CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato l’unico motivo di ricorso deduce la lesione del diritto di difesa, sul presupposto che il mancato rinvio dell’udienza avrebbe impedito al nuovo difensore di formulare scelte processuali autonome, quali la rinuncia a parte dei motivi di gravame ovvero il deposito di conclusioni ritenute opportune al fine di salvaguardare le ragioni dell’appellante, è manifestamente infondato; in quanto la denunciata violazione delle norme processuali risulta smentita dagli atti e, comunque, il motivo è privo di specificità, in quanto articolato attraverso deduzioni generiche, non supportate da puntuali ragioni di diritto né da concreti dati di fatto idonei a sorreggere la doglianza; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore