CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello proposto dal suddetto imputato avverso la pronunzia di primo grado, con la quale l'Alvarez era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto, inoltre, che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, giacché i motivi dedotti in relazione al trattamento sanzionatorio non rispettano i criteri di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ma