CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];P Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente ha sollevato un solo motivo di ricorso, con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Letta la memoria depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile, riguardando censure già disattese dalla Corte d'appello con una motivazione corretta in diritto, rispetto alla quale il ricorrente non si confronta, reiterando nei medesimi termini la questione già posta: in proposito la Corte di merito ha sostenuto che, essendo stato il ricorrente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a test con precursore, che aveva sortito esito positivo, la richiesta avanzata dal personale di Polizia di sottoposizione all'alcoltest per l'accertamento del tasso alcolemico rivolta all'imputato fosse del tutto legittima ( pag. 20 sentenza impugnata). Considerato che i giudici di merito hanno offerto una corretta esegesi della norma contestata, la quale impone, in caso di esito positivo dei primi accertamenti qualitativi ed in presenza in ogni caso di un incidente stradale, di sottoporre il conducente del veicolo all'alcoltest, come verificatosi nella specie, indipendentemente dalla ricorrenza di elementi sintomatici di una condizione di ebbrezza. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (il ricorrente guidava in vistoso stato di ebbrezza e procurava un incidente di marcata gravità), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. 1Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M