadeguati anche dal giudice 5 di legittimità, pretendendo il ricorrente di censurare non solo la sentenza impugnata, per aver seguìto i principi dettati dalla sentenza rescindente, ma addirittura pure quest'ultima. In ogni caso, la difesa ribadisce l'infondatezza del ricorso, ponendo l'attenzione, in particolare, sull'inconciliabilità del contratto di solidarietà con l'eventualità del licenziamento e sulla conseguente impossibilità logica dell'ipotizzata costrizione, nonché sulle carenze motivazionali della precedente sentenza d'appello, puntualmente stigmatizzate da quella rescindente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è ammissibile, poiché si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie, magari anche plausibile, ma che non compete al giudice di legittimità. 2. Il compito della Corte di cassazione, infatti, laddove chiamata a sindacare la motivazione di un provvedimento, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Da tanto consegue che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Minime incongruenze argonnentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono, dunque, dar luogo all'annullamento della sentenza, non costituendo vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. E' solo l'esame del complesso probatorio, infatti, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (si vedano, a puro titolo d'esempio tra molte altre in termini, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). L'eventuale errore del giudice di merito nella valutazione del significato dimostrativo delle risultanze istruttorie può, dunque, essere rilevato in questa sede soltanto laddove integri un travisamento della prova, vale a dire una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco di tale elemento e quello attribuitogli in sentenza, di modo che il fraintendimento si presenti idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato male inteso od ignorato (tra le tantissime: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). 3. Tanto premesso, nello specifico si è in presenza di un compendio probatorio non univoco, perciò tale da far ricadere entro i confini della probabilità logica tanto la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, quanto quella ipotizzata dal Procuratore ricorrente. A ciò si aggiunga che la Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, si è dovuta confrontare con una sentenza rescindente insolitamente circostanziata, spintasi fino a censurare la valutazione di singoli elementi di prova compiuta dai giudici del merito, così da delimitare significativamente i residui spazi valutativi: non è un caso che anche con essa finisce per prendersela il ricorso (vds. pagg. 13, 15). È qui sufficiente rilevare, allora, che la valutazione del dato probatorio complessivo compiuta dalla sentenza impugnata non trascura specifiche evidenze né presenta alcun fraintendimento palese. Neppure il ricorrente indica, ad esempio, elementi di prova inequivocamente significativi di specifiche minacce ricevute da singoli dipendenti, né del fatto che l'aut aut del [OSCURATO:PERSONA] - sottoscrizione, cioè, del contratto di solidarietà o licenziamento per tutti - sia espressamente intervenuto al momento della riunione preliminare con dipendenti e sindacati, in modo da costringere i primi ad accettare quella soluzione deteriore per le loro ragioni economiche. Ed anche le considerazioni rassegnate in ricorso sulle reali intenzioni dell'imputato - ovvero di lucrare i benefici economici derivanti dal contratto di solidarietà, senza ridurre le prestazioni dei lavoratori - non sono sorrette da risultanze istruttorie indiscutibilnnente concludenti in quel senso. D'altro canto, non può nemmeno ritenersi decisiva, in direzione contraria, l'obiezione difensiva per cui l'apertura del procedimento finalizzato alla stipula del contratto di solidarietà, impedendo i licenziamenti, sarebbe stata inconciliabile con l'intenzione dell'imputato di utilizzate tale leva quale strumento di costrizione dei propri dipendenti. Basta leggere, infatti, gli artt. 4 e 24 della legge n. 233 del 1991, che regolano tale procedura, per rilevare come le relative disposizioni si riferiscano esclusivamente ai licenziamenti collettivi, non anche a quelli individuali, perciò non venendo meno, in pendenza di essa, la posizione di debolezza contrattuale e psicologica del singolo dipendente rispetto al datore di lavoro, con il conseguente rischio di indebiti condizionamenti ad opera di quest'ultimo. Va infine rilevato, solo per completezza, che - diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza rescindente, e fatto proprio dai giudici del rinvio - l'imposizione di una prestazione lavorativa per un orario superiore a quello previsto dal contratto di solidarietà, realizzata attraverso la minaccia, anche solo implicita, di licenziamento, non avrebbe potuto dar luogo semplicemente ad un illecito civile per differenze retributive, ma sarebbe stata anch'essa idonea, in teoria, ad integrare il delitto di estorsione, anche nel caso in cui fosse intervenuta dopo la stipula del contratto di solidarietà e separatamente da esso. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi che rimane al di fuori del perimetro cognitivo della Corte, poiché esula dalla contestazione elevata all'imp