CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 49140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi generici a fronte della puntuale ricostruzione della condotta sviluppata nella sentenza impugnata e delle argomentazioni svolte sulla sua sussumibilità nel reato di resistenza perché consistita in una minaccia idonea a intralciare o compromettere il controllo dei verbalizzanti, piuttosto che condotta risoltasi in una mera e generica protesta. Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata contro gli agenti, espressa sia a parole che attraverso un tentativo di aggressione fisica, sono state correttamente valutate per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in carenza di ulteriori elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente