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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31356/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 56/624-bis e 385 c.p.;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 bis c.p., invocando, in particolare, la riqualificazione del fatto nel diverso reato di cui all'art. 635 c.p., previo riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 56, co. 3 c.p., non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivalutativi delle circostanze di fatto e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; in altri termini, il motivo in questione non si confronta con la motivazione della sentenza (si veda in particolare pag. 7) ed è per questo anche aspecifico, oltre che in fatto e manifestamente infondato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. b1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 56/624-bis e 385 c.p.; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 bis c.p., invocando, in particolare, la riqualificazione del fatto nel diverso reato di cui all'art. 635 c.p., previo riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 56, co. 3 c.p., non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivalutativi delle circostanze di fatto e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; in altri termini, il motivo in questione non si confronta con la motivazione della sentenza (si veda in particolare pag. 7) ed è per questo anche aspecifico, oltre che in fatto e manifestamente infondato; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. b1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31356/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris