Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14304/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30/10/2017, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod.pen. in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce il difetto di querela alla luce della [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che pur essendo contestato il furto aggravato ex artt 624 e 625 n. 4 cod.pen., tale reato è divenuto procedibile a querela di parte, non presente nel fascicolo processuale.

Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 23.2.2023, come rilevato nella sentenza impugnata.

Con il terzo motivo chiede l'applicazione sensi dell'art. 20-bis cod.proc.pen. delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità ed in subordine della detenzione domiciliare sostitutiva.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30/10/2017, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen., così rideterminando la pena per la fattispecie-base per il reato di cui all'art. 624 cod.pen. in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa.

La fattispecie-base di cui all'art. 624 cod.pen. era procedibile a querela già prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia; il legislatore della riforma, infatti, è intervenuto riducendo i casi di procedibilità di ufficio con estensione del regime della procedibilità a querela alle ipotesi aggravate dell'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter, cod. pen.

Orbene, risulta presente in atti verbale di ricezione di querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Sansevero, nel corpo della quale, dopo aver esposto i fatti di cui all'imputazione ed aver riferito di aver riconosciuto immediatamente quale autore del fatto l'attuale imputato, il predetto dichiarava anche di riservarsi la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno.

Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di reati perseguibili a querela, che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez.2, n. 5193 del 05/12/2019,dep.07/02/2020,Rv.277801 - 01; Sez.5, n. 2293 del 18/06/2015, dep.20/01/2016, Rv.266258 - 01).

Attesa la validità della querela in atti, risulta, pertanto, del' tutto destituita di fondamento la doglianza sollevata.

2. Il terzo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato.

Va ricordato che il nuovo art. 20-bis cod.pen. segna il formale ingresso nel codice penale non solo della categoria 'pene sostitutive' (in precedenza presente nella sola

I. n. 689/1981), ma anche della categoria 'pene detentive brevi'.

La norma ("pene sostitutive delle pene detentive brevi") dispone che: «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostituiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla redusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di 3 condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno».

Per effetto dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30/12/2022: «1.

Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice 3 dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.

In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».

Questa Corte ha rilevato che la norma transitoria è di chiara interpretazione ed ha, quindi, affermato che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, ri. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del disposil:ivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez.4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv.285228 - 01).

Nella fattispecie in esame, pertanto, trovando applic:azione la norma transitoria, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, deve essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede il rilievo della prescrizione del reato, il cui termine è maturato alla data del 23/02/2023 e, dunque, nelle more del ricorso per cassazione, non può trovare ingresso.

L'inammissibilità del ricorso per cessazione, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30/10/2017, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod.pen. in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce il difetto di querela alla luce della [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che pur essendo contestato il furto aggravato ex artt 624 e 625 n. 4 cod.pen., tale reato è divenuto procedibile a querela di parte, non presente nel fascicolo processuale. Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 23.2.2023, come rilevato nella sentenza impugnata. Con il terzo motivo chiede l'applicazione sensi dell'art. 20-bis cod.proc.pen. delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità ed in subordine della detenzione domiciliare sostitutiva. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30/10/2017, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen., così rideterminando la pena per la fattispecie-base per il reato di cui all'art. 624 cod.pen. in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa. La fattispecie-base di cui all'art. 624 cod.pen. era procedibile a querela già prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia; il legislatore della riforma, infatti, è intervenuto riducendo i casi di procedibilità di ufficio con estensione del regime della procedibilità a querela alle ipotesi aggravate dell'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter, cod. pen. Orbene, risulta presente in atti verbale di ricezione di querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Sansevero, nel corpo della quale, dopo aver esposto i fatti di cui all'imputazione ed aver riferito di aver riconosciuto immediatamente quale autore del fatto l'attuale imputato, il predetto dichiarava anche di riservarsi la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno. Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di reati perseguibili a querela, che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez.2, n. 5193 del 05/12/2019,dep.07/02/2020,Rv.277801 - 01; Sez.5, n. 2293 del 18/06/2015, dep.20/01/2016, Rv.266258 - 01). Attesa la validità della querela in atti, risulta, pertanto, del' tutto destituita di fondamento la doglianza sollevata. 2. Il terzo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. Va ricordato che il nuovo art. 20-bis cod.pen. segna il formale ingresso nel codice penale non solo della categoria 'pene sostitutive' (in precedenza presente nella sola I. n. 689/1981), ma anche della categoria 'pene detentive brevi'. La norma ("pene sostitutive delle pene detentive brevi") dispone che: «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostituiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla redusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di 3 condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno». Per effetto dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30/12/2022: «1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice 3 dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». Questa Corte ha rilevato che la norma transitoria è di chiara interpretazione ed ha, quindi, affermato che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, ri. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del disposil:ivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez.4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv.285228 - 01). Nella fattispecie in esame, pertanto, trovando applic:azione la norma transitoria, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, deve essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede il rilievo della prescrizione del reato, il cui termine è maturato alla data del 23/02/2023 e, dunque, nelle more del ricorso per cassazione, non può trovare ingresso. L'inammissibilità del ricorso per cessazione, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 14304/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris