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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15533/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/
Sentenza Cassazione n. 15533/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris