CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari di Brescia per i reati di cui all' art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 9, 12 e 16 cod. proc. pen. in relazione all'individuazione della Pi competenza territoriale per i reati-fine in materia di sostanze stupefacenti / da ritenersi appartenente all'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] nel cui territorio è stato accertato il reato associativo e nell'ambito del cui programma criminoso i reati-fine sono stati posti in essere. A ciò si aggiunge che al ricorrente nel presente procedimento è contestato il medesimo ruolo, con le medesime modalità operative, attribuitegli nel lI $1 procedimento Eureka, quale appartenente all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sin dal gennaio 2020 (capo A), pendente a [OSCURATO:PERSONA] con sovrapponibilità, anche cronologica, delle condotte. Ne consegue che i delitti contestati nel presente procedimento sono frutto di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso che determina, ai sensi dell'art.16 cod. proc. pen., la competenza per territorio della sola autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il presente procedimento si inserisce nell'ambito di una complessa attività investigativa originata dalle chat criptate della piattaforma li SkyECC dalle quali era emersa l'operatività di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale con basi operative a Brescia e a [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza genetica, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico ministero, aveva accertato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale promotore dell'associazione con base operativa in Ardore ([OSCURATO:PERSONA]), così da determinare lo stralcio del capo di imputazione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 175) e dei reati-fine ad esso connessi, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva ritenuto che i delitti di cui all' art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 e 21) fossero riconducibili ad un'attività di spaccio gestita a Brescia, in forma auto noma idal ricorrente insieme al cognato, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha confermato detta ricostruzione rigettando l'eccezione di incompetenza territoriale a favore dell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] anche per detti ultimi reati, in assenza di connessione con il delitto associativo, valorizzando: a) la notevole distanza temporale tra l'attività di spaccio avvenuta nel 2020 e la costituzione del sodalizio collocata a partire dal mese di ottobre 2022; b) l'assenza di contatti tra il ricorrente e i partecipi all'associazione di [OSCURATO:PERSONA]; c) la diversità soggettiva rispetto a coloro che erano stati scelti come corrieri dall'associazione calabrese. Questa conclusione discende da una precisa valutazione di merito svolta erà dall'ordinanza impugnata che, con argomenti non illogici e aderenti ai dati investigativi acquisiti, per come puntualmente richiamati, ha escluso la sussistenza di qualsiasi connessione tra il reato associativo e le condotte di spaccio autonomamente poste in essere dal ricorrente, non potendosi applicare la vis actrativa del delitto più grave e della connessione. Il ricorrente ha denunciato formalmente la violazione delle norme di legge in tema di competenza territoriale, ma nella sostanza ha prospettato una diversa ed inammissibile ricostruzione in fatto, che richiama altri procedimenti in cui è coinvolto [OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato che, in tema di impugnazioni delle misure cautelari personali, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento sui punti posti dalle parti e rilevanti per il giudizio, ma non anche quando siano proposte censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come avvenuto nella specie. 3. Deve, dunque, essere confermata la competenza dell'autorità giudiziaria di Brescia con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 25 settembre