CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 aprile 1975
Cassazione n. 04650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1944 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze - per quel che qui rileva - ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Firenze - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 224, comma 1, e 217, comma 2, legge fall. e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, è manifestamente infondato poiché correttamente non è stata accolta l'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore, atteso che nella specie non era stata chiesta la trattazione orale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01), richiesta distinta dalla prospettazione di un legittimo impedimento a comparire, senza che possa rilevare l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato (ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) che non è requisito del decreto di citazione per il giudizio di appello (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01; Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01); considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso - con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rimarcando in particolare che la condotta illecita delle imputate ha riguardato la contabilità di più esercizi, profilo rilevante ex art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen., così rendendo un apprezzamento di merito, non utilmente censurato dal ricorso che non ha puntualmente dedotto un travisamento della prova sul punto e che non può essere sindacato per il tramite della prospettazione di un diverso apprezzamento di fatto degli elementi evidenziati dalla difesa (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), senza che la rilevanza attribuita al detto dato (cfr. Sez. 7, ord n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) possa essere inficiata dalla nuova formulazione (a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 150/2022) dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.