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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 09079/2023

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A sul ricorso 34419 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 727/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, pubblicata il 24/05/2018 R.G. n. 2809/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO

1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 727 del 2018, confermava la sentenza emessa tra le parti del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe, docenti di religione cattolica non di ruolo della scuola statale, per l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati in successione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ( in prosieguo : MIUR) a far data dal 1° settembre 2009.

I ricorrenti avevano chiesto l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione, con conseguente immissione in ruolo e il pagamento delle retribuzioni per i periodi di interruzione del rapporto dovuto ai contrati a termine, a far data dall’anno scolastico 2008/2009 e in subordine il risarcimento del danno conseguente alla reiterazione dei contratti a termine.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori con due motivi di ricorso, assistiti da memoria.

3. Resiste il MIUR con controricorso.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'articolo 360,n. 3, cod. proc. civ. : la violazione della direttiva 1999/70/CE, di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001; la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, dell’Accordo tra Santa sede e Repubblica italiana, ratificato con legge n. 121 del 1985 e del punto 5 del Protocollo addizionale dell’Accordo; la vio la zione degli articoli 1, 2 e 3 della legge nr. 186/2003con riferimento alla Direttiva europea; la violazione dell'obbligo di interpretazione della normativa interna in conformità alla normativa comunitaria, nel significato ad essa attribuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,art. 267 TFUE.

2. Le parti ricorrenti hanno assunto che la interpretazione della legge n. 186/2003 accolta dalla Corte d’Appello, che ha escluso il rilievo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 187 del 2016― secondo la quale essa autorizzerebbe il conferimento di supplenze di durata annuale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola statale senza alcun limite di tempo o di numero di contratti successivi, non trovando applicazione ― porrebbe la legge nazionale in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come già per il citato art. 4, comma 1.

3. Si contesta possa costituire ragione obiettiva per il rinnovo dei contratti a termine la esigenza di flessibilità esposta nella sentenza impugnata, giacchè ― anche a voler supporre che essa fosse realmente a base della riduzione al 70% dei posti di insegnamento di ruolo― l’utilizzo di contratti annuali a termine per la quota del restante30% non avrebbe potuto autorizzare l'abuso di tali contratti.

4. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta― ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 4, cod. proc. civ.― la violazione dell'articolo 2697 cod. civ.

5. Si assume che, a volerammettere che la legge nr. 186/2003 possa autorizzare una successione dei contratti a termine indefinita nel numero dei contratti e nella durata complessiva del rapporto ― sarebbe stato comunque a carico del datore di lavoro l’onere di provare che i postidi insegnamento che le docenti avevano occupato fossero riferibili alla quota «flessibile» del 30%.

6. Le parti hanno esposto che dopo il primo concorso, svolto nell’anno 2004, nessun altro concorso era stato bandito per mantenere la copertura del 70% dell'organico degli insegnanti di religione cattolica e che doveva presumersi che il mancato rispetto della regola legale dell'indizione triennale dei concorsi fosse stata la causa della prolungata reiterazione dei contratti a termine.

In sostanza, solo il costante mantenimento della copertura della quota del 70% delle cattedre con i vincitori del concorso avrebbe potuto giustificare, in tale subordinata ipotesi, una reiterazione a tempo indefinito dei contratti a termine.

7. In via ulteriormente gradata le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale della legge nr. 107/2015 e della normativa interna per avere escluso il personale docente di religione cattolica della scuola statale dalle tutele previste dal decreto legislativo n. 368/2001 e da ogni altra tutela rispetto all’abuso del contratto a termine avente carattere di dissuasività, proporzionalità, effettività ed equivalenza.

8. Il ricorso è fondato e va accolto in ragione dei principi già enunciati da ultimo da Cass., n. 18698 del 2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022, nonché da ultimo con la sentenza n. 24146 del 2022, che ha esaminato analoga fattispecie e analoghi motivi di ricorso, la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art . 118 disp att. cod. proc. civ.

9. Questa Corte con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".

"I contratti di assunzione dei docenti di religione cattolica non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.La suddetta sentenza n. 24146 del 2022 ha quindi affermato che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma,Cost.10.

Venendo al caso concreto, l a decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l’esistenza dell’abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l’assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine.

11. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata.

12. La causa si rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto in questa sede esposti.

13. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso .

Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti,anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 34419 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 727/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, pubblicata il 24/05/2018 R.G. n. 2809/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO 1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 727 del 2018, confermava la sentenza emessa tra le parti del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe, docenti di religione cattolica non di ruolo della scuola statale, per l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati in successione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ( in prosieguo : MIUR) a far data dal 1° settembre 2009. I ricorrenti avevano chiesto l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione, con conseguente immissione in ruolo e il pagamento delle retribuzioni per i periodi di interruzione del rapporto dovuto ai contrati a termine, a far data dall’anno scolastico 2008/2009 e in subordine il risarcimento del danno conseguente alla reiterazione dei contratti a termine. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori con due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Resiste il MIUR con controricorso. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'articolo 360,n. 3, cod. proc. civ. : la violazione della direttiva 1999/70/CE, di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001; la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, dell’Accordo tra Santa sede e Repubblica italiana, ratificato con legge n. 121 del 1985 e del punto 5 del Protocollo addizionale dell’Accordo; la vio la zione degli articoli 1, 2 e 3 della legge nr. 186/2003con riferimento alla Direttiva europea; la violazione dell'obbligo di interpretazione della normativa interna in conformità alla normativa comunitaria, nel significato ad essa attribuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,art. 267 TFUE. 2. Le parti ricorrenti hanno assunto che la interpretazione della legge n. 186/2003 accolta dalla Corte d’Appello, che ha escluso il rilievo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 187 del 2016― secondo la quale essa autorizzerebbe il conferimento di supplenze di durata annuale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola statale senza alcun limite di tempo o di numero di contratti successivi, non trovando applicazione ― porrebbe la legge nazionale in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come già per il citato art. 4, comma 1. 3. Si contesta possa costituire ragione obiettiva per il rinnovo dei contratti a termine la esigenza di flessibilità esposta nella sentenza impugnata, giacchè ― anche a voler supporre che essa fosse realmente a base della riduzione al 70% dei posti di insegnamento di ruolo― l’utilizzo di contratti annuali a termine per la quota del restante30% non avrebbe potuto autorizzare l'abuso di tali contratti. 4. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta― ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 4, cod. proc. civ.― la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. 5. Si assume che, a volerammettere che la legge nr. 186/2003 possa autorizzare una successione dei contratti a termine indefinita nel numero dei contratti e nella durata complessiva del rapporto ― sarebbe stato comunque a carico del datore di lavoro l’onere di provare che i postidi insegnamento che le docenti avevano occupato fossero riferibili alla quota «flessibile» del 30%. 6. Le parti hanno esposto che dopo il primo concorso, svolto nell’anno 2004, nessun altro concorso era stato bandito per mantenere la copertura del 70% dell'organico degli insegnanti di religione cattolica e che doveva presumersi che il mancato rispetto della regola legale dell'indizione triennale dei concorsi fosse stata la causa della prolungata reiterazione dei contratti a termine. In sostanza, solo il costante mantenimento della copertura della quota del 70% delle cattedre con i vincitori del concorso avrebbe potuto giustificare, in tale subordinata ipotesi, una reiterazione a tempo indefinito dei contratti a termine. 7. In via ulteriormente gradata le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale della legge nr. 107/2015 e della normativa interna per avere escluso il personale docente di religione cattolica della scuola statale dalle tutele previste dal decreto legislativo n. 368/2001 e da ogni altra tutela rispetto all’abuso del contratto a termine avente carattere di dissuasività, proporzionalità, effettività ed equivalenza. 8. Il ricorso è fondato e va accolto in ragione dei principi già enunciati da ultimo da Cass., n. 18698 del 2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022, nonché da ultimo con la sentenza n. 24146 del 2022, che ha esaminato analoga fattispecie e analoghi motivi di ricorso, la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art . 118 disp att. cod. proc. civ. 9. Questa Corte con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione cattolica non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.La suddetta sentenza n. 24146 del 2022 ha quindi affermato che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma,Cost.10. Venendo al caso concreto, l a decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l’esistenza dell’abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l’assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine. 11. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. 12. La causa si rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto in questa sede esposti. 13. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso . Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti,anche per le spese del
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