CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2007
Cassazione n. 25143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile;rilevato che la Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, hadichiarato l’inammissibilità dell’appello rilevandone la genericità e l’aspecificità;considerato che il ricorso in esame non si rivolge a tale declaratoriad’inammissibilità, ma sviluppa temi intesi a negare l’affermazione diresponsabilità e a dolersi del mancato riconoscimento della causa di esclusionedella punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., così mancando di correlazione conla sentenza impugnata, che non ha delibato le questioni di merito, avendodichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in via preliminare;considerato che la mancanza di correlazione conduce all’inammissibilità delricorso per difetto di specificità, atteso «l'impugnazione è inammissibile pergenericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto diimpugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimentocensurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rimarcato che l’inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di unregolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che lasentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta preclusoqualsiasi accertamento sulla prescrizione del reato successiva alla sentenzaimpugnata;consdierato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla partecivile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A talproposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazionedelle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività direttaa contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civilerisarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non sirinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può averealcun seguito. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]