CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.644/2019 pubblicata in data 11 aprile 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], accettata dalla controricorrente ; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 4/2022 RG 19297-2019 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il R,\ gennaio 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola 11 f íN