CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, a seguito di rinuncia dei motivi inerenti alla responsabilità, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto quantitativi di diverse sostanze stupefacenti di tipo hashish, marijuana e cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena e al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, assumendo una pena che si discosta dal minimo edittale ma che è inferiore al medio edittale, facendo riferimento al quantitativo non trascurabile delle sostanze stupefacenti: 540 dosi medie singole di hashish, 17 dosi medie singole di cocaina, 53 dosi medie singole di marijuana. Quanto alla sospensione condizionale della pena la Corte d'appello ha affermato che le risultanze del casellario giudiziario non consentono la concessione in favore dell'imputato di alcun beneficio di legge. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M