CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 1975
Cassazione n. 28842/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Michele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1975, in qualità di legalerappresentante di "[OSCURATO:PERSONA]"[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legalerappresentante di "[OSCURATO:PERSONA]"avverso l'ordinanza del 17/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Sienaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, con ordinanzadell’11/3/2026, ha rigettato la richesta di emissione del decreto penale dicondanna, sul presupposto che il nome della persona alla quale il reato è attribuitonel presente procedimento è stato iscritto nel registro di notizie di reato il25/5/2024, mentre la richiesta di emissione di decreto penale di condanna è statapresentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari in data 9marzo 2026, ben oltre il termine di cui all’art. 459, comma 1, cod. proc. pen.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, deducendo due motivi diimpugnazione.2.1 Con il primo motivo, si deduce abnormità dell’atto dal punto di vistafunzionale. Si premette che il presente procedimento veniva iscritto, a carico ditutti gli imputati, in data 25 maggio 2024 e che, in data 5.12.2024, venivaavanzata richiesta di decreto penale, rigettata dal GIP in data 17.2.2026, in quantodagli atti del fascicolo non emergevano elementi che comprovassero la condizionedi soggetti “ai limiti dell’indigenza” delle persone imputate, che potesserogiustificare la determinazione del tasso giornaliero in misura pari ai minimi legali.A fronte di tale rigetto, il Pubblico ministero aumentava il coefficiente diconversione e, in data 27.2.2026, reiterava la richiesta di decreto penale dicondanna. In data 11.3.32026, il GIP rigettava la richiesta di decreto penale,disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, osservando che larichiesta era stata avanzata oltre il termine ordinatorio di cui all’art. 459, comma1 cod. proc. pen.Il procuratore della Repubblica deduce, quindi, l’abnormità dell’ordinanza dirigetto perché ha dato luogo: 1) ad un’indebita regressione del procedimento; 2)ad un pregiudizio all’autonomia del Pubblico ministero nella sua prerogativa discegliere le modalità di esercizio dell’azione penale; 3) alla possibilità dell’imputatodi beneficiare della pena ridotta e dei vantaggi processuali derivanti dalla sceltadel rito speciale del decreto penale di condanna. Secondo il ricorrente, ilprovvedimento del GIP ha inciso sull’autonomia del Pubblico ministero,quantomeno nella sua prerogativa di scegliere le modalità di esercizio dell’azionepenale, con lesione dei diritti dell’imputato, impedendogli la possibilità di fruire deivantaggi del rito speciale e con indebita regressione del procedimento. Si osservache il decorso del termine di un anno dalla iscrizione dei nominativi degli imputatinel registro delle notizie di reato non era riconducibile ad alcuna inosservanza daparte del Pubblico ministero, ma alla circostanza che la prima richiesta di decretopenale, pur essendo stata presentata entro i termini di legge, era rimasta pendenteinnanzi al GIP sino a marzo 2026. Si sottolinea come la motivazione delprovvedimento di rigetto sia solo apparente e svela come il GIP, di fatto, abbiaeffettuato un sindacato sulla opportunità della scelta del rito.2.2 Con il secondo motivo, si deduce la mancanza di altro rimedio idoneo arimuovere il provvedimento giudiziale, frutto di sviamento di potere e fonte dipregiudizio (altrimenti insanabile) per le situazioni soggettive delle parti. Sisottolinea come il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] imponga di fatto al pubblico ministerodi esercitare l’azione penale nelle forme del rito ordinario o di richiederel’archiviazione, senza poter percorrere la strada del rito speciale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Si osserva che quanto all’abnormitàstrutturale tuttavia essa, nel caso in esame, non è ravvisabile, posto che il rigettodella richiesta di emissione di decreto penale di condanna è un atto previsto dalcodice di rito, trovando specifico riscontro normativo nell'art. 459 c.p.p., comma3 che consente fra i possibili epiloghi decisori il non accoglimento della richiesta;quanto all’aspetto funzionale il rigetto dell’emissione del decreto penale non creaalcuna situazione di stallo processuale, potendo l'organo inquirente comunquepromuovere l'azione penale attraverso l'emissione di un decreto di citazione (cfr.Sez. 6^, n. 36216 del 27/6/2013 Rv. 256331; Sez. 4^, n. 40513 del 06/10/2010Rv. 248857; Sez. 6^, n. 45290 del 11/11/2008 Rv. 242377).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Com'è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, consolidatasi apartire da arresti ormai risalenti delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 26 del24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 - 01; Sez. U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01), è del tutto univoca nell'affermare che«l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale,allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della leggeprocessuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistemanormativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (così,tra le tante, Sez. 3, n. 518 del 20/11/2025, dep. 2026; Sez. 2, n. 2484 del21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275 - 01).2. In particolare, le S.U. Toni hanno affermato, da un lato, la necessità dilimitare «l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudicedi un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere inastratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo dimodello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma inuna situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla leggee cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogniragionevole limite (carenza di potere in concreto)». D'altro lato, si è precisato chel'abnormità funzionale è riscontrabile «nel caso di stasi del processo e diimpossibilità di proseguirlo», ovvero nelle ipotesi «in cui il provvedimentogiudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un attonullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffattaipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che ilconformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice».Anche recentemente, questa Corte, nella sua più autorevole composizione,con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, è ritornata sul concettodi stasi che rileva al fine di ritenere o escludere l’abnormità dell’atto, precisandoche tale situazione si determina quando il processo non può proseguire, se nondi fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare iprovvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. U., n. 10728 del16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione). Rimane, dunque, escluso chepossa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediataper cassazione di atti illegittimi in quanto affetti da nullità o, comunque, sgraditi onon condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, in motivazione), perché ciòdeterminerebbe una non consentita elusione del regime di tassatività dei casi diimpugnazione e dei mezzi esperibili stabilito dall'art. 568, comma 1 cod. proc. pen.Il rapporto fra la categoria dell'abnormità e il provvedimento con cui il GIPrestituisca gli atti al PM rifiutando l'emissione del decreto penale di condanna èstato affrontato dalle Sezioni unite della Corte (n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri,Rv. 272715 - 01) che, nel negare l'abnormità del provvedimento con cui il giudiceper le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penaledi condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità dichiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensidell'art. 131-bis cod. pen., hanno tuttavia precisato che "l'apprezzamentodiscrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, purriconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino adinterferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità diesercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare ilprovvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimatopreferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero. Una decisione checomportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistemaprocessuale e, pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuitoal giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori dellaprevisione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effettiprodotti di indebita regressione del procedimento".La sentenza precisa anche che, per effetto della restituzione degli atti aseguito del rigetto della richiesta di decreto penale, si verifica "la pienoriespansione dei poteri del pubblico ministero" in forza della "previsione dell'art.459, comma 3, cod. proc. pen., per la quale la regressione del procedimento èeffetto legittimo delle determinazioni assunte dal giudice di non dare corso al ritomonitorio. Una volta esclusa l'operatività della richiesta di emissione del decretopenale perché non accolta e venuta meno la sua funzione propulsiva dell'ulteriorecorso del procedimento, il pubblico ministero viene reintegrato nella totalità deipoteri, conferitigli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen., quanto all'eserciziodell'azione penale ed alle sue modalità". (cfr. anche Sez. 3, n. 1759 del18/11/2024, dep. 2025).3. Alla luce dei principi menzionati deve escludersi che l'ordinanza oggetto delricorso sia inquadrabile in alcuna delle indicate categorie processuali.Per giurisprudenza consolidata della Corte va, quindi, esclusa l'abnormitàdell'ordinanza del G.I.P. di rigetto della richiesta di emissione del decreto penaledi condanna che disponga la restituzione degli atti al P.M., salvo che ilprovvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità.Si è, del resto, rilevato che è legittimo e non abnorme il provvedimento delgiudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta - proposta dal P.M. - didecreto penale di condanna per inosservanza del termine di sei mesi (ora un anno)entro il quale deve, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., essere presentata; né lanatura ordinatoria di tale termine può significare che esso possa essereinosservato, stante il generale obbligo di osservanza della legalità nelprocedimento penale, statuito dall'art. 124 cod. proc. pen. ed efficace nei confrontidi tutti i soggetti processuali, ivi compreso il Pubblico Ministero. (Sez. 2, n. 21485del 07/03/2019, Pg, Rv. 275587 – 01; Sez. 6, n. 14764 del 18/03/2014, rv 261473– 01; Sez. 5, Sentenza n. 41146 del 22/04/2005, Rv. 232541 – 01).In un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, la Suprema Corte haescluso che il lunghissimo ritardo dell'Ufficio G.I.P. nel provvedere sulla precedenterichiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p.p. muti i termini della questione inquanto, a prescindere dalle ragioni e dalle "colpe" per cui ciò è avvenuto, ilprovvedimento di rigetto del GIP per tardività della richiesta di emissione didecreto penale di condanna non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto nonpuò qualificarsi come atto abnorme (Sez. 2, n. 25218 del 5.5.2022: nel casoesaminato dalla Corte il GIP aveva rigettato una richiesta di archiviazione ex art.131-bis cod. pen. dopo tre anni e mezzo e invitato a formulare l’imputazione equando il Pubblico ministero aveva richiesto l’emissione dell decreto penale dicondanna, il GIP lo aveva rigettato per tardività della richiesta).4. L'evoluzione giurisprudenziale qui sommariamente richiamata consente diescludere, in linea con quanto osservato dal Procuratore Generale nella propriarequisitoria, che nell'odierna fattispecie sia configurabile la denunciata abnormità:non essendovi ragioni, ad avviso del Collegio, per sostenere che i principiprogressivamente consolidatisi, grazie ai successivi interventi delle Sezioni Unite,non siano applicabili alla specifica ipotesi di illegittimo rigetto di emissione didecreto penale di condanna per tardività della richiesta, quando il ritardo siaimputabile allo stesso GIP.Sul piano strutturale, è agevole osservare che, se è vero che il GIP non potevaritenere tardiva la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, in quantoil termine di cui all’art. 449, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce alla primarichiesta del pubblico ministero e non a quella successiva in cui il P.M.eventualmente si adegui a quanto richiesto dal Gip nel provvedimento di rigetto,altrettanto vero è che la possibilità per il giudicante di rigettare la richiesta, conconseguente restituzione degli atti al P.M., è espressamente prevista dal comma3 dell'art. 459 cod. proc. pen. Si può allora certamente concludere nel senso chel'ordinanza in questa sede impugnata è illegittima, ma non può dirsi viziata daprofili di abnormità strutturale nel senso in precedenza evidenziato.Sul piano funzionale, appare indubbia l'insussistenza di una "stasi patologica"nel senso prima chiarito, in quanto il pubblico ministero può esercitare l’azionepenale, emettendo decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cod. proc.pen.Il secondo motivo di impugnazione è assorbito.5. Le considerazioni fin qui svolte evidenziano che il ricorso del PubblicoMinistero è stato presentato fuori dai casi consentiti, e deve pertanto esseredichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePIA [OSCURATO:PERSONA]