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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 30754/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8497/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 25; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Regione Lazio; Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo; - intimati - avverso l'ordinanza n. 3197/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 2 febbraio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. chiede procedersi alla correzione dell'errore materiale asseritamente presente nella ordinanza indicata in epigrafe là dove, nel cassare con rinvio, in accoglimento del ricorso da essa proposto, la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1104/2020 depositata il 21 ottobre 2020, la S.C. ha designato quale giudice di rinvio il Tribunale di Tivoli anziché quello di Viterbo; secondo la ricorrente tale indicazione è frutto di errore materiale essendo chiaro, anche dalla lettura della ordinanza, che giudice di appello, la cui sentenza era stata impugnata, era il Tribunale di Viterbo e non quello di Tivoli; le altre parti non hanno svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; considerato che: è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui «nel vigente sistema processuale, al di fuori dell'ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non è consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione né al giudice di rinvio, né alla stessa Corte ulteriormente adita.

In particolare, è inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui competenza è funzionale e inderogabile, restando ferma soltanto la possibilità che la stessa Corte di cassazione possa intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale nell'indicazione della tipologia di ufficio o del luogo del giudice designato» (v.

Cass. n. 3009 del 1975; n. 6074 del 1978; n. 3795 del 1981; n. 2119 del 1985; n. 8404 del 1996; n, 628 del 1998; n. 2510 del 2001; n. 2407 del 2004; n. 8786 del 2005); in coerenza con detto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche affermato che «l'istanza diretta alla Suprema Corte per conseguire, in relazione a dedotte ragioni di opportunità, la sostituzione del giudice di rinvio in precedenza designato dalla Corte medesima con propria pronuncia di Cassazione con rinvio, esula dall'ambito della mera richiesta di correzione di errore materiale, e, traducendosi in un'impugnazione per la riforma della suddetta pronuncia, sia pure con limitato riguardo all'indicata designazione del giudice di rinvio, deve essere dichiarata inammissibile» (Cass. Sez.

U n. 614 del 1985; in senso conforme Cass. n. 10804 del 1995; n. 17803 del 2020); re, semprel in coerenza con il suddetto principio, è pure ferma, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione che nemmeno una sopravvenienza legislativa modificatrice delle regole di competenza può spiegare effetti sulla designazione (Cass. n. 7505 del 1987; n. 5393 del 1998; n. 8491 del 2002; n. 3288 del 2003; n. 2591 del 2005); questa Corte ha avuto peraltro modo di precisare, condivisibilmente, che «la ragione della immodificabilità della designazione al di fuori dell'ipotesi di errore materiale nel senso indicato e, quindi, anche della impossibilità di prospettare — come invece vorrebbe il ricorrente — la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio, a ben vedere, non risiede affatto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza, evocato dall'insegnamento giurisprudenziale surricordato: invero, esso e prima ancora l'assunzione della designazione sotto il concetto della competenza, ... comporterebbero che, qualora il giudizio di rinvio abbia luogo avanti a giudice diverso da quello designato senza che né le parti né il giudice di rinvio lo rilevino, nel giudizio di cassazione conseguente la questione dell'inosservanza della regola di designazione dovrebbe reputarsi preclusa al rilievo da parte della Corte di cassazione, in quanto dovrebbe considerarsi coperta dalla preclusione discendente dalla mancata rilevazione avanti a quel giudice entro il limite dell'art. 38 cod. proc. civ., a meno di ritenere la questione sottratta a tale norma, per essere inerente ad una competenza funzionale per grado; «è, invece, da ritenere che la ragione vera e propria della immodificabilità risieda nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ. (ed ora — dopo il d.lgs. n. 40 del 2006 — da quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ., limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale: ciò sulla base del semplice principio per cui, se sulla risoluzione di una questione interna al giudizio non v'è mezzo di impugnazione esperibile, la statuizione sulla questione stessa deve restare indiscutibile e deve esserlo anche nel corso dello svolgimento processuale successivo con il giudizio di rinvio e la fase di cassazione eventualmente conseguente» (Cass. 09/08/2007, n. 17457; 20/01/2017, n. 1553); alla luce di tali rilievi appare evidente che la prospettazione di un errore materiale ad origine della designazione del Tribunale di Tivoli quale giudice del rinvio si rivela inammissibile, non essendo offerto dalla ricorrente alcun elemento di valutazione in tal senso e non rinvenendosi comunque nella motivazione della ordinanza di cassazione alcun elemento idoneo a indicare l'univoca volontà di una designazione diversa da quella espressa nel dispositivo, in tal senso non essendo sufficiente la mera attestazione, del resto pacifica ed autoevidente, che la sentenza impugnata fosse stata emessa dal Tribunale di Viterbo, trattandosi di dato neutro e compatibile anche con la designazione di ufficio diverso per il giudizio di rinvio; mette conto al riguardo rimarcare che nessun fondamento trova nel sistema la tesi, sottesa evidentemente all'istanza, secondo cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto essere designato in quello stesso (ancorché diversamente composto) dal quale proveniva il provvedimento annullato; invero, l'art. 383, comma primo, cod. proc. civ. prevede il rinvio della causa «ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata»; tale locuzione evidentemente esprime il principio della necessaria alterità del giudice del giudice del rinvio rispetto a quello che aveva pronunciato la sentenza cassata: principio che, se può essere rispettato anche con la designazione di sezione diversa (in caso di ufficio divisi in sezioni) o di giudice-persona fisica diverso, ancorché appartenente al medesimo ufficio giudiziario, a maggior ragione consente (come palesa la generica qualifica richiesta di «giudice di pari grado») il rinvio a giudice appartenente ad ufficio diverso, ancorché privo di ragione di collegamento con la causa secondo gli ordinari criteri di competenza per territorio; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; avuto riguardo alla natura lato sensu amministrativa e non contenziosa del procedimento promosso, non v'è luogo a provvedere sulle spese (peraltro nella specie inesistenti non avendo nessuno degli intimati controdedotto nella presente sede), né possono ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8497/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 25; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Regione Lazio; Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo; - intimati - avverso l'ordinanza n. 3197/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 2 febbraio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. chiede procedersi alla correzione dell'errore materiale asseritamente presente nella ordinanza indicata in epigrafe là dove, nel cassare con rinvio, in accoglimento del ricorso da essa proposto, la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1104/2020 depositata il 21 ottobre 2020, la S.C. ha designato quale giudice di rinvio il Tribunale di Tivoli anziché quello di Viterbo; secondo la ricorrente tale indicazione è frutto di errore materiale essendo chiaro, anche dalla lettura della ordinanza, che giudice di appello, la cui sentenza era stata impugnata, era il Tribunale di Viterbo e non quello di Tivoli; le altre parti non hanno svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; considerato che: è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui «nel vigente sistema processuale, al di fuori dell'ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non è consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione né al giudice di rinvio, né alla stessa Corte ulteriormente adita. In particolare, è inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui competenza è funzionale e inderogabile, restando ferma soltanto la possibilità che la stessa Corte di cassazione possa intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale nell'indicazione della tipologia di ufficio o del luogo del giudice designato» (v. Cass. n. 3009 del 1975; n. 6074 del 1978; n. 3795 del 1981; n. 2119 del 1985; n. 8404 del 1996; n, 628 del 1998; n. 2510 del 2001; n. 2407 del 2004; n. 8786 del 2005); in coerenza con detto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche affermato che «l'istanza diretta alla Suprema Corte per conseguire, in relazione a dedotte ragioni di opportunità, la sostituzione del giudice di rinvio in precedenza designato dalla Corte medesima con propria pronuncia di Cassazione con rinvio, esula dall'ambito della mera richiesta di correzione di errore materiale, e, traducendosi in un'impugnazione per la riforma della suddetta pronuncia, sia pure con limitato riguardo all'indicata designazione del giudice di rinvio, deve essere dichiarata inammissibile» (Cass. Sez. U n. 614 del 1985; in senso conforme Cass. n. 10804 del 1995; n. 17803 del 2020); re, semprel in coerenza con il suddetto principio, è pure ferma, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione che nemmeno una sopravvenienza legislativa modificatrice delle regole di competenza può spiegare effetti sulla designazione (Cass. n. 7505 del 1987; n. 5393 del 1998; n. 8491 del 2002; n. 3288 del 2003; n. 2591 del 2005); questa Corte ha avuto peraltro modo di precisare, condivisibilmente, che «la ragione della immodificabilità della designazione al di fuori dell'ipotesi di errore materiale nel senso indicato e, quindi, anche della impossibilità di prospettare — come invece vorrebbe il ricorrente — la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio, a ben vedere, non risiede affatto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza, evocato dall'insegnamento giurisprudenziale surricordato: invero, esso e prima ancora l'assunzione della designazione sotto il concetto della competenza, ... comporterebbero che, qualora il giudizio di rinvio abbia luogo avanti a giudice diverso da quello designato senza che né le parti né il giudice di rinvio lo rilevino, nel giudizio di cassazione conseguente la questione dell'inosservanza della regola di designazione dovrebbe reputarsi preclusa al rilievo da parte della Corte di cassazione, in quanto dovrebbe considerarsi coperta dalla preclusione discendente dalla mancata rilevazione avanti a quel giudice entro il limite dell'art. 38 cod. proc. civ., a meno di ritenere la questione sottratta a tale norma, per essere inerente ad una competenza funzionale per grado; «è, invece, da ritenere che la ragione vera e propria della immodificabilità risieda nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ. (ed ora — dopo il d.lgs. n. 40 del 2006 — da quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ., limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale: ciò sulla base del semplice principio per cui, se sulla risoluzione di una questione interna al giudizio non v'è mezzo di impugnazione esperibile, la statuizione sulla questione stessa deve restare indiscutibile e deve esserlo anche nel corso dello svolgimento processuale successivo con il giudizio di rinvio e la fase di cassazione eventualmente conseguente» (Cass. 09/08/2007, n. 17457; 20/01/2017, n. 1553); alla luce di tali rilievi appare evidente che la prospettazione di un errore materiale ad origine della designazione del Tribunale di Tivoli quale giudice del rinvio si rivela inammissibile, non essendo offerto dalla ricorrente alcun elemento di valutazione in tal senso e non rinvenendosi comunque nella motivazione della ordinanza di cassazione alcun elemento idoneo a indicare l'univoca volontà di una designazione diversa da quella espressa nel dispositivo, in tal senso non essendo sufficiente la mera attestazione, del resto pacifica ed autoevidente, che la sentenza impugnata fosse stata emessa dal Tribunale di Viterbo, trattandosi di dato neutro e compatibile anche con la designazione di ufficio diverso per il giudizio di rinvio; mette conto al riguardo rimarcare che nessun fondamento trova nel sistema la tesi, sottesa evidentemente all'istanza, secondo cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto essere designato in quello stesso (ancorché diversamente composto) dal quale proveniva il provvedimento annullato; invero, l'art. 383, comma primo, cod. proc. civ. prevede il rinvio della causa «ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata»; tale locuzione evidentemente esprime il principio della necessaria alterità del giudice del giudice del rinvio rispetto a quello che aveva pronunciato la sentenza cassata: principio che, se può essere rispettato anche con la designazione di sezione diversa (in caso di ufficio divisi in sezioni) o di giudice-persona fisica diverso, ancorché appartenente al medesimo ufficio giudiziario, a maggior ragione consente (come palesa la generica qualifica richiesta di «giudice di pari grado») il rinvio a giudice appartenente ad ufficio diverso, ancorché privo di ragione di collegamento con la causa secondo gli ordinari criteri di competenza per territorio; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; avuto riguardo alla natura lato sensu amministrativa e non contenziosa del procedimento promosso, non v'è luogo a provvedere sulle spese (peraltro nella specie inesistenti non avendo nessuno degli intimati controdedotto nella presente sede), né possono ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
Decreto Cassazione n. 30754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris