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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 maggio 2026

Corte di giustizia UE n. 269/2026

ECLI:EU:T:2026:537
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 9 settembre 2026 ( * ) « Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che sono soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco che operano in Russia” – Nozione di “imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Violazione delle forme sostanziali – Dignità umana – Errore di valutazione – Proporzionalità – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione – Responsabilità extracontrattuale » Nella causa T‑358/25,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Nemchinovo (Russia), rappresentato da T. Bontinck, S. Bonifassi, J. Goffin, J. Bastien e C. André, avvocati, e C. Zatschler, SC, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. [OSCURATO:PERSONA], M.-C.

Cadilhac, L. Berger e J. Rurarz, in qualità di agenti, assistiti da B. Maingain, avvocato, convenuto, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento, segnatamente: – l’atto introduttivo del ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2025; – la memoria di adattamento, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2025, in seguito all’udienza del 6 maggio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2025/528 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/528), e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/527 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/527) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2025»), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1895), e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1894) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del settembre 2025»), nella misura in cui tali atti (in prosieguo: gli «atti impugnati») lo riguardano e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], il risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell’adozione di tali atti. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso 2 La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea relativamente alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 3 Il ricorrente è un cittadino russo, israeliano e portoghese. 4 Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

In pari data, esso ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6). 5 Il 25 febbraio 2022, in considerazione della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1), e, dall’altro, il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1), al fine, in particolare, di modificare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere destinatari delle misure restrittive di cui trattasi. 6 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, ha previsto che sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a «imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» [in prosieguo: il «criterio g) iniziale»]. 7 Le modalità di tale congelamento dei fondi sono definite nei paragrafi successivi dell’articolo 2 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329. 8 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, ha vietato l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che soddisfano criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della medesima decisione. 9 Il regolamento n. 269/2014, nella versione modificata dal regolamento 2022/330, ha imposto l’adozione delle misure di congelamento dei fondi e ha definito le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145, come modificata.

Infatti, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento ha ripreso essenzialmente il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di detta decisione.

Inserimento iniziale e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2023 10 Il 15 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/429, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 87, pag. 44), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 87, pag. 1). 11 Con tali atti, il nome del ricorrente è stato aggiunto, rispettivamente, con il numero 879, all’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2014/145, come modificata, e, con questo stesso numero, a quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato (in prosieguo: gli «elenchi controversi»). 12 Con la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 239, pag. 149), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 239, pag. 1), nonché con la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 75 I, pag. 134), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 75 I, pag. 1), il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi.

Con la decisione (PESC) 2023/811 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 101, pag. 67), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/806 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 101, pag. 1), il Consiglio ha apportato una modifica in talune versioni linguistiche dell’esposizione dei motivi concernenti il ricorrente nonché nella sezione intitolata «Informazioni identificative» che lo riguarda. 13 Con sentenza del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑313/22, con impugnazione pendente, EU:T:2023:830), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento degli atti menzionati ai precedenti punti da 10 a 12 e, dall’altro, il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Modifica dei criteri di inserimento negli elenchi controversi 14 Il 5 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1094, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 146, pag. 20), e il regolamento (UE) 2023/1089, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 146, pag. 1). 15 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1094, ha previsto che sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a «imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» [in prosieguo: il «criterio g) modificato»]. 16 Il criterio g) modificato è stato inserito in modo analogo dal regolamento 2023/1089 nel regolamento n. 269/2014.

Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2025 17 Il 13 settembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1767, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 226, pag. 104), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 226, pag. 3), e ha prorogato le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 marzo 2024 per i seguenti motivi: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo di spicco che ha stretti legami di lunga data con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA].

Ha accesso privilegiato al presidente, con cui è ancora in ottimi rapporti.

Grazie a tale legame con il leader russo è riuscito a preservare la sua considerevole ricchezza.

È un importante azionista del gruppo dell’acciaio Evraz, uno dei principali contribuenti della Russia.

Trae pertanto vantaggio dai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina.

È inoltre un imprenditore russo di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 18 Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/847, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/847), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/849), prorogando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 settembre 2024, senza modificare i motivi riprodotti al precedente punto

17. 19 Infine, il 12 settembre 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2456, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/2456), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/2455), prorogando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 marzo 2025, senza modificare i motivi riprodotti al precedente punto

17. 20 Con sentenza del 10 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑1105/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:839), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento degli atti menzionati ai precedenti punti da 17 a 19 e, dall’altro, il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2025 21 Il 1º novembre 2024 il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi. 22 Con lettera del 27 gennaio 2025, il Consiglio ha annunciato al ricorrente la sua intenzione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi e gli ha trasmesso il fascicolo probatorio recante il riferimento WK 857/25 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK 857/25 INIT»). 23 Con lettera del 9 febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato le sue osservazioni al Consiglio.

In tale lettera, egli sostiene che solo quattro dei sette documenti prodotti dal Consiglio lo riguardano e che, in ogni caso, essi sono estremamente generici, imprecisi e obsoleti, e non possono quindi costituire il fondamento del rinnovo delle misure restrittive che lo riguardano. 24 Il 14 marzo 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2025, che hanno prorogato le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 settembre 2025 per i seguenti motivi: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo di spicco che ha stretti legami di lunga data con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA].

Ha accesso privilegiato al presidente, con cui è ancora in ottimi rapporti.

Grazie a tali legami con il leader russo è riuscito a preservare la sua considerevole ricchezza.

È un importante azionista del gruppo dell’acciaio Evraz, uno dei principali contribuenti della Russia. [Il ricorrente] è anche azionista della società russa [OSCURATO:PERSONA], uno dei maggiori produttori mondiali di palladio e un’importante società di nichel raffinato nel settore minerario, che fornisce notevoli entrate al governo russo.

È pertanto un imprenditore di spicco russo che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 25 Il criterio g) modificato riguarda sia gli «imprenditori di spicco che operano in Russia» [in prosieguo: la «prima parte del criterio g) modificato»] sia gli «imprenditori (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» [in prosieguo: la «terza parte del criterio g) modificato»]. 26 Con lettera del 17 marzo 2025, il Consiglio ha risposto alla richiesta di riesame del ricorrente del 1º novembre 2024, nonché alla lettera di quest’ultimo del 9 febbraio 2025, e l’ha informato che le misure restrittive che lo riguardavano erano state mantenute.

Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2026 27 Il 12 settembre 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2025, prorogando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 marzo 2026, senza modificare i motivi riprodotti al precedente punto

24. 28 Con lettera del 15 settembre 2025, il Consiglio ha informato il ricorrente del rinnovo delle misure restrittive mediante gli atti del settembre 2025. 29 Con lettera del 20 ottobre 2025, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di comunicargli i documenti sui quali si era basato per adottare gli atti del settembre 2025 nei suoi confronti.

Il Consiglio ha risposto al ricorrente, con lettera del 13 novembre 2025, che tutti i documenti gli erano già stati comunicati. 30 Il 10 novembre 2025, il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi.

Conclusioni delle parti 31 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare gli atti impugnati; – condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 1 000 000, in via provvisionale, a titolo di risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito; – condannare il Consiglio alle spese. 32 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – in subordine, in caso di annullamento degli atti impugnati nella misura in cui riguardano il ricorrente, mantenere gli effetti delle decisioni 2025/528 e 2025/1895 fino a quando l’annullamento parziale dei regolamenti di esecuzione 2025/527 e 2025/1894 non abbia effetto; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto 33 A sostegno del ricorso, nella parte in cui mira a ottenere l’annullamento degli atti impugnati, il ricorrente deduce, formalmente, sei motivi, vertenti, il primo, sulla violazione delle forme sostanziali, il secondo, su eccezioni di illegittimità della prima e della terza parte del criterio g) modificato, il terzo, sulla violazione della dignità umana, il quarto, su errori di valutazione, il quinto, sulla violazione del principio di proporzionalità e, il sesto, sull’illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e sulla violazione dei diritti fondamentali derivanti dal suo status di cittadino dell’Unione.

Il ricorrente ritiene altresì di aver subito un danno morale derivante dalla lesione alla sua reputazione a causa dell’adozione degli atti impugnati, di cui chiede il risarcimento.

Sulla domanda di annullamento Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali 34 Il ricorrente contesta al Consiglio di non aver rispettato le norme procedurali interne relative all’adozione degli atti impugnati, le quali lo identificano come l’unico organo abilitato ad adottare decisioni, cosicché esso non potrebbe delegare il suo potere decisionale ad altri organi, come il Comitato dei rappresentanti permanenti ([OSCURATO:PERSONA]), o ad altri gruppi di lavoro istituiti al suo interno, quali il gruppo «Europa orientale e Asia centrale» (COEST) e il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX). 35 A tale riguardo, il ricorrente afferma, in sostanza, che, in violazione del principio dell’equilibrio istituzionale, dell’articolo 240 [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’articolo 14 del regolamento n. 269/2014, come modificato, l’esame delle osservazioni presentate al Consiglio e l’analisi dei fascicoli probatori non sono effettuati a livello del Consiglio stesso.

Infatti, nella maggior parte dei casi, il Consiglio adotterebbe misure restrittive senza previa discussione, avvalendosi delle modalità decisionali sotto forma di punti cosiddetti «A», adottati senza discussione.

Pertanto, sarebbero i suoi organi preparatori ad esercitare de facto i suoi poteri decisionali. 36 Secondo il ricorrente, l’adozione degli atti recanti misure restrittive rientra nella competenza esclusiva del Consiglio, il quale sarebbe stato tenuto ad esaminare esso stesso gli elementi di fatto e gli elementi di prova sui quali si fonda il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi.

Lo stesso varrebbe per le lettere in risposta alle osservazioni presentate dalle persone il cui nome è iscritto in tali elenchi, dal momento che dette lettere sarebbero redatte dai gruppi COEST e RELEX e complessivamente elaborate dal [OSCURATO:PERSONA].

In pratica, il Consiglio stesso non effettuerebbe un esame dettagliato dei singoli casi, ma voterebbe piuttosto sul progetto di atto presentatogli dal [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un esame sostanziale effettuato unicamente dagli organi preparatori. 37 Nella sua replica, il ricorrente afferma che dagli allegati forniti dal Consiglio risulta che quest’ultimo non ha esaminato i fascicoli probatori e le osservazioni comunicati dalle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi.

Più nello specifico, per quanto riguarda il gruppo RELEX, dal fascicolo risulterebbe che nessuna valutazione delle situazioni individuali, compresa quella del ricorrente, ha avuto luogo durante la sua riunione del 3 marzo 2025.

Lo stesso varrebbe per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], dal momento che dal fascicolo non risulterebbe che esso abbia esaminato, nell’ambito di una procedura scritta, detti documenti.

Per quanto riguarda, infine, i membri del Consiglio, il ricorrente sostiene che essi si sono trovati di fronte alla scelta di accettare in blocco il mantenimento dei nomi delle persone e delle entità sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, come deciso dagli organi preparatori, o di rifiutarlo in blocco o di astenersi, senza che vi sia stata una discussione o un esame della situazione individuale delle persone e delle entità interessate. 38 In definitiva, gli atti impugnati sarebbero viziati da una violazione delle forme sostanziali, in quanto il Consiglio non avrebbe esercitato il suo potere discrezionale e di decisione, in relazione al mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, con piena cognizione di causa e in modo conforme ai requisiti dei Trattati e della normativa applicabile. 39 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 40 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, dispone che, «[q]ualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo». 41 Dall’articolo 16, paragrafo 7, TUE e dall’articolo 240, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è «responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio».

All’articolo 240, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], si precisa altresì che il [OSCURATO:PERSONA] è «responsabile (…) dell’esecuzione dei compiti che [il Consiglio] gli assegna [e che esso] può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio». 42 L’articolo 240, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] è ripreso dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio, adottato con decisione del Consiglio del 1º dicembre 2009 (GU 2009, L 325, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento interno del Consiglio»). 43 In tal senso, l’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento interno del Consiglio prevede quanto segue: «2.

Tutti i punti iscritti all’ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del [OSCURATO:PERSONA], salvo decisione contraria di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all’adozione del Consiglio.

Esso provvede a un’adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione.

In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all’unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l’esame preliminare.

3. Su iniziativa o con l’avallo del [OSCURATO:PERSONA] possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti. (…)». 44 In seno al Consiglio, esperti provenienti da ciascuno Stato membro sono incaricati, in gruppi di lavoro quali i gruppi COEST o RELEX, di svolgere i lavori preparatori per le sessioni del Consiglio e hanno la qualità di organo preparatorio del Consiglio, come risulta dall’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 187).

A tale riguardo, è peraltro giocoforza rilevare, da un lato, che i membri di detti gruppi di lavoro sono investiti di un mandato dagli Stati membri che rappresentano e, in occasione delle deliberazioni su una determinata proposta, esprimono la posizione del loro Stato membro in seno al Consiglio e, dall’altro, che, sebbene i gruppi di lavoro non siano autorizzati ad adottare la posizione definitiva di tale istituzione, i loro lavori rientrano nella normale dinamica del processo legislativo o decisionale (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑163/21, EU:T:2023:15, punto 95). 45 Pertanto, nell’ambito del processo decisionale che caratterizza il rinnovo delle misure restrittive, i membri di tali gruppi di lavoro analizzano i documenti relativi al mantenimento del nome di una persona negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive e, in particolare, le osservazioni e gli elementi di prova prodotti da una siffatta persona, al fine di verificare la situazione di quest’ultima e di fornire al Consiglio gli elementi che gli consentano di pronunciarsi su detto mantenimento.

Il risultato di tale analisi è trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio assume su tale base la sua posizione definitiva, adottando gli atti pertinenti in una delle sue sessioni o mediante procedura scritta a norma dell’articolo 12 del suo regolamento interno.

Il fatto che gruppi di lavoro composti da esperti degli Stati membri, con la partecipazione dei rappresentanti del servizio giuridico e del segretariato generale del Consiglio, siano stati coinvolti nel processo decisionale che ha preceduto l’adozione degli atti impugnati non può in alcun modo essere considerato una delega del potere decisionale da parte del Consiglio agli organi preparatori istituiti al suo interno o al [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 187). 46 Peraltro, come precisato dal Consiglio in udienza in risposta ad un quesito del Tribunale, al fine di poter esprimere la posizione dei rispettivi governi, le delegazioni degli Stati membri in seno ai suddetti gruppi di lavoro interagiscono con i ministeri nazionali competenti, i quali, di regola, forniscono loro le istruzioni da osservare in sede di votazione.

I governi degli Stati membri possono quindi non seguire il processo di preparazione dei progetti di atti che saranno successivamente adottati dal Consiglio.

Quest’ultimo si limita a formalizzare la posizione comune degli Stati membri, la quale risulta da un processo decisionale basato su lunghi lavori preparatori ai quali i governi degli Stati membri partecipano per il tramite delle loro delegazioni. 47 Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, non può che riferirsi al Consiglio in quanto istituzione, il cui funzionamento è concretamente garantito dalla partecipazione al processo decisionale degli organi preparatori, quali i gruppi COEST e RELEX e il [OSCURATO:PERSONA], e non al Consiglio nella sua formazione ministeriale, come sostiene il ricorrente.

Di conseguenza, il fatto che tali organi partecipino al riesame delle misure restrittive di cui trattasi, allo scopo di facilitare l’adozione della decisione finale da parte del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le persone il cui nome deve essere mantenuto negli elenchi controversi, non significa che il Consiglio rinunci al suo potere decisionale o che lo deleghi a uno dei suoi organi preparatori. 48 Qualsiasi altra soluzione sarebbe contraria non solo al regolamento interno del Consiglio, ma anche alle disposizioni di diritto primario che prevedono, rispettivamente, all’articolo 29 TUE, che «il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica» e, all’articolo 215, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], che, «quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del [Trattato UE] lo prevede, il Consiglio può adottare (…) misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali» (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 187). 49 Nel caso di specie, da taluni allegati prodotti dal Consiglio risulta che i progetti di atti e di lettere di notifica, contenenti, in particolare, risposte circostanziate alle osservazioni presentate dalle persone e dalle entità interessate sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, sono stati esaminati dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un punto con discussione durante le sue riunioni del 12 e 13 marzo 2025, per quanto riguardava gli atti del marzo 2025, e durante le sue riunioni del 10 e 12 settembre 2025, per quanto riguardava gli atti del settembre 2025.

Da tali allegati risulta altresì che gli atti impugnati sono stati formalmente adottati e che le lettere di notifica sono state formalmente approvate dal Consiglio mediante procedura scritta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del suo regolamento interno. 50 A tale riguardo, occorre rilevare che dagli allegati B.9, B.10, F.20 e F.22, prodotti dal Consiglio in relazione, rispettivamente, agli atti del marzo e agli atti del settembre 2025, risulta che questi ultimi sono stati adottati al termine di una procedura scritta.

Orbene, il fatto di ricorrere a una siffatta procedura, che peraltro non è stata contestata dal ricorrente, non ostava a che uno o più membri del Consiglio si opponessero all’adozione degli atti oggetto di tale procedura, cosicché il ricorso alla procedura scritta non può essere considerato una delega dei poteri del Consiglio di adottare gli atti di cui trattasi ai suoi organi preparatori.

Analogamente, come spiegato dal Consiglio nelle sue memorie e in udienza, quando adotta un atto sotto forma di punto «A», esso fa proprie e convalida le analisi e le valutazioni effettuate dai suoi organi preparatori, che hanno consentito di affrontare tutti i punti di discussione tra gli Stati membri.

Pertanto, in tali casi, gli accordi del [OSCURATO:PERSONA] possono sempre essere messi in discussione dal Consiglio, che detiene il potere decisionale finale. 51 Di conseguenza, il fatto che le osservazioni del ricorrente nonché i documenti da esso prodotti siano stati trasmessi ai gruppi COEST e RELEX dimostra che il Consiglio ha agito conformemente alle procedure interne che disciplinano il suo processo decisionale (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 188).

Ciò non toglie che è proprio il Consiglio che ha adottato gli atti impugnati e approvato le lettere di notifica e che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, esso non ha affatto delegato il suo potere decisionale.

Occorre pertanto respingere gli argomenti del ricorrente vertenti sulle violazioni del principio dell’equilibrio istituzionale, dell’articolo 240 [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’articolo 14 del regolamento n. 269/2014, come modificato. 52 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli altri argomenti dedotti dal ricorrente. 53 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui il Consiglio non avrebbe dimostrato di aver preso in considerazione il fascicolo probatorio riguardante il ricorrente in una qualsiasi fase delle procedure sfociate nell’adozione, rispettivamente, degli atti del marzo e degli atti del settembre 2025, occorre rilevare che, come sottolineato dal Consiglio nelle sue memorie e in udienza, senza essere contraddetto dal ricorrente, i suddetti documenti sono stati condivisi con tutte le delegazioni, sia con gli esperti sia con i ministri, attraverso un portale, il che ha consentito loro di prenderne conoscenza e di adottare decisioni informate in seno al Consiglio. 54 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi alla riunione del gruppo RELEX del 3 marzo 2025, occorre osservare, al pari del Consiglio, che l’ultimo fascicolo probatorio riguardante il ricorrente era stato comunicato alle delegazioni il 22 gennaio 2025, come indicato nel frontespizio del fascicolo WK 857/25 INIT, cosicché il fatto che l’ordine del giorno di detta riunione non lo menzionasse non prova che non sia stata effettuata alcuna valutazione della situazione individuale del ricorrente.

Come sottolineato dal Consiglio, la durata di detta riunione non può neppure provare una siffatta circostanza, dal momento che le riunioni degli organi preparatori e del Consiglio stesso sono preparate in anticipo da ciascuna delegazione, che esamina tutti i documenti pertinenti, cosicché il tempo dedicato ad una discussione in seno ad un gruppo di lavoro non può essere rappresentativo del tempo che ciascuna delegazione ha effettivamente trascorso alla preparazione della riunione. 55 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti relativi alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 13 marzo 2025, è giocoforza rilevare, al pari del Consiglio, che, se è vero che solo gli atti sui quali era richiesto l’accordo del [OSCURATO:PERSONA] figuravano all’ordine del giorno di dette riunioni, resta il fatto che, come precisato al precedente punto 53, tutti i rappresentanti permanenti avevano accesso ai fascicoli probatori tramite il suddetto portale, cosicché essi hanno potuto tenerne conto in sede di esame dei progetti degli atti impugnati.

Del resto, i fascicoli probatori costituivano la base fattuale sottesa ai progetti di atti sottoposti al [OSCURATO:PERSONA] e non erano documenti che quest’ultimo era invitato ad approvare. 56 Considerazioni del genere valgono anche per quanto riguarda gli argomenti analoghi che il ricorrente deduce riguardo all’adozione degli atti impugnati.

Per di più, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe avuto tempo sufficiente per esaminare la situazione individuale di ciascuna persona ed entità interessata, occorre rilevare che il Consiglio può basarsi sull’analisi effettuata dai suoi organi preparatori, la quale, nel caso di specie, è stata effettuata, come risulta dal fascicolo di causa, per quanto concerne gli atti del marzo 2025, in occasione di cinque riunioni del gruppo COEST, di una riunione del gruppo RELEX e di tre riunioni del [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto concerne gli atti del settembre 2025, in occasione di sette riunioni del gruppo COEST, di una riunione del gruppo RELEX e di due riunioni del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che i membri di tali organi agiscono su istruzione dei governi degli Stati membri che rappresentano. 57 Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento secondo cui, nelle circostanze del caso di specie, i membri del Consiglio avrebbero potuto adottare le misure solo in blocco anziché procedere ad un esame individuale della situazione di ciascuna persona o entità interessata, benché le misure restrittive costituiscano decisioni individuali, resta il fatto che esse sono adottate come un unico atto giuridico, che apporta le modifiche necessarie alla decisione o al regolamento del Consiglio, poiché tali atti sono assimilabili sia ad atti di portata generale sia ad un insieme di decisioni individuali. 58 Del resto, come indicato al precedente punto 45, spetta anzitutto ai gruppi di lavoro competenti esaminare la situazione di ciascuna persona o entità sottoposta a misure restrittive e pronunciarsi sul mantenimento di tali misure nei suoi confronti, cosicché, adottando, al termine del processo di riesame delle misure restrittive di cui trattasi, gli atti giuridici i cui progetti gli sono sottoposti, il Consiglio fa proprie e approva le analisi e le valutazioni effettuate dai suoi organi preparatori, compresa l’analisi della situazione individuale di ciascuna persona o entità. 59 Infine, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che, in un contesto come quello di specie, in cui quest’ultimo è chiamato ad esaminare regolarmente la situazione individuale di circa 2 500 persone ed entità, esso deve necessariamente basarsi sui lavori dei suoi organi preparatori, pur rimanendo l’unico a disporre del potere decisionale. 60 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente su eccezioni di illegittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte 61 Sul fondamento dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità contro la prima e la terza parte del criterio g) modificato. 62 In primo luogo, per quanto riguarda in particolare la prima parte del criterio g) modificato, il ricorrente contesta al Consiglio di aver istituito un sistema di presunzione di interdipendenza tra gli «imprenditori di spicco» e il governo russo.

Contrariamente alle misure restrittive concernenti il regime siriano, nel caso di specie, gli imprenditori sarebbero interessati non già a causa dei loro atti concreti o della loro connessione personale alla situazione combattuta, bensì in quanto mezzi indiretti per esercitare pressioni sul governo russo.

Una siffatta presunzione sarebbe contraria al diritto dell’Unione, dal momento che non sarebbe effettuata alcuna valutazione caso per caso quanto all’esistenza di un legame di interdipendenza o alla capacità effettiva delle persone fisiche interessate di influenzare la politica di detto governo. 63 A tale riguardo, il ricorrente critica altresì l’estensione dell’applicazione del criterio g) modificato operata dalla decisione (PESC) 2025/904 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2025/904), e dal regolamento (UE) 2025/903 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2025/903), in quanto il Consiglio avrebbe previsto che i trasferimenti di proprietà, controllo o vantaggi economici connessi a interessi commerciali, effettuati da imprenditori di spicco designati a partire dal 24 febbraio 2022, non consentono, in linea di principio, di attestare che tali persone non soddisfano più il criterio g) modificato, salvo che informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrino il contrario.

Secondo il ricorrente, una tale estensione corrobora il carattere assoluto della presunzione risultante da tale criterio e inverte indebitamente l’onere della prova. 64 In secondo luogo, il ricorrente ricorda che il principio di proporzionalità esige che le misure adottate dall’Unione siano idonee a conseguire legittimi obiettivi e non vadano oltre quanto necessario, in particolare quando ledono diritti e libertà garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Pertanto, il Consiglio sarebbe tenuto non solo a un riesame dei motivi individuali di inserimento, ma anche a una valutazione globale dell’approccio adottato e dei criteri utilizzati, al fine di verificare, conformemente all’obbligo di costante riesame previsto dalla decisione 2014/145, se le misure restrittive consentano effettivamente di conseguire i loro obiettivi.

L’assenza di un riesame o di un bilancio di impatto rivelerebbe che il criterio g) modificato non soddisfa tali requisiti di proporzionalità. 65 Poiché il criterio g) modificato non mirerebbe più a limitare i redditi del governo russo, come nel caso del criterio g) iniziale, ma piuttosto a incentivare gli imprenditori di spicco ad esercitare pressioni su detto governo affinché cambi la sua politica nei confronti dell’Ucraina, le misure restrittive di cui trattasi dovrebbero riguardare solo le persone che esercitano un’influenza effettiva su detto governo e non semplicemente quelle che occupano una posizione importante in un settore economico.

Una partecipazione minoritaria e passiva in una società non sarebbe sufficiente a dimostrare una siffatta influenza. 66 A tale riguardo, il ricorrente rinvia altresì alle conclusioni dell’avvocata generale Medina nelle cause Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409), Khudaverdyan/Consiglio (C‑704/23 P, EU:C:2025:410), Rashnikov/Consiglio (C‑711/23 P, EU:C:2025:411) e Mazepin/Consiglio (C‑35/24 P, EU:C:2025:412), in base alle quali, per essere qualificata come imprenditore di spicco, la persona interessata deve esercitare un’attività economica in una società posseduta o nella quale svolge un ruolo di primo piano. 67 Lo stesso varrebbe per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla terza parte del criterio g) modificato, la quale, contrariamente alla prima parte di tale criterio, rimane orientata verso l’obiettivo generale di esercitare la massima pressione sulla Federazione russa aumentando il costo delle sue azioni.

A tal proposito, il ricorrente fa nuovamente riferimento alle conclusioni dell’avvocata generale Medina menzionate al precedente punto 66, dalle quali risulterebbe che, per applicare detta parte, il Consiglio deve dimostrare che la persona interessata può essere considerata, quanto meno, un imprenditore molto importante nel settore in cui opera e quindi in grado di esercitarvi un’influenza.

Orbene, in pratica, e in particolare per quanto riguarda il ricorrente, il Consiglio non cercherebbe di dimostrare una siffatta importanza economica, limitandosi ad invocare l’esistenza di una partecipazione, anche minoritaria, in una società operante in un settore che fornisce notevoli entrate al governo della Federazione russa.

In mancanza di una dimostrazione concreta di tale importanza, l’applicazione della terza parte del criterio g) modificato non sarebbe idonea a conseguire l’obiettivo perseguito, cosicché anch’essa sarebbe sproporzionata e illegittima. 68 Inoltre, il Consiglio non avrebbe dimostrato che la Evraz plc occupa una posizione particolarmente importante in un settore che fornisce notevoli entrate al governo della Federazione russa.

In tali circostanze, il Consiglio stabilirebbe, in pratica, l’appartenenza di una società ad un settore economico determinato senza procedere ad un’analisi dei fattori concreti di influenza.

Secondo il ricorrente, un siffatto approccio porta a confondere la prima e la terza parte del criterio g) modificato, incorporando il criterio dell’«imprenditore di spicco» in quello del settore economico, il che sarebbe contrario agli obiettivi enunciati al momento dell’ampliamento della portata del criterio g) iniziale. 69 In terzo luogo, il ricorrente afferma che il criterio g) modificato è altresì illegittimo alla luce del principio della certezza del diritto, in quanto non è né sufficientemente chiaro né prevedibile, sia per quanto riguarda il suo ambito di applicazione sia per quanto riguarda le condizioni che consentono la cancellazione del nome di una persona dagli elenchi controversi.

A tale riguardo, egli sottolinea in particolare la notevole differenza tra il numero elevato di persone che possono rientrare in tale criterio e il numero limitato di quelle il cui nome figura effettivamente negli elenchi controversi, il che renderebbe l’applicazione di tale criterio imprevedibile e arbitraria.

In sostanza, la scelta delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi ai sensi del criterio g) modificato si baserebbe ampiamente sulla loro visibilità mediatica e su informazioni provenienti da fonti aperte, senza che sia effettuata un’analisi completa e obiettiva del contesto economico interessato. 70 Infine, contrariamente ai requisiti derivanti dal valore dello Stato di diritto, il ricorrente ritiene che il fatto di rivolgersi a persone fisiche in ragione del loro solo status economico, indipendentemente da qualsiasi comportamento personale, mette in discussione la natura temporanea e reversibile delle misure restrittive di cui trattasi. 71 In definitiva, il ricorrente ritiene che il criterio g) modificato, considerato nella prima e nella terza parte, sia illegittimo e debba essere dichiarato inapplicabile nei suoi confronti. 72 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 73 Ai sensi dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] per invocare dinanzi al giudice dell’Unione l’inapplicabilità dell’atto stesso. 74 L’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di un atto contro il quale essa può proporre un ricorso, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento giuridico di un siffatto atto, qualora detta parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento.

L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e l’atto generale del quale è contestata la legittimità (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 33 e giurisprudenza citata). 75 Secondo una costante giurisprudenza, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Tale condizione è espressamente sancita dall’articolo 275, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 97 e giurisprudenza citata, e del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 65 e giurisprudenza citata). 76 Il Consiglio dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri di inserimento negli elenchi delle persone sottoposte alle misure restrittive e delle modalità di adozione di dette misure (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41 e giurisprudenza citata).

Di conseguenza, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, quali le disposizioni degli atti impugnati che prevedono il criterio oggetto dell’eccezione di illegittimità, sono assoggettate a un controllo giurisdizionale ristretto che si limita alla verifica del rispetto delle norme procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione dei fatti e di sviamento di potere (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 35 e giurisprudenza citata). 77 È alla luce di tali considerazioni che sarà analizzata la legittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte. 78 Prima di esaminare le tre parti intorno alle quali si articola il presente motivo di ricorso, occorre rilevare che, nella sua argomentazione, il ricorrente combina più volte le censure relative all’illegittimità della prima e della terza parte del criterio g) modificato con quelle relative all’applicazione di queste stesse parti alla sua situazione individuale.

Pertanto, il Tribunale si limiterà, nell’ambito del presente motivo di ricorso, a rispondere ai soli argomenti diretti a dimostrare l’illegittimità, alla luce dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], della prima e della terza parte del criterio g) modificato.

Gli altri argomenti, che coincidono con quelli dedotti a sostegno del quarto e del quinto motivo di ricorso, saranno esaminati nell’ambito della valutazione di questi ultimi. – Sulla prima parte, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe erroneamente istituito una presunzione assoluta di legami di interdipendenza tra gli «imprenditori di spicco» e il governo russo 79 In via preliminare, occorre ricordare che, prima dell’adozione del criterio g) modificato, il criterio g) iniziale riguardava unicamente gli «imprenditori di spicco (…) che opera[va]no in settori economici che costitui[va]no una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» (v. punto 6 supra ).

La modifica apportata a tale criterio dalla decisione 2023/1094 ha avuto l’effetto di estenderne la portata agli «imprenditori di spicco che operano in Russia» nonché agli «imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» (v. punto 15 supra ). 80 A tale riguardo, occorre rilevare che la prima parte del criterio g) modificato riprende la nozione di «imprenditori di spicco» utilizzata prima delle modifiche del criterio g) iniziale, cosicché tale nozione deve essere interpretata allo stesso modo, vale a dire nel senso che essa ricomprende l’importanza che detti imprenditori potevano avere alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale o delle loro funzioni, dell’importanza delle loro attività economiche, della vastità dei loro possedimenti di capitali o dei loro investimenti, delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano tali attività o ancora di qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 178). 81 In altri termini, la modifica apportata al criterio g) iniziale non ha avuto l’effetto di modificare la definizione della nozione di «imprenditori di spicco» in quanto tale, ma unicamente di estendere l’ambito di applicazione delle misure restrittive di cui trattasi affinché esse riguardino la totalità degli imprenditori di spicco, compresi quelli le cui attività non rientrano in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 80). 82 I motivi che hanno giustificato l’ampliamento del criterio g) iniziale sono esposti al considerando 4 della decisione 2023/1094.

Tale considerando descrive infatti il funzionamento dell’economia russa, caratterizzato dall’esistenza di un legame di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco che operano in Russia e il governo di tale paese.

Prendendo in considerazione tale categoria di persone, il Consiglio intende dunque sfruttare l’influenza che esse possono esercitare su tale governo, incitandole a esercitare pressioni su quest’ultimo affinché modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina.

Pertanto, riferendosi ai legami di interdipendenza esistenti tra gli imprenditori di spicco e il governo russo, il Consiglio mira a mobilitare l’influenza che tali persone possono esercitare su tale governo a causa delle loro attività economiche (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 54).

Detto considerando è stato quindi introdotto nella decisione 2023/1094 al fine di indicare il ragionamento sotteso alla modifica dei criteri di inserimento e non per stabilire una qualsivoglia presunzione.

L’asserito parallelismo che il ricorrente invoca alla luce della presunzione stabilita dal regime delle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (v. punto 62 supra ) non è quindi pertinente nel caso di specie. 83 Ne consegue che l’argomento del ricorrente secondo cui il Consiglio avrebbe istituito una presunzione assoluta di legami di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa deve essere respinto (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 55). 84 A tale riguardo, occorre altresì ricordare, da un lato, che l’adozione di un criterio di inserimento di una persona o di un’entità negli elenchi controversi costituisce un atto di portata generale destinato a perseguire un obiettivo rientrante nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), consistente, nel caso di specie e alla luce della gravità della situazione, nell’aumentare la pressione esercitata sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro iniziative e politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, e, dall’altro, che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’adozione di siffatti criteri (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 56). 85 Nel caso di specie, il Consiglio non era tenuto, ai fini dell’adozione del criterio di designazione di cui alla prima parte del criterio g) modificato, a dimostrare l’esistenza di legami di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco che operano in Russia e il governo di tale paese.

Spetta infatti al ricorrente fornire, a sostegno della sua eccezione di illegittimità, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che la considerazione relativa all’esistenza di tali legami che hanno giustificato l’ampliamento del criterio g) iniziale (v. punto 82 supra ) era viziata da un errore manifesto e, pertanto, tale da inficiare la legittimità di detta parte (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 57). 86 Inoltre, occorre rilevare che, ai fini dell’applicazione della prima parte del criterio g) modificato alla situazione individuale di ciascuna persona fisica interessata dalle misure restrittive di cui trattasi, spetta al Consiglio dimostrare che tale persona, da un lato, può essere qualificata come imprenditore di spicco, nel senso indicato al precedente punto 80, e, dall’altro, opera in Russia.

In tali circostanze, la mera appartenenza di una persona alla categoria degli «imprenditori di spicco che operano in Russia» è sufficiente a giustificare l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti sulla base della prima parte del criterio g) modificato, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di una qualsivoglia associazione tra tale qualità e il regime russo (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 66, e ordinanza del 6 settembre 2022, Haikal/Consiglio, C‑113/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:640, punto 41). 87 In definitiva, poiché la prima parte del criterio g) modificato ha unicamente lo scopo di istituire un criterio oggettivo, autonomo e sufficiente che consenta di giustificare l’inserimento o il mantenimento del nome delle persone interessate negli elenchi controversi, il quale richiede al Consiglio di dimostrare la sussistenza di due elementi cumulativi, vale a dire, da un lato, che la persona interessata sia un imprenditore di spicco e, dall’altro, che la medesima operi in Russia, il ricorrente non può validamente sostenere che tale parte istituisce una qualsivoglia presunzione. 88 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti che il ricorrente trae dalle modifiche apportate alla decisione 2014/145 e al regolamento n. 269/2014, rispettivamente, dalla decisione 2025/904 e dal regolamento 2025/903.

Invero, tali argomenti sono inoperanti, da un lato, in relazione agli atti del marzo 2025, nella misura in cui la decisione 2025/904 e il regolamento 2025/903 sono successivi a questi ultimi e non sono quindi applicabili ratione temporis nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2025, Melnichenko/Consiglio, T‑1114/23, non pubblicata, EU:T:2025:1111, punto 118), e, dall’altro, in relazione agli atti del settembre 2025, in quanto la decisione 2025/904 e il regolamento 2025/903 non sono stati applicati né direttamente né indirettamente al ricorrente, come i suoi rappresentanti hanno ammesso in udienza in risposta a un quesito del Tribunale. 89 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il criterio g) modificato non istituisce una presunzione assoluta di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa e la sua applicazione non esclude una valutazione individualizzata della situazione della persona interessata dalle misure.

Inoltre, dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione dei valori dello Stato di diritto. 90 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di ricorso. – Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio di proporzionalità 91 Nell’ambito di tale parte, il ricorrente contesta essenzialmente al Consiglio di non aver proceduto, al momento della modifica del criterio g) iniziale, a una valutazione concreta dell’influenza effettiva sui decisori politici russi o dell’importanza economica delle persone interessate, di modo che le misure restrittive adottate in applicazione del criterio g) modificato non sarebbero idonee a realizzare l’obiettivo perseguito. 92 A tale riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano manifestamente oltre quanto è necessario per raggiungerli (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Timchenko e Timchenko/Consiglio, T‑644/22, EU:T:2024:621, punto 101 e giurisprudenza citata). 93 Inoltre, il Consiglio non è tenuto a fornire la prova che le misure restrittive da esso istituite producano gli effetti previsti dalla normativa di cui trattasi, ma soltanto che tali misure sono idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:499, punto 66). 94 Nel caso di specie, come già indicato ai precedenti punti 81 e 82, la prima parte del criterio g) modificato è stata adottata dal Consiglio poiché, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale e tenuto conto dell’aggravamento della situazione in Ucraina, esso ha ritenuto che, al fine di aumentare la pressione sul governo della Federazione russa, occorresse ampliare la cerchia delle persone interessate potendo inserire negli elenchi controversi gli imprenditori di spicco che operavano in Russia (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 63). 95 Anzitutto, occorre rilevare che l’iniziativa del Consiglio consistente nell’ampliare la cerchia delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, alla luce dell’aggravamento della situazione in Ucraina, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti, è fondata sulla progressività della compressione dei diritti in funzione dell’efficacia delle misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 gennaio 2017, Almaz-[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑255/15, non pubblicata, EU:T:2017:25, punto 104 e giurisprudenza citata). 96 Inoltre, il fatto di rivolgersi agli «imprenditori di spicco che operano in Russia», alla luce della loro importanza sul piano economico, ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, è tale da aumentare la pressione sul governo russo nonché i costi delle azioni di quest’ultimo volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Pertanto, la prima parte del criterio g) modificato risponde alla volontà del Consiglio di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, cosicché essa non appare manifestamente inidonea a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 65). 97 Per di più, come risulta in particolare dal considerando 4 della decisione 2023/1094, la prima parte del criterio g) modificato mira a sfruttare l’influenza che «imprenditori di spicco che operano in Russia» possono esercitare sul governo di tale paese, inducendoli indirettamente a esercitare pressioni su detto governo affinché esso modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la prima parte del criterio g) modificato non riguarda quindi in modo indifferenziato la totalità degli operatori economici, bensì in modo mirato una determinata categoria di persone, cosicché essa deve essere considerata idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi. 98 Infine, l’adozione della prima parte del criterio g) modificato si è resa necessaria al fine di realizzare e attuare gli obiettivi di cui all’articolo 21 TUE.

Dal considerando 4 della decisione 2023/1094 risulta infatti che, tramite l’estensione dell’ambito di applicazione ratione personae delle misure restrittive di cui trattasi, rivolgendosi agli «imprenditori di spicco» che operano in qualsivoglia settore economico della Russia, il Consiglio poteva ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che siffatte misure contribuissero ad aumentare la pressione sul governo di detto paese, responsabile dell’invasione dell’Ucraina.

Del resto, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha dimostrato che un criterio sostitutivo di portata più limitata avrebbe consentito di conseguire, in maniera altrettanto efficace, gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 66). 99 A tale riguardo, non possono essere accolte le obiezioni del ricorrente consistenti nel contestare la prima parte del criterio g) modificato per il motivo che essa non terrebbe conto del comportamento delle persone interessate e che queste ultime non eserciterebbero alcuna influenza sul governo russo.

Invero, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che le considerazioni del Consiglio relative all’esistenza di legami di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa fossero viziate da un errore manifesto di valutazione.

Il ricorrente non ha neppure dimostrato che detta categoria di persone non sarebbe, in quanto tale, in grado di esercitare pressioni sul governo russo affinché esso modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina.

Ne consegue che il fatto che gli imprenditori di spicco che operano in Russia non siano responsabili dell’invasione dell’Ucraina, così come il fatto che essi non sostengano o traggano vantaggio da tale invasione, non è idoneo a dimostrare che la prima parte del criterio g) modificato sia manifestamente sproporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi e, pertanto, illegittima (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 105).

Di conseguenza, l’argomento del ricorrente secondo cui le misure adottate in applicazione della prima parte del criterio g) modificato non sono idonee a realizzare il legittimo obiettivo perseguito in quanto non esiste alcuna prova che gli imprenditori in Russia siano in grado di esercitare un’influenza sui decisori politici deve essere respinto. 100 Per quanto riguarda il carattere proporzionato della terza parte del criterio g) modificato, occorre rilevare che il fatto di rivolgersi agli «imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» è anch’esso idoneo ad aumentare i costi delle azioni di tale governo, in quanto detti settori alimentano, direttamente o indirettamente, la capacità di quest’ultimo di condurre le sue azioni e le sue politiche volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 101 La terza parte del criterio g) modificato risponde quindi alla volontà del Consiglio di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, cosicché essa non appare manifestamente inadeguata al conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi. 102 Del resto, il fatto di ampliare la cerchia delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, alla luce dell’aggravamento della situazione in Ucraina, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti si fonda sulla natura progressiva della compressione dei diritti in funzione dell’efficacia delle misure, il che contribuisce alla loro proporzionalità (v. punto 95 supra ). 103 Inoltre, si deve osservare che, con l’estensione dell’ambito di applicazione delle misure restrittive di cui trattasi alle persone interessate dalla terza parte del criterio g) modificato, il Consiglio poteva legittimamente sperare che tali misure contribuissero ad aumentare la pressione sul governo russo.

Del resto, anche per quanto riguarda detta parte, il ricorrente non ha menzionato l’esistenza di misure alternative e meno restrittive. 104 Infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dalle conclusioni dell’avvocata generale Medina menzionate al precedente punto 66 risulta non già che la legittimità del criterio g) iniziale era subordinata alla dimostrazione di un’influenza individuale specifica sul governo russo, al possesso di partecipazioni di maggioranza o all’esercizio di funzioni esecutive, ma piuttosto che esiste un collegamento logico tra il fatto di rivolgersi a una categoria di persone economicamente importanti e gli obiettivi perseguiti dal regime di misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Rashnikov/Consiglio, C‑711/23 P, EU:C:2025:411, paragrafi 51 e 52). 105 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte, rivela l’esistenza di un collegamento logico tra il fatto di rivolgersi alle persone da esso contemplate e l’obiettivo di aumentare la pressione sulle autorità russe, cosicché non si può addebitare al Consiglio di essere incorso in errori manifesti di valutazione ampliando la portata del criterio g) iniziale. 106 Pertanto, né la prima né la terza parte del criterio g) modificato sono manifestamente sproporzionate alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa del caso di specie. 107 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso. – Sulla terza parte, relativa alla violazione del principio della certezza del diritto nonché dei valori dello Stato di diritto 108 Da una giurisprudenza costante risulta che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli.

Tale principio impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza.

Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che il legislatore dell’Unione, nell’ambito di una norma che esso adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta né nel senso che impongono che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi né può farlo il giudice dell’Unione quando interpreta tale norma (v. sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 188 e giurisprudenza citata). 109 Orbene, la prima e la terza parte del criterio g) modificato si inseriscono in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi, vale a dire la necessità, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina, di esercitare la massima pressione sulla Federazione russa e di aumentare i costi delle azioni di quest’ultima volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v. punti 96 e 100 supra ).

In tale prospettiva, le misure restrittive di cui trattasi sono conformi agli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, vale a dire, da un lato, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale e, dall’altro, la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945 (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 235 e giurisprudenza citata). 110 Per quanto riguarda la prima parte del criterio g) modificato, come precisato al precedente punto 80, la nozione di «influenza» (o «di spicco») riguarda l’importanza degli imprenditori alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale o delle loro funzioni, dell’importanza della loro attività economica, della vastità dei loro possedimenti di capitali o dei loro investimenti, delle loro funzioni all’interno di una o più imprese o ancora di qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente. 111 Per quanto attiene alla condizione inerente al fatto che tale categoria di persone operi in Russia, è giocoforza constatare che essa è sufficientemente circoscritta e definita per non violare il principio della certezza del diritto. 112 In altri termini, la variazione apportata al criterio g) iniziale dalla prima parte del criterio g) modificato non riguarda la definizione di «imprenditori di spicco», in quanto, con l’ampliamento della portata di detto criterio, il Consiglio ha voluto estendere la categoria di persone che possono essere sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi a tutti gli imprenditori di spicco che operano in Russia, indipendentemente dal settore in cui essi sono coinvolti.

Orbene, benché, con la sua ampia formulazione, la prima parte del criterio g) modificato conferisca un potere discrezionale al Consiglio, resta il fatto che essa è sufficientemente chiara e prevedibile per soddisfare le esigenze di certezza del diritto (sentenza del 4 giugno 2025, Khan/Consiglio, T‑289/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:560, punto 90). 113 Per quanto riguarda la terza parte del criterio g) modificato, come indicato al precedente punto 109, essa si inserisce in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi ed è conforme all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 76 e giurisprudenza citata). 114 È vero che, alla luce della formulazione del criterio g) iniziale, che utilizzava la locuzione aggettivale «di spicco», la terza parte del criterio g) modificato amplia l’ambito di applicazione ratione personae delle misure restrittive di cui trattasi, non esigendo più che le persone interessate siano di spicco.

Tuttavia, la soppressione di tale locuzione non può essere interpretata nel senso che ha come conseguenza che detta parte è astratta, imprevedibile e priva di qualsiasi collegamento con gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi. 115 Invero, la nozione di «imprenditori» non può riguardare tutte le persone fisiche che esercitano un’attività economica in Russia, ma soltanto quelle che esercitano un’attività economica qualitativamente o quantitativamente non trascurabile in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo e il cui inserimento del nome negli elenchi controversi è quindi tale da accrescere la pressione su detto governo e aumentare il costo delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Zubitskiy/Consiglio, T‑1074/23, non pubblicata, EU:T:2024:840, punto 47). 116 Orbene, una persona che effettua investimenti non trascurabili in tali settori economici può essere qualificata come imprenditore che opera in tali settori, cosicché, in funzione delle circostanze del caso di specie, una siffatta persona può rientrare nella terza parte del criterio g) modificato (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2025, Vinokurov/Consiglio, T‑1106/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:106, punto 54). 117 A tale riguardo, è giocoforza rilevare che, se è senz’altro vero che né la decisione 2014/145, come modificata, né il regolamento n. 269/2014, come modificato, definiscono la nozione di «notevole fonte di reddito», resta il fatto che l’uso dell’aggettivo qualificativo «notevole», che si riferisce al gruppo nominale «fonte di reddito», implica che tale fonte debba essere significativa e quindi non trascurabile (v. sentenza del 20 novembre 2024, Zubitskiy/Consiglio, T‑1074/23, non pubblicata, EU:T:2024:840, punto 48 e giurisprudenza citata). 118 Pertanto, il ricorrente non può sostenere che la delimitazione dei settori economici interessati dalla terza parte del criterio g) modificato non è tale da limitare il suo ambito di applicazione.

Invero, il fatto di rivolgersi a imprenditori che, in particolare, detengono quote o ricoprono cariche in società che operano «in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» è tale da aumentare i costi delle azioni di quest’ultimo, dal momento che siffatti settori, conferendogli una notevole fonte di reddito, alimentano, direttamente o indirettamente, la capacità di tale governo di condurre le sue azioni e le sue politiche volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 79). 119 Pertanto, la terza parte del criterio g) modificato risponde alla volontà del Consiglio di esercitare pressioni sulle autorità russe affinché queste ultime pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 80 e giurisprudenza citata).

Di conseguenza, esiste sempre un collegamento logico e, pertanto, oggettivo tra, da un lato, il fatto di rivolgersi a imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, alla luce dell’importanza che tali settori rivestono per l’economia russa, e, dall’altro, l’obiettivo consistente nell’aumentare la pressione esercitata su tale paese terzo nonché il costo delle sue azioni (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 291). 120 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la circostanza che il Consiglio abbia inserito negli elenchi controversi solo un numero limitato di persone non rende l’applicazione del criterio g) modificato imprevedibile o arbitraria, ma riflette piuttosto l’applicazione concreta di un criterio formulato in termini generali, la cui legittimità non può essere valutata alla luce delle sole statistiche relative al numero di persone effettivamente designate. 121 In conclusione, occorre rilevare che tanto la prima quanto la terza parte del criterio g) modificato soddisfano i requisiti di chiarezza, precisione e prevedibilità imposti dal principio della certezza del diritto. 122 Da tutto quanto precede risulta che la terza parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta. 123 Infine, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dei valori dello Stato di diritto, risulta che essa si confonde, in sostanza, con le censure relative alla violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, alle quali è già stato risposto in precedenza.

L’esistenza di una base giuridica chiara, l’inquadramento del potere discrezionale del Consiglio mediante l’obbligo di motivazione e l’esercizio di un controllo giurisdizionale effettivo nonché la natura temporanea e soggetta a riesame delle misure restrittive sono tali da escludere che il criterio g) modificato, considerato nella prima e nella terza parte, leda, in quanto tale, i valori dello Stato di diritto. 124 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere integralmente il secondo motivo.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla lesione della dignità umana 125 Il ricorrente afferma che le misure restrittive ledono la dignità umana, il cui rispetto è sancito dall’articolo 1 della Carta e dall’articolo 2 TUE.

L’applicazione di misure particolarmente severe, come quelle di cui trattasi, a persone scelte in maniera indeterminata e indipendentemente dal loro comportamento personale, costituirebbe una violazione del diritto alla dignità umana, che è un diritto assoluto al quale non si può derogare.

La lesione della dignità umana deriverebbe anche da una strumentalizzazione del ricorrente da parte del Consiglio a fini di comunicazione pubblica, dal momento che sarebbe stato preso di mira a causa della sua notorietà mediatica e sportiva a livello internazionale.

Inoltre, tale strumentalizzazione lederebbe anche i diritti garantiti al ricorrente dagli articoli 7 e 8 della Carta nonché dall’articolo 41 di quest’ultima, in quanto il Consiglio l’avrebbe privato del diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo. 126 Infine, il Consiglio non potrebbe adottare misure restrittive al fine di indurre una persona a prendere pubblicamente posizione su una situazione geopolitica.

A tale riguardo, il ricorrente invoca in particolare la decisione 2025/904, secondo la quale il Consiglio dovrebbe tener conto, se del caso, dell’eventualità che una persona abbia condannato inequivocabilmente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Secondo il ricorrente, una siffatta finalità viola la dignità umana nonché le libertà di pensiero e di espressione garantite dalla Carta. 127 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 128 In via preliminare, per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti fondamentali garantiti agli articoli 7, 8 e 41 della Carta, occorre ricordare che, conformemente alle disposizioni menzionate all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 53 di detto Statuto, e all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi e le conclusioni del ricorrente.

Tali elementi devono essere esposti in modo sufficientemente chiaro e preciso per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2015, Sarafraz/Consiglio, T‑273/13, non pubblicata, EU:T:2015:939, punto 46 e giurisprudenza citata, e del 15 giugno 2017, Kiselev/Consiglio, T‑262/15, EU:T:2017:392, punto 138 e giurisprudenza citata). 129 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che le censure vertenti sulla violazione degli articoli 7, 8 e 41 della Carta non sono chiare e precise, cosicché devono essere respinte in quanto irricevibili. 130 Per quanto riguarda l’asserita violazione della dignità umana, il cui rispetto è sancito all’articolo 1 della Carta, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, il ricorrente ha precisato che, con il presente motivo di ricorso, egli mirava a contestare sia la legittimità del criterio g) modificato, ai sensi dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], sia l’applicazione concreta di tale criterio alla sua situazione. 131 Per quanto concerne, in primo luogo, l’eccezione di illegittimità, è sufficiente constatare che il ricorrente non ha fornito elementi di analisi supplementari rispetto a quelli già esaminati e respinti nell’ambito della valutazione del secondo motivo di ricorso (v. punti da 79 a 122 supra) né menzionato questioni specifiche che potrebbero inficiare la legittimità di detto criterio sotto il profilo della lesione della dignità umana.

Occorre quindi respingere la parte del motivo vertente su un’eccezione di illegittimità. 132 Per quanto concerne, in secondo luogo, la violazione della dignità umana che deriverebbe dall’applicazione concreta del criterio g) modificato al ricorrente, si deve ricordare, da un lato, che l’articolo 1 della Carta prevede che la dignità umana è inviolabile e che deve essere rispettata e tutelata e, dall’altro, che l’articolo 2 TUE include il rispetto della dignità umana tra i valori dell’Unione. 133 Inoltre, dalle spiegazioni relative alla Carta (GU 2007, C 303, pag. 17) risulta che la dignità della persona umana, ai sensi dell’articolo 1 della Carta, «non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali».

A tale riguardo, dette spiegazioni si riferiscono in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che consacra la dignità umana nel suo preambolo, dove viene precisato che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

Ne consegue, secondo dette spiegazioni, che «nessuno dei diritti sanciti nella (…) Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui», che «la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella [medesima]» e che «[e]ssa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto». 134 Occorre rilevare che il rispetto della dignità umana è stato preso in considerazione nella giurisprudenza della Corte unicamente per quanto riguarda violazioni che presentano un grado di gravità particolarmente elevato.

Ciò vale in particolare per la violazione dell’articolo 4 della Carta, relativo alla proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, che «ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta» (v. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 85 e giurisprudenza citata).

Analogamente, il rispetto della dignità umana è stato invocato dalla Corte relativamente alla privazione, per i richiedenti protezione internazionale, della protezione conferita dalle norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ai quali spetta provvedere a che le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza assicurino a detti richiedenti una dignitosa e adeguata qualità di vita che garantisca il loro sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale (v. sentenza del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a., C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 37 e giurisprudenza citata).

Infine, la Corte ha constatato una violazione diretta della dignità umana, sancita all’articolo 1 della Carta, per quanto riguarda un atto legislativo nazionale avente un effetto stigmatizzante ed emarginante, e tale da suscitare l’odio, nei confronti di persone appartenenti a minoranze [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punti da 485 a 492]. 135 Orbene, è giocoforza constatare che tali violazioni sono molto diverse da quelle dedotte nel caso di specie, tanto per la loro natura quanto per la loro gravità. 136 Nel caso di specie, l’asserita lesione particolarmente grave della dignità umana del ricorrente deriverebbe, da un lato, dal fatto che il Consiglio l’avrebbe strumentalizzato e, dall’altro, dal fatto che il Consiglio non avrebbe tenuto conto dell’impossibilità per il ricorrente di disfarsi dei beni che hanno giustificato l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi. 137 A tale riguardo, occorre rilevare che dall’esposizione dei motivi contenuta negli atti impugnati risulta che il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi controversi a causa di una valutazione non già della sua notorietà pubblica, bensì della vastità dei suoi possedimenti di capitali, il che ha indotto il Consiglio a considerarlo, in applicazione del criterio g) modificato, sia un imprenditore russo di spicco che opera in Russia sia un imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. 138 È altresì giocoforza constatare che il ricorrente non ha dimostrato che le misure restrittive di cui trattasi sono state adottate nei suoi confronti essenzialmente a fini strumentali o simbolici e, più in particolare, che l’inserimento e, successivamente, il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi possono ledere il diritto al rispetto della dignità della persona umana o qualsiasi altro diritto o principio sancito al titolo I della Carta. 139 Del resto, sebbene la circostanza che l’immagine del ricorrente sia stata pubblicata sulla pagina Internet del Consiglio dedicata alle misure restrittive di cui trattasi accanto a quelle di altri politici e oligarchi russi possa testimoniare la sua notorietà pubblica, essa non può dimostrare che la finalità perseguita dal Consiglio attraverso l’adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente fosse quella di utilizzarlo a fini strumentali e simbolici.

Inoltre, occorre rilevare che l’utilizzo da parte del Consiglio dell’immagine del ricorrente nella comunicazione pubblica non deriva dall’adozione degli atti impugnati nei confronti del ricorrente e non è dunque tale da inficiarne la legittimità. 140 Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’obiettivo asseritamente perseguito dal Consiglio consistente, in sostanza, nell’incitare le persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi a prendere una posizione pubblica sulla situazione combattuta, come attesterebbe, in particolare, il considerando 6 della decisione 2025/904, si deve constatare che tale argomento è carente in fatto ed è quindi infondato.

Invero, il ricorrente si basa, da un lato, su affermazioni che i rappresentanti del Consiglio avrebbero pronunciato all’udienza di discussione del 12 luglio 2023 nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑313/22, con impugnazione pendente, EU:T:2023:830), e, dall’altro, sul tenore letterale di un considerando della decisione 2025/904.

A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, ove fossero dimostrate, le dichiarazioni dei rappresentanti del Consiglio all’udienza di cui trattasi non potrebbero né rivelare il vero obiettivo delle misure restrittive controverse, il quale, come precisato al precedente punto 109, era ben diverso, né inficiare il collegamento logico tra il fatto di rivolgersi a una categoria di persone economicamente importanti e detto obiettivo.

In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione 2025/904, è sufficiente ricordare che essa non era applicabile alla situazione del ricorrente (v. punto 88 supra ). 141 Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato in che modo il criterio g) modificato e la sua applicazione nel contesto degli atti impugnati ledano, in quanto tali, la dignità umana. 142 Il terzo motivo di ricorso deve, pertanto, essere integralmente respinto.

Sul quarto motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione 143 Il quarto motivo di ricorso si suddivide, in sostanza, in tre parti.

Sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un errore di valutazione qualificandolo, ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, come imprenditore «di spicco».

Sotto un secondo profilo, egli afferma che la sua situazione non soddisfa le condizioni relative, da un lato, al fatto di operare in Russia ai sensi della prima parte del criterio g) modificato e, dall’altro, al fatto di operare in qualità di imprenditore ai sensi della terza parte di detto criterio.

Sotto un terzo profilo, egli contesta la pertinenza, l’affidabilità e l’efficacia probatoria degli elementi addotti dal Consiglio per giustificare l’applicazione del criterio g) modificato nei suoi confronti. 144 Più nello specifico, nell’ambito della prima parte, il ricorrente contesta il fatto di poter essere qualificato come imprenditore di spicco ai sensi della prima parte del criterio g) modificato.

A suo avviso, la nozione di influenza deve essere intesa come una capacità effettiva di esercitare pressioni sul governo russo affinché esso ponga fine alla guerra, il che presuppone una forma di effettiva interdipendenza tra l’interessato e le autorità russe, che, nel suo caso, mancherebbe, dal momento che, da oltre 20 anni, egli opera essenzialmente al di fuori della Russia. 145 Il ricorrente contesta altresì le considerazioni secondo cui la sua importanza in quanto imprenditore sarebbe corroborata dai suoi presunti investimenti nella società [OSCURATO:PERSONA], la quale deterrebbe la società [OSCURATO:PERSONA].

Ad oggi, egli non avrebbe alcun legame con tali società, di cui non sarebbe azionista e nelle quali non ricoprirebbe alcuna carica. 146 Nell’ambito della seconda parte, il ricorrente sostiene di non dover essere considerato né come un imprenditore «che oper[a] in Russia» né come coinvolto in un’«[attività] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», dal momento che, in sostanza, non si potrebbe ritenere che egli «oper[i]» ai sensi del criterio g) modificato. 147 Infatti, la sua partecipazione nella Evraz sarebbe minoritaria e puramente passiva, cosicché egli non sarebbe affatto coinvolto nella governance o nell’attività operativa di quest’ultima.

Del resto, la Evraz sarebbe una società del [OSCURATO:PERSONA] quotata a Londra ([OSCURATO:PERSONA]) e soggetta ad un quadro normativo che limita l’influenza degli azionisti sulla sua governance.

Un investimento di natura essenzialmente finanziaria non può quindi essere assimilato a un’attività in Russia. 148 Peraltro, sebbene il ricorrente disponga del diritto di nominare fino a tre membri del consiglio di amministrazione della Evraz – diritto di cui non avrebbe tuttavia fatto uso dal 2006 –, una siffatta prerogativa non gli conferirebbe per questo una posizione che gli consenta di esercitare un’influenza determinante su detta società. 149 Per quanto riguarda la sua partecipazione nel capitale della società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «NN»), che egli quantifica in circa il 2,5% e che non figurerebbe nemmeno nelle comunicazioni ufficiali di quest’ultima, il ricorrente sostiene che essa esclude qualsiasi potere decisionale e non può quindi configurare né un’attività economica né un’influenza ai sensi del criterio g) modificato.

Peraltro, egli non avrebbe mai ricoperto cariche dirigenziali in seno a detta società. 150 Infine, nell’ambito della terza parte, il ricorrente contesta la pertinenza, l’attendibilità e l’efficacia probatoria degli elementi di prova sui quali si fonda il Consiglio.

In particolare, per quanto riguarda i fascicoli probatori recanti i riferimenti WK 5142/2023 INIT, WK 5142/2023 ADD1 e WK 5142/2023 ADD1 REV1, egli sostiene che diversi documenti di lavoro prodotti hanno una portata essenzialmente generale e contestuale, senza contenere elementi relativi alla sua situazione individuale, e non consentono di dimostrare il sistema di interdipendenza invocato.

Per quanto concerne il fascicolo probatorio recante il riferimento WK 7948/2023 INIT, il ricorrente rileva la mancanza di attendibilità, precisione o pertinenza di alcuni documenti.

Per quanto concerne il fascicolo probatorio WK 857/25 INIT, il ricorrente sostiene che solo i primi quattro documenti lo riguardano direttamente e che essi sono privi di pertinenza e di affidabilità. 151 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 152 In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige, in particolare, che il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste portata individuale per la persona interessata, poggi su una base fattuale sufficientemente solida.

Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (v. sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 38 e giurisprudenza citata). 153 La valutazione del carattere sufficientemente solido della base fattuale adottata dal Consiglio deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui si inseriscono, dato che il Consiglio adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi capitali e il regime combattuto.

Inoltre, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi.

Sebbene non sia richiesto che tale autorità produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori inerenti ai motivi addotti, occorre tuttavia che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata (v. sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata). 154 Conformemente a una giurisprudenza costante, per l’attività del giudice dell’Unione vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse.

A tale riguardo, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta considerando, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato nonché il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v. sentenze del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio, T‑461/16, EU:T:2018:316, punto 107 e giurisprudenza citata, e del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 95 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 155 A tale riguardo, occorre altresì rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove, il Tribunale ha il diritto di ponderare le prove e di attribuire ad una categoria di prove un peso determinante, ma anche di attribuire ad altre prove un’efficacia probatoria limitata o di non attribuire loro alcuna efficacia probatoria, rispettando le norme applicabili in materia di produzione e di onere della prova (v. sentenza del 15 gennaio 2026, Anbouba/Consiglio, C‑494/24 P, non pubblicata, EU:C:2026:9, punto 55 e giurisprudenza citata). 156 In assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, come rapporti, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione simili (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 115 e giurisprudenza citata). 157 Peraltro, le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato.

Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di dette misure, procedere a una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale nell’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 67 e giurisprudenza citata). 158 Ne consegue che, per giustificare il mantenimento del nome di una persona in un elenco delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome di tale persona in detto elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento rimangano inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti.

Detto contesto comprende non soltanto la situazione del paese rispetto al quale è istituito il sistema di misure restrittive di cui trattasi, ma anche la situazione particolare della persona interessata.

Parimenti, il mantenimento del nome di tale persona in detto elenco è giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non sarebbero stati raggiunti (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 169 e giurisprudenza citata). 159 Di conseguenza, il Consiglio può decidere di mantenere negli elenchi controversi i nomi delle persone interessate, conservando i motivi relativi a fatti passati e valutati in precedenti decisioni che li riguardavano, a condizione che ciò continui ad essere giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non siano stati raggiunti (v., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2023, Mutondo/Consiglio, T‑94/22, non pubblicata, EU:T:2023:120, punto 50 e giurisprudenza citata). 160 È alla luce di tali principi giurisprudenziali che saranno analizzati gli argomenti dedotti dal ricorrente in relazione agli atti impugnati, al fine di verificare se il Consiglio sia incorso in un errore di valutazione decidendo di mantenere il suo nome negli elenchi controversi. 161 L’esposizione dei motivi contenuta negli atti impugnati (v. punti 24 e 27 supra ) indica che il ricorrente è un imprenditore di spicco che opera in Russia, il che corrisponde alla prima parte del criterio g) modificato, nonché un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, il che corrisponde alla terza parte del criterio g) modificato. 162 Poiché i motivi di mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sono rimasti inalterati, non occorre operare una distinzione tra, da un lato, gli atti del marzo 2025 e, dall’altro, gli atti del settembre 2025, dal momento che la verifica delle informazioni presentate nell’esposizione dei motivi nonché negli elementi di prova contenuti nei diversi fascicoli probatori verte, in sostanza, sulle stesse circostanze di fatto. 163 Occorre esaminare separatamente gli argomenti del ricorrente diretti a contestare l’applicazione nei suoi confronti della prima e della terza parte del criterio g) modificato. – Sull’applicazione al ricorrente della prima parte del criterio g) modificato 164 In sostanza, il ricorrente contesta al Consiglio di essere incorso in un errore di valutazione nel ritenere che egli sia un imprenditore «di spicco» e che «oper[i] in Russia» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato.

A tale riguardo, egli sottolinea di non trovarsi in una relazione di interdipendenza con il governo russo e di non avere alcuna influenza su quest’ultimo.

Del resto, il Consiglio non fornirebbe alcun elemento che consenta di concludere per il criterio dell’influenza per quanto lo riguarda. 165 Nel caso di specie, occorre osservare che il motivo addotto nei confronti del ricorrente che si ricollega alla prima parte del criterio g) modificato riguarda il fatto che, essendo egli un importante azionista della Evraz, che è uno dei principali contribuenti della Russia, egli è considerato un imprenditore di spicco che opera in Russia. 166 Come ricordato al precedente punto 80, la nozione di «imprenditori di spicco», ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, riguarda l’importanza di tali imprenditori alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale o delle loro funzioni, dell’importanza della loro attività economica, della vastità dei loro possedimenti di capitali o dei loro investimenti, delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano tali funzioni o ancora di qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente. 167 Inoltre, come indicato al precedente punto 81, il nome di un imprenditore di spicco può essere inserito o mantenuto negli elenchi controversi in conseguenza dell’esercizio di un’attività in Russia, indipendentemente dal settore di tale attività. 168 Orbene, indipendentemente dalla precisione e dalla pertinenza di taluni elementi di prova contestati dal ricorrente, risulta dal fascicolo di causa ed è pacifico tra le parti che l’interessato detiene il 28,64% del capitale della Evraz.

Sebbene il ricorrente sostenga che una siffatta partecipazione non conduce ad alcun potere di determinazione delle operazioni della Evraz o di controllo di quest’ultima, occorre rilevare non solo che egli è uno dei suoi azionisti più importanti, dato che vi sono soltanto altri tre azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5%, ma anche che, tenuto conto della sua partecipazione, ne è il principale azionista.

Tale partecipazione gli conferisce, infatti, la percentuale più elevata dei diritti di voto tra i quattro principali azionisti, tra cui lui stesso, che detengono collettivamente il 61,54% di tali diritti, mentre il resto del capitale sociale è flottante. 169 Dal fascicolo di causa risulta altresì che il ricorrente, al pari degli altri tre azionisti summenzionati, ha il diritto di esercitare il controllo sulla nomina degli amministratori, sul pagamento dei dividendi, sulla nomina degli alti dirigenti e su altre decisioni strategiche della società.

A tale riguardo, occorre osservare che il consiglio di amministrazione della Evraz è composto da undici membri, di cui sei amministratori senza incarichi esecutivi indipendenti, e che il ricorrente ha il diritto di nominare, da solo, fino a tre amministratori.

La circostanza che tale diritto, come sostiene il ricorrente, non sia stato esercitato dal 2006 – circostanza di cui, peraltro, quest’ultimo non ha fornito la prova – non può mettere in discussione il fatto che i suddetti poteri gli spettino in quanto principale azionista della Evraz. 170 In ogni caso, anche se, come sostiene il ricorrente, la sua partecipazione minoritaria quale semplice investitore nella Evraz non gli consentiva di esercitare alcuna vera forma di controllo su quest’ultima, essa resterebbe nondimeno significativa ai fini della qualificazione del ricorrente come imprenditore di spicco ai sensi del criterio g) modificato, tenuto conto, in particolare, dell’entità di tale partecipazione, che risale a diversi anni addietro, e del fatto che essa riguarda la società madre di uno dei principali gruppi russi nel settore siderurgico e minerario (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 151, e del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punti 117 e 118).

Peraltro, dal fascicolo di causa risulta che il ricorrente è anche azionista della società russa NN, che è uno dei maggiori produttori mondiali di palladio e un attore importante del settore minerario per il nichel raffinato, il che corrobora, indipendentemente dall’esatta portata del controllo che la sua partecipazione azionaria gli consente di esercitare, il suo status di imprenditore. 171 Orbene, a tale riguardo, la Corte ha precisato che l’influenza di un imprenditore può essere dimostrata, in particolare, mediante diversi criteri economici a seconda delle circostanze del caso di specie.

Pertanto, l’importanza economica della società per la quale un imprenditore esercita la sua attività costituisce un elemento pertinente per determinare, unitamente ad altri elementi, se tale imprenditore sia un imprenditore «di spicco», ai sensi del criterio g) iniziale, vale a dire, come indicato al precedente punto 80, se il medesimo abbia un’importanza significativa nel settore economico interessato (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 195). 172 Per quanto riguarda, più in particolare, il carattere «di spicco» del ricorrente, occorre precisare che il criterio g) modificato non comporta per il Consiglio l’obbligo di dimostrare l’esistenza di legami o di una relazione di interdipendenza tra il ricorrente e il governo russo (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2025, Melnichenko/Consiglio, T‑1114/23, non pubblicata, EU:T:2025:1111, punto 117). 173 Quanto all’argomento del ricorrente diretto a contestare il fatto che egli «oper[i] in Russia» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, essendo azionista di una società di diritto del [OSCURATO:PERSONA] che realizza due terzi del suo fatturato al di fuori della Russia, è sufficiente rilevare, al pari del Consiglio, che dal prospetto riguardante la Evraz versato nel fascicolo di causa risulta che l’attività essenziale di quest’ultima verte sulla fabbricazione di prodotti in acciaio e di carbone da coke.

Secondo tale prospetto, la componente relativa all’acciaio della Evraz si concentra principalmente sulla produzione di acciaio in Russia, destinata, in particolare, all’infrastruttura nazionale e al settore dell’edilizia, in quanto il mercato russo ha rappresentato, nel 2018, il 46% delle sue vendite, mentre la componente relativa al carbone, oltre alla fornitura di materie prime necessarie alle sue acciaierie, fornisce anche carbone da coke, in particolare a tutti i principali produttori russi di tale carbone e di acciaio.

Da detto prospetto risulta altresì che, nel 2018, la Evraz è stata il quarto produttore di acciaio grezzo per volume in Russia e il primo produttore in termini di volume di «prodotti lunghi» per le industrie dell’edilizia e delle ferrovie in Russia e nella Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

Infine, dal documento n. 3 del fascicolo WK 7948/2023 INIT menzionato al precedente punto 150, datato 5 maggio 2022, risulta che la Evraz produceva il 28% di tutte le ruote ferroviarie russe e il 97% delle rotaie in Russia. 174 Inoltre, il ricorrente non può utilmente sostenere che la sua partecipazione nella Evraz non costituisce un’attività esercitata in Russia, dal momento che egli stesso riconosce che un terzo delle attività di tale società è realizzato in detto paese.

Tenuto conto delle attività della Evraz nei settori dell’acciaio e del carbone da coke in Russia, il Consiglio ha correttamente considerato il ricorrente come un imprenditore che opera in tale paese, tramite la succitata società.

Per di più, ammettere che una società che esercita importanti attività in Russia sfugga a tale qualificazione per il solo motivo che essa è stabilita o attiva anche all’estero equivarrebbe a consentire un’elusione agevole delle misure restrittive di cui trattasi. 175 Per quanto riguarda l’allegazione secondo cui il ricorrente si troverebbe nell’impossibilità di eseguire i diritti derivanti dalla sua partecipazione azionaria nella Evraz e, di conseguenza, di disfarsi, se del caso, di tale partecipazione, dal momento che non potrebbe ottenere un attestato della sua qualità di azionista di quest’ultima, occorre rilevare che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare, da un lato, di aver intrapreso direttamente iniziative presso enti che considera qualificati ai fini del rilascio di siffatti certificati, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), o presso l’Office of [OSCURATO:PERSONA] (OFSI, ufficio incaricato dell’attuazione delle sanzioni pecuniarie) del Tesoro del [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, che la Evraz – la quale, secondo il ricorrente, sarebbe l’unica in grado di ottenere siffatti attestati – avrebbe ricevuto un rifiuto formale da parte dei suddetti enti.

Peraltro, in risposta ad un quesito del Tribunale, il ricorrente non è stato in grado di precisare se decisioni adottate da uno degli enti summenzionati, contenenti il rifiuto di attestare la sua qualità di azionista della Evraz, cosicché egli si troverebbe nell’impossibilità di disporre delle sue azioni, possano essere contestate dinanzi a un qualsiasi giudice del [OSCURATO:PERSONA]. 176 In tali circostanze, il Consiglio non è incorso in errori di valutazione nel ritenere che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, il ricorrente rimanesse un imprenditore di spicco che operava in Russia, a causa, in particolare, del suo status professionale, dell’importanza delle sue attività economiche, della vastità dei suoi possedimenti di capitali all’interno della Evraz e, più in particolare, della sua qualità di principale azionista, ancorché minoritario, di quest’ultima, nonché dell’importanza economica di tale società e della NN, tramite le quali egli opera in Russia. – Sull’applicazione al ricorrente della terza parte del criterio g) modificato 177 Secondo il ricorrente, le sue partecipazioni azionarie in seno alla Evraz e alla NN non sono tali da dimostrare che egli è attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. 178 A tale riguardo, occorre constatare che, secondo la sua stessa formulazione, la terza parte del criterio g) modificato utilizza la nozione di «imprenditori» in correlazione con l’esercizio di un’«[attività] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», senza ulteriori condizioni riguardanti un collegamento, diretto o indiretto, con detto governo.

La finalità perseguita da detta parte è, infatti, quella di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e politiche di destabilizzazione dell’Ucraina nonché all’aggressione militare di tale paese (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 46 e giurisprudenza citata). 179 Come rilevato al precedente punto 119, esiste un collegamento logico tra il fatto di rivolgersi a imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, da un lato, e l’obiettivo delle misure restrittive nel caso di specie, che è quello di aumentare la pressione sulla Federazione russa nonché il costo delle azioni di quest’ultima volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, dall’altro. 180 Quanto alla nozione di «settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», si deve rilevare che è vero che né la decisione 2014/145, come modificata, né il regolamento n. 269/2014, come modificato, definiscono la nozione di «notevole fonte di reddito».

Tuttavia, come ricordato al precedente punto 117, l’uso dell’aggettivo «notevole» implica che tale fonte di reddito debba essere significativa e quindi non trascurabile. 181 Nel caso di specie, dall’esposizione dei motivi degli atti impugnati (v. punto 24 supra ) risulta che il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, ai sensi della terza parte del criterio g) modificato, si basa sulle circostanze secondo le quali il ricorrente è uno dei principali azionisti della Evraz, che è uno dei principali contribuenti della Russia, nonché un azionista della società russa NN, che è uno dei maggiori produttori mondiali di palladio e un’importante società di nichel raffinato nel settore minerario, e che egli è quindi attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. 182 Come precisato ai precedenti punti da 166 a 176, il Consiglio non è incorso in alcun errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente fosse un imprenditore di spicco che opera in Russia, in quanto, alla luce della struttura azionaria della Evraz, ne era uno dei principali azionisti.

Lo stesso vale necessariamente per quanto riguarda la qualificazione del ricorrente come «imprenditore» ai sensi della terza parte del criterio g) modificato.

Infatti, la circostanza che, da un lato, non sia né l’azionista di maggioranza della Evraz, né un amministratore di tale società, né una persona autorizzata ad agire per conto della stessa e, dall’altro, che egli abbia solo un ruolo trascurabile nella NN non ha alcuna influenza al riguardo. 183 In relazione, in particolare, alla partecipazione azionaria del ricorrente nella NN, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che, anche supponendo che essa sia effettivamente del 2,5%, ciò non può mettere in discussione l’applicazione del criterio g) modificato alla sua situazione, tenuto conto, in particolare, della potenza mondiale di tale società, alla luce della giurisprudenza menzionata al precedente punto

171. Del resto, il riferimento esplicito operato dal Consiglio, nell’esposizione dei motivi che giustificano il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi mediante gli atti del marzo 2025 (v. punto 24 supra ), a detta partecipazione mira solo a corroborare la qualificazione di quest’ultimo come imprenditore, che si basa principalmente sul suo status di azionista della Evraz. 184 Quanto all’argomento del ricorrente relativo al fatto che il suo patrimonio è stato investito in gran parte al di fuori della Russia, esso deve essere respinto in quanto inoperante, dal momento che non mette in discussione la sua qualifica di imprenditore ai sensi della terza parte del criterio g) modificato, in quanto egli è, in particolare, l’azionista più importante della Evraz. 185 Per quanto concerne la questione se il settore minerario e, più in particolare, il settore siderurgico e del carbone, in cui il ricorrente è attivo, in particolare tramite la Evraz, costituisca una «notevole fonte di reddito per il governo russo», occorre ricordare che, come precisato al precedente punto 173, tale società è tra i più importanti produttori di acciaio grezzo in termini di volume in Russia. 186 Al riguardo, risulta, in particolare, dal documento n. 8 del fascicolo WK 5142/2023 ADD1 REV1 menzionato al precedente punto 150, che è un estratto di un articolo pubblicato sul sito Internet del giornale

[OSCURATO:PERSONA]

, datato 22 maggio 2023, che le esportazioni russe di carbone via mare sono aumentate di oltre il 20% all’inizio del 2023 rispetto allo stesso periodo per il 2022 e che, secondo il Ministero russo dell’Energia, le esportazioni russe di carbone ammontavano nel 2022 a più di 221 milioni di tonnellate.

Il ricorrente non contesta tali dati. 187 Del resto, è stato dichiarato che il settore siderurgico e minerario costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo e che il settore del carbone, a causa delle modalità di estrazione di tale roccia, rientrava nel settore minerario (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punti 120 e 121 e giurisprudenza citata). 188 Tale carattere sostanziale è altresì corroborato dalla relazione annuale della Evraz per il 2021, la quale indica che le attività siderurgiche hanno generato 12,5 miliardi di dollari statunitensi (USD) (circa EUR 10,8 miliardi), tenendo conto anche dei redditi di tale settore nella regione dell’America del Nord (corrispondenti a USD 2,3 miliardi, ossia circa EUR 2 miliardi).

Più precisamente, benché la Evraz eserciti le sue attività in diversi settori dell’economia russa, i redditi, per la sola siderurgia, che in Russia sono aumentati del 48,3% tra il 2020 e il 2021, rappresentano il 66,3% dei suoi redditi totali. 189 Il Consiglio ha quindi sufficientemente dimostrato che il settore siderurgico e minerario, nel quale è attivo, in particolare, il ricorrente, tramite la Evraz, costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo. 190 Ne consegue che, per quanto riguarda le attività del ricorrente in relazione alla Evraz e anche alla NN, il Consiglio ha fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a evidenziare che il ricorrente era un imprenditore attivo in un settore economico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, ai sensi della terza parte del criterio g) modificato. 191 Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente soddisfacesse le condizioni di applicazione della prima e della terza parte del criterio g) modificato alla data rispettiva di adozione degli atti impugnati.

Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità 192 Il ricorrente sostiene che gli atti impugnati non presentano la natura temporanea essenziale per la loro proporzionalità.

In particolare, poiché il Consiglio, al momento dell’adozione degli atti impugnati, non ha tenuto conto della situazione inestricabile e senza precedenti in cui si sarebbe trovato il ricorrente a causa dell’impossibilità materiale di disporre e, se del caso, di cedere i suoi titoli nella Evraz, avrebbe commesso una violazione del principio di proporzionalità nonché del carattere provvisorio delle misure restrittive. 193 Secondo il ricorrente, le misure restrittive di cui trattasi sono imposte al fine di indurre la persona interessata a modificare il suo comportamento per non soddisfare più i criteri di designazione, il che sarebbe oggettivamente impossibile nella sua situazione.

Pertanto, la proroga delle misure restrittive di cui trattasi nei suoi confronti non sarebbe idonea a conseguire l’obiettivo dichiarato, dal momento che esse riguarderebbero un cambiamento che l’interessato è strutturalmente incapace di attuare, cosicché esse sarebbero inappropriate e, pertanto, sproporzionate, dato che esse produrrebbero inoltre una sorta di effetto di immobilizzazione permanente. 194 Anche supponendo che la sua partecipazione nella Evraz sia sufficiente a giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, il ricorrente afferma che la combinazione delle misure restrittive di cui trattasi con quelle adottate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Evraz, nonché il rifiuto di intervenire da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], gli impedirebbero di essere iscritto nel registro degli azionisti, di provare la proprietà dei suoi titoli e, di conseguenza, di procedere, se del caso, alla loro cessione. 195 Secondo il ricorrente, è l’applicazione cumulativa del diritto del [OSCURATO:PERSONA] e del diritto dell’Unione a rendere impossibile la vendita delle sue quote e, anche qualora tale impossibilità derivasse esclusivamente dal diritto del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio sarebbe comunque tenuto a prenderla in considerazione nell’ambito dell’applicazione e del riesame delle misure restrittive di cui trattasi. 196 In ogni caso, anche se fosse in grado di espletare autonomamente tutte le formalità preliminari necessarie per vendere le proprie azioni, il ricorrente dovrebbe successivamente ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti per procedere alla loro vendita.

A tale proposito, egli afferma, da un lato, che la mancata risposta dell’OFSI alla Evraz dimostra la riluttanza di quest’ultimo ad autorizzare la vendita e, dall’altro, che, per ottenere l’autorizzazione a cedere la sua partecipazione nella Evraz, egli non potrebbe beneficiare della possibilità offerta dall’articolo 6 ter , paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, per ragioni tanto temporali quanto geografiche. 197 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 198 In via preliminare, occorre rilevare che, alla luce degli argomenti del ricorrente nel caso di specie, spetta al giudice dell’Unione controllare non già l’esercizio di un ampio potere discrezionale del Consiglio quando prevede un regime di misure restrittive, come quelle di cui trattasi, che implica da parte di quest’ultimo scelte, in particolare, di natura politica e nell’ambito del quale esso è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi, ma piuttosto l’applicazione concreta di un criterio di designazione alla situazione individuale del ricorrente.

In tali circostanze, il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale è quindi un controllo completo. 199 Il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione e che è ripreso all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 229 e giurisprudenza citata).

Qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve quindi ricorrere a quella meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. 200 Il Tribunale ha già dichiarato più volte che dette misure, imposte alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi il cui nome figura negli elenchi controversi, da un lato, erano, in quanto tali, appropriate e necessarie alla luce dell’importanza fondamentale degli obiettivi che perseguivano e, dall’altro, non causavano conseguenze negative sproporzionate per tali persone, entità e organismi, cosicché esse erano conformi al principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punti da 198 a 200 e 202). 201 Alla luce degli argomenti specifici dedotti dal ricorrente, il presente motivo di ricorso può essere suddiviso in due parti.

La prima parte verte, in sostanza, sull’inadeguatezza delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti del ricorrente, in quanto esse non sarebbero idonee a conseguire l’obiettivo perseguito.

La seconda parte verte sul fatto che il Consiglio non avrebbe proceduto ad un riesame periodico effettivo di dette misure. – Sulla prima parte, vertente, in sostanza, sull’inadeguatezza delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti del ricorrente 202 La prima parte si articola intorno a due serie di argomenti.

Da un lato, il ricorrente sostiene che le partecipazioni azionarie che hanno giustificato l’adozione degli atti impugnati non gli conferiscono un’influenza effettiva tale da consentirgli di esercitare pressioni sul governo russo.

Dall’altro, egli afferma di trovarsi, in ogni caso, nell’impossibilità di cedere le sue azioni nella Evraz, non potendo ottenere i certificati azionari richiesti, il che gli impedisce, in ultima istanza, di modificare la sua situazione. 203 Anzitutto, non si può ritenere che le partecipazioni detenute dal ricorrente nella NN e nella Evraz siano, per loro natura, del tutto irrilevanti.

Infatti, dall’analisi effettuata nell’ambito del quarto motivo di ricorso emerge (v. punti da 164 a 191 supra ) che dette partecipazioni non possono essere considerate trascurabili o prive di interesse in relazione alla decisione di mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi. 204 Quanto al carattere inestricabile della sua situazione, il ricorrente afferma, in sostanza, che gli atti impugnati sono inadeguati e sproporzionati, in quanto egli si troverebbe nell’impossibilità materiale di gestire la sua partecipazione azionaria nella Evraz o di vendere le sue azioni, il che renderebbe, in definitiva, impossibile ottenere la cancellazione del suo nome dagli elenchi controversi.

Tale impossibilità di cedere la sua partecipazione nella Evraz non risulterebbe unicamente dal diritto del [OSCURATO:PERSONA], ma dall’applicazione cumulativa di tale diritto e del diritto dell’Unione.

Più precisamente, a suo avviso, la procedura normalmente richiesta per la registrazione dei titoli a suo nome risulta interrotta sin dall’inizio a causa del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] – incaricata della tenuta del registro degli azionisti fino all’agosto 2022 – di rilasciare i certificati azionari alla [OSCURATO:PERSONA], che era il depositario delle azioni del ricorrente in un conto di intermediazione ( nominee account ), nonché a causa della concomitante assenza di un’autorizzazione dell’OFSI che consentisse alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare tale trasferimento. 205 È giocoforza constatare che le difficoltà invocate dal ricorrente quanto alla possibilità di cedere le sue azioni non derivano dall’adozione degli atti impugnati, ma piuttosto dall’applicazione del diritto societario del [OSCURATO:PERSONA] e dalle misure restrittive adottate dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Evraz.

La situazione qualificata come «inestricabile» dal ricorrente deriva, quindi, da fattori che non sono inerenti all’adozione degli atti impugnati.

Essa deriva, infatti, da un lato, dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare alla [OSCURATO:PERSONA] i certificati azionari corrispondenti alla partecipazione del ricorrente nella Evraz – formalità preliminare necessaria affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa, se del caso, far iscrivere i titoli a nome del ricorrente nel registro degli azionisti ora tenuto dalla Evraz – e, dall’altro lato, dalla mancata risposta dell’OFSI alla richiesta di una deroga volta ad autorizzare il rilascio dei certificati azionari. 206 È vero che dal fascicolo di causa risulta che la Evraz ha intrapreso iniziative al fine di chiedere una tale autorizzazione, tuttavia, siffatte circostanze non consentono di dimostrare che l’asserita situazione di blocco in cui si troverebbe il ricorrente sia connessa alle misure restrittive di cui trattasi.

Inoltre, come sottolinea il Consiglio, il ricorrente non dimostra di aver intrapreso egli stesso iniziative presso le autorità competenti del [OSCURATO:PERSONA] né di aver ricevuto conferma che egli non rispondeva ad alcuna delle eccezioni previste dalla normativa di tale Stato. 207 A tale riguardo, occorre rilevare che il sistema di misure restrittive istituito dall’Unione nei confronti della Federazione russa, relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, è autonomo rispetto a quello di Stati terzi (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 196).

Non si può quindi contestare al Consiglio, alla luce, in particolare, della giurisprudenza menzionata al precedente punto 199, di non aver tenuto conto, al momento dell’adozione degli atti impugnati, dell’impatto che la normativa del [OSCURATO:PERSONA] e le sanzioni riguardanti sia il ricorrente sia la Evraz nell’ordinamento giuridico di tale Stato terzo avrebbero potuto avere sul suo status di azionista della medesima. 208 Per di più, nel caso di specie, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare quali misure meno restrittive, ma altrettanto appropriate di quelle di cui trattasi, il Consiglio poteva adottare, dato che le limitazioni alla possibilità di disporre delle sue azioni derivavano dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA], e non dal diritto dell’Unione. 209 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo all’adozione, a partire dal 23 ottobre 2025, di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Evraz, occorre rilevare che esso è inoperante, in quanto gli atti impugnati sono anteriori all’adozione di dette misure. 210 Peraltro, per quanto riguarda il ricorrente in quanto persona fisica, dalla sua stessa argomentazione risulta che l’unico effetto derivante direttamente dalle misure restrittive di cui trattasi sarebbe il fatto che, anche se, ipoteticamente, la [OSCURATO:PERSONA] ottenesse i certificati azionari da parte della [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe possibile procedere al trasferimento di tali titoli nel registro degli azionisti della Evraz, in quanto ciò violerebbe l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145 e l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014.

Tuttavia, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che le disposizioni citate dal ricorrente si riferiscono al divieto di messa a disposizione o a favore delle persone sottoposte alle misure restrittive di congelamento dei fondi o delle risorse economiche, mentre esse non vietano alle società europee, come la [OSCURATO:PERSONA], di fornire un semplice certificato di detenzione di azioni. 211 In ogni caso, anche supponendo che la situazione qualificata dal ricorrente come «inestricabile» derivi da un’interferenza tra le misure restrittive imposte dal [OSCURATO:PERSONA] e quelle imposte dall’Unione, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti che consentano di dimostrare l’esistenza di una siffatta impossibilità per lui di cedere le sue partecipazioni nella Evraz, in assenza, in particolare, di documenti essenziali o di rifiuto formali provenienti dagli enti summenzionati. 212 Invero, il ricorrente basa la sua argomentazione principalmente su un parere legale redatto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recanti la data del 31 ottobre 2024 (in prosieguo: il «parere legale»), nonché su uno scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto tra lui e la Evraz nonché tra la Evraz e l’OFSI.

Orbene, nessuno di questi elementi è, in quanto tale, idoneo a dimostrare l’esistenza di un rifiuto esplicito e definitivo opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] o dall’OFSI. 213 Inoltre, per quanto riguarda il parere legale, si deve osservare che, alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 154 e come correttamente rilevato dal Consiglio, per valutarne l’efficacia probatoria si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la sua provenienza, le circostanze in cui esso è stato elaborato e il suo destinatario.

Nel caso di specie, occorre rilevare che tale parere è stato redatto su richiesta del ricorrente ai fini della sua difesa e che, pertanto, esso ha un’efficacia probatoria limitata (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, Klyuyev/Consiglio, T‑731/15, EU:T:2018:90, punto 124). 214 Peraltro, è giocoforza constatare, al pari del Consiglio, che il parere legale rinvia a diversi documenti che non vi sono allegati.

Più in generale, detto parere sviluppa una serie di considerazioni senza che queste ultime siano sistematicamente corroborate da documenti esterni verificabili.

A titolo di esempio, al punto 21, sub ii), e al punto 53 di tale parere, si fa riferimento a una lettera della direzione della Evraz relativa allo statuto della società e alla sua compagine azionaria, di cui è riprodotto solo un estratto; al punto 47, ad una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante un asserito trasferimento di azioni avvenuto il 1º marzo 2022, senza che sia prodotto il documento integrale; al punto 51, al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di accettare un meccanismo di nuova registrazione delle azioni, senza che siano allegate le relative comunicazioni.

Siffatte omissioni indeboliscono l’efficacia probatoria del parere legale, in particolare quando si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non accetterebbe alcuna istruzione di voto, neppure da parte di una persona autorizzata o del suo cliente, in seno alla Evraz (punto 67 del parere legale) o che la situazione del ricorrente risulterebbe congiuntamente dalle misure restrittive imposte dal [OSCURATO:PERSONA] e da quelle di cui trattasi (punto 72 del parere legale), dal momento che non è possibile verificare con precisione su quali elementi concreti si fondano tali affermazioni. 215 Quanto agli scambi di messaggi di posta elettronica tra il ricorrente e la Evraz, nonché tra la Evraz e l’OFSI, se è vero che essi attestano tutt’al più iniziative intraprese e richieste di informazioni rimaste senza risposta formale, essi non consentono tuttavia né di attestare l’esistenza di un rifiuto esplicito e definitivo di cui il Consiglio avrebbe dovuto tener conto al fine di rispettare il principio di proporzionalità né di dimostrare che non sarebbe stata ipotizzabile alcuna soluzione giuridica alternativa. 216 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre respingere la prima parte del quinto motivo di ricorso. – Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe proceduto ad un riesame periodico effettivo delle misure restrittive di cui trattasi 217 Per quanto riguarda la seconda parte, occorre ricordare, in via preliminare, che, come risulta dai precedenti punti 157 e 158, le misure restrittive di cui trattasi hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo perseguito.

Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di tali misure, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di siffatte misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate negli elenchi controversi o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 168 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 36 e giurisprudenza citata). 218 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che il Consiglio ha proceduto al riesame richiesto e ha ritenuto, senza incorrere in errori di valutazione, che le circostanze pertinenti non si fossero evolute in modo da mettere in discussione la fondatezza del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi.

In particolare, né il contesto generale che ha giustificato l’adozione delle misure restrittive di cui trattasi né la situazione particolare del ricorrente hanno subito un’evoluzione tale da rendere obsoleti gli elementi di prova inizialmente presi in considerazione. 219 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve ricordare che la finalità perseguita dalle misure restrittive di cui trattasi non è quella di indurre le persone interessate da queste ultime a modificare il loro comportamento, bensì, come indicato al precedente punto 109, di aumentare la pressione sul governo russo nonché i costi delle azioni di quest’ultimo volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, affinché detto governo ponga fine alle sue azioni e politiche di destabilizzazione dell’Ucraina nonché all’aggressione militare di tale paese. 220 In tale contesto, la circostanza dedotta dal ricorrente relativa alla difficoltà, se non addirittura all’impossibilità pratica, di modificare la sua situazione individuale, quand’anche accertata, non può, in quanto tale, mettere in discussione il carattere temporaneo e soggetto a riesame delle misure restrittive di cui trattasi né dimostrare l’assenza di un riesame effettivo da parte del Consiglio nel caso di specie. 221 Infine, il ricorrente non indica quali misure diverse da quelle di cui trattasi, meno restrittive, ma altrettanto appropriate, avrebbero consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti.

In ogni caso, altre misure meno restrittive, quali un sistema di autorizzazione preventiva o un obbligo di giustificazione ex post dell’uso dei fondi erogati, non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti, vale a dire l’esercizio di una pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina, in particolare in relazione alla possibilità di eludere le restrizioni imposte (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2023, Khudaverdyan/Consiglio, T‑335/22, non pubblicata, EU:T:2023:500, punto 146, e dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 236). 222 Ne consegue che l’asserito carattere sproporzionato degli atti impugnati non è dimostrato, cosicché il quinto motivo di ricorso deve essere integralmente respinto.

Sul sesto motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente derivanti dal suo status di cittadino dell’Unione 223 In primo luogo, in via principale, il ricorrente, il quale ha, tra l’altro, la cittadinanza portoghese, sostiene che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 è illegittimo, in quanto impone a cittadini dell’Unione, indipendentemente dal loro comportamento personale, un divieto di ingresso e di transito nel territorio degli Stati membri diversi da quello della loro cittadinanza . 224 Le limitazioni alla libertà di circolazione previste dal diritto primario e dall’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77), dovrebbero essere intese in senso restrittivo, cosicché potrebbero essere giustificate solo da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e dovrebbero essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del cittadino dell’Unione. 225 Secondo il ricorrente, anche se il giudice dell’Unione ha ammesso, nell’ambito della PESC, restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione in situazioni fondate su un comportamento personale o su uno stretto legame con il regime oggetto delle misure restrittive, la sua situazione è diversa, in quanto il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi si basa unicamente sul criterio g) modificato.

Non gli sarebbe quindi imputabile alcun comportamento personale e non potrebbe essere dimostrato alcun legame individuale con la situazione combattuta.

In siffatte circostanze, una restrizione basata su una logica di prevenzione generale trasformerebbe il cittadino dell’Unione in un semplice strumento di pressione politica. 226 Inoltre, l’articolo 1 della decisione 2014/145 violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto limita sistematicamente la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione designati, senza prevedere deroghe che tengano conto del loro status specifico, del loro luogo di residenza effettiva o dei loro legami con altri Stati membri.

L’assenza di deroghe specifiche per i cittadini dell’Unione comporterebbe quindi una restrizione particolarmente ampia, che copre il territorio di 26 Stati membri su 27, e ciò per una durata potenzialmente indeterminata.

In ogni caso, le deroghe esistenti non funzionerebbero nella pratica, come dimostrerebbe il rifiuto delle autorità lussemburghesi di autorizzare l’ingresso del ricorrente nel loro territorio in occasione dell’udienza dinanzi al Tribunale nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑1105/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:839). 227 In secondo luogo, il ricorrente sostiene, in subordine, che, se il Tribunale dovesse giudicare che l’articolo 1 della decisione 2014/145, come modificata, non è illegittimo, esso dovrebbe riconoscere che l’applicazione concreta di tale disposizione alla sua situazione viola l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché il principio di proporzionalità.

A suo avviso, non è dimostrato in che modo il divieto di circolazione nel territorio degli Stati membri diversi da quello della sua cittadinanza contribuirebbe ad esercitare pressioni sul governo russo.

Egli sottolinea altresì il carattere particolarmente grave e non temporaneo del pregiudizio arrecato ai suoi diritti di circolazione e di soggiorno, tenuto conto della durata complessiva del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi e della sua incapacità di modificare la sua situazione al fine di ottenere la revoca delle misure restrittive che lo riguardano. 228 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 229 Occorre esaminare l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 73 a

76. 230 Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, si esercita, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della stessa, alle condizioni e nei limiti definiti dai Trattati.

Come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta, il diritto sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA].

La portata di tale diritto è esplicitata all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA]. 231 Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la libertà di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si esercita fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Detta riserva, formulata nella seconda locuzione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale fa riferimento ai Trattati, al plurale, include parimenti il Trattato UE e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

Ne consegue che limitazioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione, sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta possono essere previste dalle decisioni rientranti nella PESC e adottate sulla base dell’articolo 29 TUE (v. sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 180 e giurisprudenza citata). 232 A tale riguardo, occorre rilevare che, nel settore della PESC, il Consiglio può, sulla base dell’articolo 29 TUE, redatto in termini ampi, adottare decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, posizione che può includere misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali. 233 In tale contesto, il Consiglio è destinato a definire, o addirittura a precisare, l’oggetto delle misure restrittive che l’Unione adotta nel settore della PESC.

A tal fine, esso delibera all’unanimità e dispone di un ampio potere discrezionale, che si spiega con l’ampia portata degli scopi e degli obiettivi perseguiti dall’Unione in tale settore, quali enunciati all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 21 TUE, nonché dalle disposizioni specifiche che disciplinano la PESC, in particolare gli articoli 23 e 24 TUE (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punti 269 e 270 e giurisprudenza citata). 234 Ne consegue che, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all’articolo 21 TUE, il Consiglio è, in linea di principio, competente, sulla base dell’articolo 29 TUE, ad adottare misure restrittive aventi l’effetto di limitare, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il diritto di libera circolazione e di soggiorno delle persone fisiche, quand’anche esse siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione e, pertanto, cittadini dell’Unione, nel territorio degli Stati membri e di imporre a questi ultimi di far rispettare siffatte limitazioni, per motivi diversi da quelli previsti dalla direttiva 2004/38 (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 181), qualora tali persone rispondano a criteri che fanno emergere un collegamento oggettivo tra la categoria cui appartengono e il paese terzo sul quale l’Unione intende così esercitare pressioni (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 273). 235 Orbene, le misure restrittive di cui trattasi mirano a esercitare pressioni sulle autorità russe, affinché queste pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina.

Infatti, come ricordato al precedente punto 109, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 182 e giurisprudenza citata). 236 Tuttavia, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, il che implica che esse devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate.

Lo stesso vale per i diritti riconosciuti dalla Carta per i quali i Trattati prevedono disposizioni.

Ne consegue che le limitazioni all’esercizio del diritto sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta previste nell’ambito dell’attuazione della PESC devono soddisfare dette condizioni (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 183). 237 In considerazione di quanto precede, si deve constatare che l’argomento del ricorrente vertente sull’assenza di comportamento personale si basa su una premessa errata, in quanto traspone alle misure restrittive adottate nell’ambito della PESC le condizioni previste all’articolo 27 della direttiva 2004/38.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dalla sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio (T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punti da 195 a 199), risulta che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non è incondizionato e che deve essere operata una chiara distinzione tra le limitazioni e le condizioni riguardanti il diritto alla libera circolazione nell’Unione dei suoi cittadini che possono derivare da atti rientranti nella PESC e quelle che possono essere applicate dagli Stati membri, nel rispetto di detto articolo 27 della direttiva 2004/38, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Invero, conformemente all’articolo 40 TUE, le competenze dell’Unione a titolo della PESC e quelle esercitate sulla base di altre disposizioni del Trattato FUE hanno ciascuna il proprio ambito di applicazione e perseguono obiettivi distinti, cosicché le limitazioni o le condizioni previste dalla direttiva 2004/38, che si rivolgono agli Stati membri, non possono in alcun modo vincolare il Consiglio nell’ambito della PESC. 238 In tali circostanze, spetta al Tribunale verificare se le limitazioni del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri derivanti dalle decisioni 2025/528 e 2025/1895 soddisfino le condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 239 Si deve necessariamente constatare che tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie. 240 In primo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio di un diritto fondamentale devono essere «previste dalla legge», il che implica che la base giuridica che consente l’ingerenza in detto diritto debba definire essa stessa, in modo chiaro e preciso, la portata della limitazione al suo esercizio (v. sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 211 e giurisprudenza citata), occorre rilevare che dette limitazioni al diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri sono enunciate in un atto avente, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e presentano una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia l’articolo 29 TUE (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 184). 241 Le limitazioni all’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, la cui violazione è asserita dal ricorrente, sono definite in modo chiaro e preciso dalla stessa decisione 2014/145.

Invero, siffatte misure restrittive possono essere adottate solo nei confronti di categorie di persone che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1 e 2 della decisione 2014/145, di cui fa parte il criterio g) modificato.

Inoltre, l’articolo 1, paragrafi da 2 a 4, 6 e 6 bis della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, precisa i casi in cui una persona può beneficiare di una deroga alla misura di divieto d’ingresso e di transito nel territorio dell’Unione cui è sottoposta. 242 In tali circostanze, si deve concludere che le misure restrittive che gli atti impugnati comportano per il ricorrente sono previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta. 243 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se le limitazioni di cui al precedente punto 240 rispettino il «contenuto essenziale» del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre fare riferimento alla natura e alla portata delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 153). 244 Anzitutto, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, dette limitazioni rispettano il principio di diritto internazionale secondo cui uno Stato non può negare ai propri cittadini il diritto di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi.

Ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, poi, gli elenchi controversi sono oggetto di riesame periodico affinché i nominativi delle persone che non soddisfano più i criteri di designazione siano cancellati.

Inoltre, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, di detta decisione, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l’ingresso delle persone interessate nel loro territorio, in particolare per ragioni umanitarie urgenti.

Infine, dette limitazioni non mettono in discussione il diritto garantito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta in quanto tale, poiché il loro effetto è di sospendere temporaneamente, in condizioni specifiche e in ragione della situazione individuale delle persone interessate, il loro diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, ove dette condizioni continuino ad essere soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 186).

Risulta, in particolare, dall’obbligo di riesame periodico delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente che, contrariamente a quanto egli sostiene, gli atti impugnati non hanno né per oggetto né per effetto di privarlo dei diritti connessi alla sua cittadinanza dell’Unione né di pregiudicarne in modo permanente la portata. 245 In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato delle limitazioni, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, come indicato al precedente punto 199, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi.

Pertanto, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 168 e giurisprudenza citata). 246 A tale riguardo, occorre rinviare alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 91 a 105, relative alla legittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte, nonché alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 198 a 222, nell’ambito dell’esame del quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Invero, nella parte in cui riguarda tale aspetto, il presente motivo si confonde, in sostanza, con le censure sollevate nell’ambito del quinto motivo di ricorso e risulta, pertanto, assorbito da queste ultime. 247 Per quanto concerne il carattere appropriato delle limitazioni del diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre rilevare che esse sono idonee a conseguire l’obiettivo di interesse generale volto ad esercitare pressioni sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, in quanto contribuiscono alla sua realizzazione. 248 Per quanto concerne il carattere necessario di tali limitazioni, si deve constatare che il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il Consiglio potesse prendere in considerazione l’adozione di misure meno restrittive, ma altrettanto appropriate di quelle da esso adottate.

Peraltro, l’applicazione delle misure restrittive di cui trattasi è contornata da un regime di deroghe previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/145, come modificata, che autorizza gli Stati membri a derogare alle misure stabilite dal paragrafo 1 del medesimo articolo, segnatamente quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 187). 249 Relativamente alla censura vertente sull’asserita inadeguatezza del regime derogatorio, in quanto l’articolo 1 della decisione 2014/145, come modificata, non prevederebbe deroghe che tengano conto dello status particolare dei cittadini dell’Unione, da un lato, occorre rilevare che tale decisione prevede espressamente varie eccezioni alle restrizioni all’ingresso e al transito, tra le quali figura quella secondo cui uno Stato membro non è obbligato a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

Dall’altro lato, dalla giurisprudenza risulta che il Consiglio dispone, nel settore della PESC, di un ampio potere discrezionale sia per determinare la portata delle misure restrittive sia per definire le deroghe di cui esse sono contornate, fatta salva l’osservanza dei requisiti derivanti dall’articolo 52 della Carta, il cui rispetto è già stato constatato ai precedenti punti da 239 a

248. 250 In quarto luogo, le misure restrittive di cui trattasi, che mirano a esercitare pressioni sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, rispondono a un obiettivo di interesse generale, che rientra tra quelli di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, tanto fondamentale per la comunità internazionale quanto quello di aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Federazione russa per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e di promuovere una soluzione pacifica della crisi (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 147, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 198 e giurisprudenza citata). 251 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che le limitazioni al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri rispettano le condizioni previste dai Trattati.

Pertanto, l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente deve essere respinta. 252 Per quanto riguarda gli argomenti, dedotti in subordine dal ricorrente, relativi alla proporzionalità delle limitazioni apportate al suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, si deve ritenere che, nonostante le conseguenze negative che derivano per lui dall’applicazione delle misure restrittive di cui trattasi e tenuto conto dell’importanza degli obiettivi perseguiti da tali misure, dette limitazioni non sono sproporzionate (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 190 e giurisprudenza citata). 253 Anzitutto, l’argomento del ricorrente secondo cui le limitazioni apportate al suo diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri non hanno carattere temporaneo non può essere accolto.

Infatti, come ricordato al precedente punto 244, gli elenchi controversi sono oggetto di un riesame periodico.

Inoltre, tali limitazioni non sono idonee a mettere in discussione il diritto del ricorrente in quanto tale, dal momento che esse hanno unicamente l’effetto di sospenderne temporaneamente l’esercizio, in circostanze particolari e alla luce della sua situazione individuale, purché continuino a sussistere le condizioni che giustificano il loro mantenimento.

Al riguardo, il fatto che le misure siano state rinnovate più volte nei suoi confronti dimostra soltanto che si è ritenuto, al momento dell’adozione di ciascuno degli atti di mantenimento successivi, che egli continuasse a soddisfare le condizioni previste dal criterio g) modificato. 254 Per quanto riguarda, poi, il rifiuto delle autorità lussemburghesi di autorizzare l’ingresso del ricorrente nel loro territorio in occasione di un’udienza che lo riguardava dinanzi al Tribunale (v. punto 226 supra ), da un lato, si deve ricordare che qualsiasi decisione relativa all’ingresso nel loro territorio delle persone fisiche sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi spetta agli Stati membri e non può, in quanto tale, inficiare la legittimità degli atti impugnati.

Dall’altro lato, solo i giudici nazionali competenti possono controllare la validità delle misure nazionali di esecuzione degli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2024, NSD/Consiglio, T‑494/22, EU:T:2024:607, punto 131 e giurisprudenza citata).

Pertanto, se i giudici nazionali incontrano difficoltà nell’interpretare tali deroghe, essi possono sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 23 luglio 2025, OT/Consiglio, T‑1095/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:744, punto 215). 255 Infine, occorre respingere l’argomento del ricorrente relativo alle deroghe concesse al presidente e al ministro degli Affari esteri della Federazione russa in materia di circolazione in taluni Stati membri, poiché tali deroghe rispondono alle specifiche funzioni di rappresentanza internazionale di cui sono incaricate dette personalità politiche, le quali si trovano in una situazione che non è affatto paragonabile a quella del ricorrente e delle altre persone fisiche interessate dal divieto di cui trattasi. 256 Sulla base di quanto precede, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto. 257 Pertanto, occorre respingere integralmente la domanda di annullamento.

Sulla domanda di risarcimento 258 Il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale che asserisce di aver subito a causa delle violazioni dei suoi diritti fondamentali causate dall’illegittimo mantenimento del suo nome negli elenchi controversi mediante gli atti impugnati.

A suo avviso, l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi per più di tre anni gli hanno causato un danno morale che egli stima, in via provvisoria, in EUR 1 000

000. 259 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 260 Dalla giurisprudenza emerge che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], per comportamento illecito delle sue istituzioni o dei suoi organi richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, la realtà effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto di cui trattasi e il danno subìto dal soggetto leso (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza citata). 261 I presupposti per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione sono cumulativi, cosicché è sufficiente che uno di essi manchi perché il ricorso sia interamente respinto (v. sentenza del 7 luglio 2021, HTTS/Consiglio, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, punto 52 e giurisprudenza citata). 262 Orbene, da tutto quanto precede risulta che gli argomenti che il ricorrente ha dedotto al fine di dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati con i quali il suo nome è stato inserito negli elenchi controversi devono essere respinti, cosicché il presupposto relativo alla dimostrazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli non è soddisfatto nel caso di specie.

Pertanto, poiché manca uno dei presupposti cumulativi ricordati al precedente punto 260, la responsabilità dell’Unione non può sussistere. 263 Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario esaminare la realtà effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultimo e la violazione dell’obbligo di cui trattasi. 264 Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che sia necessario statuire sul capo delle conclusioni presentato dal Consiglio in subordine riguardante il mantenimento degli effetti delle decisioni 2025/528 e 2025/1895 nei confronti del ricorrente fino alla data di efficacia dell’eventuale annullamento parziale, rispettivamente, del regolamento di esecuzione 2025/527 e del regolamento di esecuzione 2025/1894.

Sulle spese 265 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2026. [OSCURATO:PERSONA] all ’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso Inserimento iniziale e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2023 Modifica dei criteri di inserimento negli elenchi controversi Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2025 Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2025 Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2026 Conclusioni delle parti In diritto Sulla domanda di annullamento Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali Sul secondo motivo di ricorso, vertente su eccezioni di illegittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte – Sulla prima parte, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe erroneamente istituito una presunzione assoluta di legami di interdipendenza tra gli «imprenditori di spicco» e il governo russo – Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio di proporzionalità – Sulla terza parte, relativa alla violazione del principio della certezza del diritto nonché dei valori dello Stato di diritto Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla lesione della dignità umana Sul quarto motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione – Sull’applicazione al ricorrente della prima parte del criterio g) modificato – Sull’applicazione al ricorrente della terza parte del criterio g) modificato Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità – Sulla prima parte, vertente, in sostanza, sull’inadeguatezza delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti del ricorrente – Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe proceduto ad un riesame periodico effettivo delle misure restrittive di cui trattasi Sul sesto motivo di ricorso, vertente sull ’illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente derivanti dal suo status di cittadino dell’Unione Sulla domanda di risarcimento Sulle spese * Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 9 settembre 2026 ( * ) « Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che sono soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco che operano in Russia” – Nozione di “imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Violazione delle forme sostanziali – Dignità umana – Errore di valutazione – Proporzionalità – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione – Responsabilità extracontrattuale » Nella causa T‑358/25, [OSCURATO:PERSONA], residente in Nemchinovo (Russia), rappresentato da T. Bontinck, S. Bonifassi, J. Goffin, J. Bastien e C. André, avvocati, e C. Zatschler, SC, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. [OSCURATO:PERSONA], M.-C. Cadilhac, L. Berger e J. Rurarz, in qualità di agenti, assistiti da B. Maingain, avvocato, convenuto, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento, segnatamente: –        l’atto introduttivo del ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2025; –        la memoria di adattamento, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2025, in seguito all’udienza del 6 maggio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2025/528 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/528), e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/527 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/527) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2025»), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1895), e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1894) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del settembre 2025»), nella misura in cui tali atti (in prosieguo: gli «atti impugnati») lo riguardano e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], il risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell’adozione di tali atti. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso 2 La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea relativamente alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 3 Il ricorrente è un cittadino russo, israeliano e portoghese. 4 Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). In pari data, esso ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6). 5 Il 25 febbraio 2022, in considerazione della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1), e, dall’altro, il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1), al fine, in particolare, di modificare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere destinatari delle misure restrittive di cui trattasi. 6 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, ha previsto che sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a «imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» [in prosieguo: il «criterio g) iniziale»]. 7 Le modalità di tale congelamento dei fondi sono definite nei paragrafi successivi dell’articolo 2 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329. 8 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, ha vietato l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che soddisfano criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della medesima decisione. 9 Il regolamento n. 269/2014, nella versione modificata dal regolamento 2022/330, ha imposto l’adozione delle misure di congelamento dei fondi e ha definito le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145, come modificata. Infatti, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento ha ripreso essenzialmente il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di detta decisione. Inserimento iniziale e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2023 10 Il 15 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/429, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 87, pag. 44), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 87, pag. 1). 11 Con tali atti, il nome del ricorrente è stato aggiunto, rispettivamente, con il numero 879, all’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2014/145, come modificata, e, con questo stesso numero, a quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato (in prosieguo: gli «elenchi controversi»). 12 Con la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 239, pag. 149), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 239, pag. 1), nonché con la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 75 I, pag. 134), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 75 I, pag. 1), il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi. Con la decisione (PESC) 2023/811 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 101, pag. 67), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/806 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 101, pag. 1), il Consiglio ha apportato una modifica in talune versioni linguistiche dell’esposizione dei motivi concernenti il ricorrente nonché nella sezione intitolata «Informazioni identificative» che lo riguarda. 13 Con sentenza del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑313/22, con impugnazione pendente, EU:T:2023:830), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento degli atti menzionati ai precedenti punti da 10 a 12 e, dall’altro, il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente. Modifica dei criteri di inserimento negli elenchi controversi 14 Il 5 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1094, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 146, pag. 20), e il regolamento (UE) 2023/1089, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 146, pag. 1). 15 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1094, ha previsto che sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a «imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» [in prosieguo: il «criterio g) modificato»]. 16 Il criterio g) modificato è stato inserito in modo analogo dal regolamento 2023/1089 nel regolamento n. 269/2014. Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2025 17 Il 13 settembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1767, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 226, pag. 104), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 226, pag. 3), e ha prorogato le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 marzo 2024 per i seguenti motivi: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo di spicco che ha stretti legami di lunga data con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA]. Ha accesso privilegiato al presidente, con cui è ancora in ottimi rapporti. Grazie a tale legame con il leader russo è riuscito a preservare la sua considerevole ricchezza. È un importante azionista del gruppo dell’acciaio Evraz, uno dei principali contribuenti della Russia. Trae pertanto vantaggio dai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina. È inoltre un imprenditore russo di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 18 Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/847, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/847), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/849), prorogando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 settembre 2024, senza modificare i motivi riprodotti al precedente punto 17. 19 Infine, il 12 settembre 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2456, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/2456), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/2455), prorogando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 marzo 2025, senza modificare i motivi riprodotti al precedente punto 17. 20 Con sentenza del 10 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑1105/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:839), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento degli atti menzionati ai precedenti punti da 17 a 19 e, dall’altro, il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente. Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2025 21 Il 1º novembre 2024 il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi. 22 Con lettera del 27 gennaio 2025, il Consiglio ha annunciato al ricorrente la sua intenzione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi e gli ha trasmesso il fascicolo probatorio recante il riferimento WK 857/25 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK 857/25 INIT»). 23 Con lettera del 9 febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato le sue osservazioni al Consiglio. In tale lettera, egli sostiene che solo quattro dei sette documenti prodotti dal Consiglio lo riguardano e che, in ogni caso, essi sono estremamente generici, imprecisi e obsoleti, e non possono quindi costituire il fondamento del rinnovo delle misure restrittive che lo riguardano. 24 Il 14 marzo 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2025, che hanno prorogato le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 settembre 2025 per i seguenti motivi: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo di spicco che ha stretti legami di lunga data con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA]. Ha accesso privilegiato al presidente, con cui è ancora in ottimi rapporti. Grazie a tali legami con il leader russo è riuscito a preservare la sua considerevole ricchezza. È un importante azionista del gruppo dell’acciaio Evraz, uno dei principali contribuenti della Russia. [Il ricorrente] è anche azionista della società russa [OSCURATO:PERSONA], uno dei maggiori produttori mondiali di palladio e un’importante società di nichel raffinato nel settore minerario, che fornisce notevoli entrate al governo russo. È pertanto un imprenditore di spicco russo che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 25 Il criterio g) modificato riguarda sia gli «imprenditori di spicco che operano in Russia» [in prosieguo: la «prima parte del criterio g) modificato»] sia gli «imprenditori (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» [in prosieguo: la «terza parte del criterio g) modificato»]. 26 Con lettera del 17 marzo 2025, il Consiglio ha risposto alla richiesta di riesame del ricorrente del 1º novembre 2024, nonché alla lettera di quest’ultimo del 9 febbraio 2025, e l’ha informato che le misure restrittive che lo riguardavano erano state mantenute. Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2026 27 Il 12 settembre 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2025, prorogando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 marzo 2026, senza modificare i motivi riprodotti al precedente punto 24. 28 Con lettera del 15 settembre 2025, il Consiglio ha informato il ricorrente del rinnovo delle misure restrittive mediante gli atti del settembre 2025. 29 Con lettera del 20 ottobre 2025, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di comunicargli i documenti sui quali si era basato per adottare gli atti del settembre 2025 nei suoi confronti. Il Consiglio ha risposto al ricorrente, con lettera del 13 novembre 2025, che tutti i documenti gli erano già stati comunicati. 30 Il 10 novembre 2025, il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi. Conclusioni delle parti 31 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare gli atti impugnati; –        condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 1 000 000, in via provvisionale, a titolo di risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito; –        condannare il Consiglio alle spese. 32 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        in subordine, in caso di annullamento degli atti impugnati nella misura in cui riguardano il ricorrente, mantenere gli effetti delle decisioni 2025/528 e 2025/1895 fino a quando l’annullamento parziale dei regolamenti di esecuzione 2025/527 e 2025/1894 non abbia effetto; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto 33 A sostegno del ricorso, nella parte in cui mira a ottenere l’annullamento degli atti impugnati, il ricorrente deduce, formalmente, sei motivi, vertenti, il primo, sulla violazione delle forme sostanziali, il secondo, su eccezioni di illegittimità della prima e della terza parte del criterio g) modificato, il terzo, sulla violazione della dignità umana, il quarto, su errori di valutazione, il quinto, sulla violazione del principio di proporzionalità e, il sesto, sull’illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e sulla violazione dei diritti fondamentali derivanti dal suo status di cittadino dell’Unione. Il ricorrente ritiene altresì di aver subito un danno morale derivante dalla lesione alla sua reputazione a causa dell’adozione degli atti impugnati, di cui chiede il risarcimento. Sulla domanda di annullamento Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali 34 Il ricorrente contesta al Consiglio di non aver rispettato le norme procedurali interne relative all’adozione degli atti impugnati, le quali lo identificano come l’unico organo abilitato ad adottare decisioni, cosicché esso non potrebbe delegare il suo potere decisionale ad altri organi, come il Comitato dei rappresentanti permanenti ([OSCURATO:PERSONA]), o ad altri gruppi di lavoro istituiti al suo interno, quali il gruppo «Europa orientale e Asia centrale» (COEST) e il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX). 35 A tale riguardo, il ricorrente afferma, in sostanza, che, in violazione del principio dell’equilibrio istituzionale, dell’articolo 240 [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’articolo 14 del regolamento n. 269/2014, come modificato, l’esame delle osservazioni presentate al Consiglio e l’analisi dei fascicoli probatori non sono effettuati a livello del Consiglio stesso. Infatti, nella maggior parte dei casi, il Consiglio adotterebbe misure restrittive senza previa discussione, avvalendosi delle modalità decisionali sotto forma di punti cosiddetti «A», adottati senza discussione. Pertanto, sarebbero i suoi organi preparatori ad esercitare de facto i suoi poteri decisionali. 36 Secondo il ricorrente, l’adozione degli atti recanti misure restrittive rientra nella competenza esclusiva del Consiglio, il quale sarebbe stato tenuto ad esaminare esso stesso gli elementi di fatto e gli elementi di prova sui quali si fonda il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi. Lo stesso varrebbe per le lettere in risposta alle osservazioni presentate dalle persone il cui nome è iscritto in tali elenchi, dal momento che dette lettere sarebbero redatte dai gruppi COEST e RELEX e complessivamente elaborate dal [OSCURATO:PERSONA]. In pratica, il Consiglio stesso non effettuerebbe un esame dettagliato dei singoli casi, ma voterebbe piuttosto sul progetto di atto presentatogli dal [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un esame sostanziale effettuato unicamente dagli organi preparatori. 37 Nella sua replica, il ricorrente afferma che dagli allegati forniti dal Consiglio risulta che quest’ultimo non ha esaminato i fascicoli probatori e le osservazioni comunicati dalle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi. Più nello specifico, per quanto riguarda il gruppo RELEX, dal fascicolo risulterebbe che nessuna valutazione delle situazioni individuali, compresa quella del ricorrente, ha avuto luogo durante la sua riunione del 3 marzo 2025. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], dal momento che dal fascicolo non risulterebbe che esso abbia esaminato, nell’ambito di una procedura scritta, detti documenti. Per quanto riguarda, infine, i membri del Consiglio, il ricorrente sostiene che essi si sono trovati di fronte alla scelta di accettare in blocco il mantenimento dei nomi delle persone e delle entità sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, come deciso dagli organi preparatori, o di rifiutarlo in blocco o di astenersi, senza che vi sia stata una discussione o un esame della situazione individuale delle persone e delle entità interessate. 38 In definitiva, gli atti impugnati sarebbero viziati da una violazione delle forme sostanziali, in quanto il Consiglio non avrebbe esercitato il suo potere discrezionale e di decisione, in relazione al mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, con piena cognizione di causa e in modo conforme ai requisiti dei Trattati e della normativa applicabile. 39 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 40 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, dispone che, «[q]ualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo». 41 Dall’articolo 16, paragrafo 7, TUE e dall’articolo 240, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è «responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio». All’articolo 240, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], si precisa altresì che il [OSCURATO:PERSONA] è «responsabile (…) dell’esecuzione dei compiti che [il Consiglio] gli assegna [e che esso] può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio». 42 L’articolo 240, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] è ripreso dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio, adottato con decisione del Consiglio del 1º dicembre 2009 (GU 2009, L 325, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento interno del Consiglio»). 43 In tal senso, l’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento interno del Consiglio prevede quanto segue: «2.      Tutti i punti iscritti all’ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del [OSCURATO:PERSONA], salvo decisione contraria di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all’adozione del Consiglio. Esso provvede a un’adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all’unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l’esame preliminare. 3.      Su iniziativa o con l’avallo del [OSCURATO:PERSONA] possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti. (…)». 44 In seno al Consiglio, esperti provenienti da ciascuno Stato membro sono incaricati, in gruppi di lavoro quali i gruppi COEST o RELEX, di svolgere i lavori preparatori per le sessioni del Consiglio e hanno la qualità di organo preparatorio del Consiglio, come risulta dall’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 187). A tale riguardo, è peraltro giocoforza rilevare, da un lato, che i membri di detti gruppi di lavoro sono investiti di un mandato dagli Stati membri che rappresentano e, in occasione delle deliberazioni su una determinata proposta, esprimono la posizione del loro Stato membro in seno al Consiglio e, dall’altro, che, sebbene i gruppi di lavoro non siano autorizzati ad adottare la posizione definitiva di tale istituzione, i loro lavori rientrano nella normale dinamica del processo legislativo o decisionale (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑163/21, EU:T:2023:15, punto 95). 45 Pertanto, nell’ambito del processo decisionale che caratterizza il rinnovo delle misure restrittive, i membri di tali gruppi di lavoro analizzano i documenti relativi al mantenimento del nome di una persona negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive e, in particolare, le osservazioni e gli elementi di prova prodotti da una siffatta persona, al fine di verificare la situazione di quest’ultima e di fornire al Consiglio gli elementi che gli consentano di pronunciarsi su detto mantenimento. Il risultato di tale analisi è trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio assume su tale base la sua posizione definitiva, adottando gli atti pertinenti in una delle sue sessioni o mediante procedura scritta a norma dell’articolo 12 del suo regolamento interno. Il fatto che gruppi di lavoro composti da esperti degli Stati membri, con la partecipazione dei rappresentanti del servizio giuridico e del segretariato generale del Consiglio, siano stati coinvolti nel processo decisionale che ha preceduto l’adozione degli atti impugnati non può in alcun modo essere considerato una delega del potere decisionale da parte del Consiglio agli organi preparatori istituiti al suo interno o al [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 187). 46 Peraltro, come precisato dal Consiglio in udienza in risposta ad un quesito del Tribunale, al fine di poter esprimere la posizione dei rispettivi governi, le delegazioni degli Stati membri in seno ai suddetti gruppi di lavoro interagiscono con i ministeri nazionali competenti, i quali, di regola, forniscono loro le istruzioni da osservare in sede di votazione. I governi degli Stati membri possono quindi non seguire il processo di preparazione dei progetti di atti che saranno successivamente adottati dal Consiglio. Quest’ultimo si limita a formalizzare la posizione comune degli Stati membri, la quale risulta da un processo decisionale basato su lunghi lavori preparatori ai quali i governi degli Stati membri partecipano per il tramite delle loro delegazioni. 47 Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, non può che riferirsi al Consiglio in quanto istituzione, il cui funzionamento è concretamente garantito dalla partecipazione al processo decisionale degli organi preparatori, quali i gruppi COEST e RELEX e il [OSCURATO:PERSONA], e non al Consiglio nella sua formazione ministeriale, come sostiene il ricorrente. Di conseguenza, il fatto che tali organi partecipino al riesame delle misure restrittive di cui trattasi, allo scopo di facilitare l’adozione della decisione finale da parte del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le persone il cui nome deve essere mantenuto negli elenchi controversi, non significa che il Consiglio rinunci al suo potere decisionale o che lo deleghi a uno dei suoi organi preparatori. 48 Qualsiasi altra soluzione sarebbe contraria non solo al regolamento interno del Consiglio, ma anche alle disposizioni di diritto primario che prevedono, rispettivamente, all’articolo 29 TUE, che «il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica» e, all’articolo 215, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], che, «quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del [Trattato UE] lo prevede, il Consiglio può adottare (…) misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali» (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 187). 49 Nel caso di specie, da taluni allegati prodotti dal Consiglio risulta che i progetti di atti e di lettere di notifica, contenenti, in particolare, risposte circostanziate alle osservazioni presentate dalle persone e dalle entità interessate sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, sono stati esaminati dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un punto con discussione durante le sue riunioni del 12 e 13 marzo 2025, per quanto riguardava gli atti del marzo 2025, e durante le sue riunioni del 10 e 12 settembre 2025, per quanto riguardava gli atti del settembre 2025. Da tali allegati risulta altresì che gli atti impugnati sono stati formalmente adottati e che le lettere di notifica sono state formalmente approvate dal Consiglio mediante procedura scritta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del suo regolamento interno. 50 A tale riguardo, occorre rilevare che dagli allegati B.9, B.10, F.20 e F.22, prodotti dal Consiglio in relazione, rispettivamente, agli atti del marzo e agli atti del settembre 2025, risulta che questi ultimi sono stati adottati al termine di una procedura scritta. Orbene, il fatto di ricorrere a una siffatta procedura, che peraltro non è stata contestata dal ricorrente, non ostava a che uno o più membri del Consiglio si opponessero all’adozione degli atti oggetto di tale procedura, cosicché il ricorso alla procedura scritta non può essere considerato una delega dei poteri del Consiglio di adottare gli atti di cui trattasi ai suoi organi preparatori. Analogamente, come spiegato dal Consiglio nelle sue memorie e in udienza, quando adotta un atto sotto forma di punto «A», esso fa proprie e convalida le analisi e le valutazioni effettuate dai suoi organi preparatori, che hanno consentito di affrontare tutti i punti di discussione tra gli Stati membri. Pertanto, in tali casi, gli accordi del [OSCURATO:PERSONA] possono sempre essere messi in discussione dal Consiglio, che detiene il potere decisionale finale. 51 Di conseguenza, il fatto che le osservazioni del ricorrente nonché i documenti da esso prodotti siano stati trasmessi ai gruppi COEST e RELEX dimostra che il Consiglio ha agito conformemente alle procedure interne che disciplinano il suo processo decisionale (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 188). Ciò non toglie che è proprio il Consiglio che ha adottato gli atti impugnati e approvato le lettere di notifica e che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, esso non ha affatto delegato il suo potere decisionale. Occorre pertanto respingere gli argomenti del ricorrente vertenti sulle violazioni del principio dell’equilibrio istituzionale, dell’articolo 240 [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’articolo 14 del regolamento n. 269/2014, come modificato. 52 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli altri argomenti dedotti dal ricorrente. 53 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui il Consiglio non avrebbe dimostrato di aver preso in considerazione il fascicolo probatorio riguardante il ricorrente in una qualsiasi fase delle procedure sfociate nell’adozione, rispettivamente, degli atti del marzo e degli atti del settembre 2025, occorre rilevare che, come sottolineato dal Consiglio nelle sue memorie e in udienza, senza essere contraddetto dal ricorrente, i suddetti documenti sono stati condivisi con tutte le delegazioni, sia con gli esperti sia con i ministri, attraverso un portale, il che ha consentito loro di prenderne conoscenza e di adottare decisioni informate in seno al Consiglio. 54 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi alla riunione del gruppo RELEX del 3 marzo 2025, occorre osservare, al pari del Consiglio, che l’ultimo fascicolo probatorio riguardante il ricorrente era stato comunicato alle delegazioni il 22 gennaio 2025, come indicato nel frontespizio del fascicolo WK 857/25 INIT, cosicché il fatto che l’ordine del giorno di detta riunione non lo menzionasse non prova che non sia stata effettuata alcuna valutazione della situazione individuale del ricorrente. Come sottolineato dal Consiglio, la durata di detta riunione non può neppure provare una siffatta circostanza, dal momento che le riunioni degli organi preparatori e del Consiglio stesso sono preparate in anticipo da ciascuna delegazione, che esamina tutti i documenti pertinenti, cosicché il tempo dedicato ad una discussione in seno ad un gruppo di lavoro non può essere rappresentativo del tempo che ciascuna delegazione ha effettivamente trascorso alla preparazione della riunione. 55 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti relativi alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 13 marzo 2025, è giocoforza rilevare, al pari del Consiglio, che, se è vero che solo gli atti sui quali era richiesto l’accordo del [OSCURATO:PERSONA] figuravano all’ordine del giorno di dette riunioni, resta il fatto che, come precisato al precedente punto 53, tutti i rappresentanti permanenti avevano accesso ai fascicoli probatori tramite il suddetto portale, cosicché essi hanno potuto tenerne conto in sede di esame dei progetti degli atti impugnati. Del resto, i fascicoli probatori costituivano la base fattuale sottesa ai progetti di atti sottoposti al [OSCURATO:PERSONA] e non erano documenti che quest’ultimo era invitato ad approvare. 56 Considerazioni del genere valgono anche per quanto riguarda gli argomenti analoghi che il ricorrente deduce riguardo all’adozione degli atti impugnati. Per di più, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe avuto tempo sufficiente per esaminare la situazione individuale di ciascuna persona ed entità interessata, occorre rilevare che il Consiglio può basarsi sull’analisi effettuata dai suoi organi preparatori, la quale, nel caso di specie, è stata effettuata, come risulta dal fascicolo di causa, per quanto concerne gli atti del marzo 2025, in occasione di cinque riunioni del gruppo COEST, di una riunione del gruppo RELEX e di tre riunioni del [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto concerne gli atti del settembre 2025, in occasione di sette riunioni del gruppo COEST, di una riunione del gruppo RELEX e di due riunioni del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che i membri di tali organi agiscono su istruzione dei governi degli Stati membri che rappresentano. 57 Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento secondo cui, nelle circostanze del caso di specie, i membri del Consiglio avrebbero potuto adottare le misure solo in blocco anziché procedere ad un esame individuale della situazione di ciascuna persona o entità interessata, benché le misure restrittive costituiscano decisioni individuali, resta il fatto che esse sono adottate come un unico atto giuridico, che apporta le modifiche necessarie alla decisione o al regolamento del Consiglio, poiché tali atti sono assimilabili sia ad atti di portata generale sia ad un insieme di decisioni individuali. 58 Del resto, come indicato al precedente punto 45, spetta anzitutto ai gruppi di lavoro competenti esaminare la situazione di ciascuna persona o entità sottoposta a misure restrittive e pronunciarsi sul mantenimento di tali misure nei suoi confronti, cosicché, adottando, al termine del processo di riesame delle misure restrittive di cui trattasi, gli atti giuridici i cui progetti gli sono sottoposti, il Consiglio fa proprie e approva le analisi e le valutazioni effettuate dai suoi organi preparatori, compresa l’analisi della situazione individuale di ciascuna persona o entità. 59 Infine, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che, in un contesto come quello di specie, in cui quest’ultimo è chiamato ad esaminare regolarmente la situazione individuale di circa 2 500 persone ed entità, esso deve necessariamente basarsi sui lavori dei suoi organi preparatori, pur rimanendo l’unico a disporre del potere decisionale. 60 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali. Sul secondo motivo di ricorso, vertente su eccezioni di illegittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte 61 Sul fondamento dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità contro la prima e la terza parte del criterio g) modificato. 62 In primo luogo, per quanto riguarda in particolare la prima parte del criterio g) modificato, il ricorrente contesta al Consiglio di aver istituito un sistema di presunzione di interdipendenza tra gli «imprenditori di spicco» e il governo russo. Contrariamente alle misure restrittive concernenti il regime siriano, nel caso di specie, gli imprenditori sarebbero interessati non già a causa dei loro atti concreti o della loro connessione personale alla situazione combattuta, bensì in quanto mezzi indiretti per esercitare pressioni sul governo russo. Una siffatta presunzione sarebbe contraria al diritto dell’Unione, dal momento che non sarebbe effettuata alcuna valutazione caso per caso quanto all’esistenza di un legame di interdipendenza o alla capacità effettiva delle persone fisiche interessate di influenzare la politica di detto governo. 63 A tale riguardo, il ricorrente critica altresì l’estensione dell’applicazione del criterio g) modificato operata dalla decisione (PESC) 2025/904 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2025/904), e dal regolamento (UE) 2025/903 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2025/903), in quanto il Consiglio avrebbe previsto che i trasferimenti di proprietà, controllo o vantaggi economici connessi a interessi commerciali, effettuati da imprenditori di spicco designati a partire dal 24 febbraio 2022, non consentono, in linea di principio, di attestare che tali persone non soddisfano più il criterio g) modificato, salvo che informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrino il contrario. Secondo il ricorrente, una tale estensione corrobora il carattere assoluto della presunzione risultante da tale criterio e inverte indebitamente l’onere della prova. 64 In secondo luogo, il ricorrente ricorda che il principio di proporzionalità esige che le misure adottate dall’Unione siano idonee a conseguire legittimi obiettivi e non vadano oltre quanto necessario, in particolare quando ledono diritti e libertà garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Pertanto, il Consiglio sarebbe tenuto non solo a un riesame dei motivi individuali di inserimento, ma anche a una valutazione globale dell’approccio adottato e dei criteri utilizzati, al fine di verificare, conformemente all’obbligo di costante riesame previsto dalla decisione 2014/145, se le misure restrittive consentano effettivamente di conseguire i loro obiettivi. L’assenza di un riesame o di un bilancio di impatto rivelerebbe che il criterio g) modificato non soddisfa tali requisiti di proporzionalità. 65 Poiché il criterio g) modificato non mirerebbe più a limitare i redditi del governo russo, come nel caso del criterio g) iniziale, ma piuttosto a incentivare gli imprenditori di spicco ad esercitare pressioni su detto governo affinché cambi la sua politica nei confronti dell’Ucraina, le misure restrittive di cui trattasi dovrebbero riguardare solo le persone che esercitano un’influenza effettiva su detto governo e non semplicemente quelle che occupano una posizione importante in un settore economico. Una partecipazione minoritaria e passiva in una società non sarebbe sufficiente a dimostrare una siffatta influenza. 66 A tale riguardo, il ricorrente rinvia altresì alle conclusioni dell’avvocata generale Medina nelle cause Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409), Khudaverdyan/Consiglio (C‑704/23 P, EU:C:2025:410), Rashnikov/Consiglio (C‑711/23 P, EU:C:2025:411) e Mazepin/Consiglio (C‑35/24 P, EU:C:2025:412), in base alle quali, per essere qualificata come imprenditore di spicco, la persona interessata deve esercitare un’attività economica in una società posseduta o nella quale svolge un ruolo di primo piano. 67 Lo stesso varrebbe per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla terza parte del criterio g) modificato, la quale, contrariamente alla prima parte di tale criterio, rimane orientata verso l’obiettivo generale di esercitare la massima pressione sulla Federazione russa aumentando il costo delle sue azioni. A tal proposito, il ricorrente fa nuovamente riferimento alle conclusioni dell’avvocata generale Medina menzionate al precedente punto 66, dalle quali risulterebbe che, per applicare detta parte, il Consiglio deve dimostrare che la persona interessata può essere considerata, quanto meno, un imprenditore molto importante nel settore in cui opera e quindi in grado di esercitarvi un’influenza. Orbene, in pratica, e in particolare per quanto riguarda il ricorrente, il Consiglio non cercherebbe di dimostrare una siffatta importanza economica, limitandosi ad invocare l’esistenza di una partecipazione, anche minoritaria, in una società operante in un settore che fornisce notevoli entrate al governo della Federazione russa. In mancanza di una dimostrazione concreta di tale importanza, l’applicazione della terza parte del criterio g) modificato non sarebbe idonea a conseguire l’obiettivo perseguito, cosicché anch’essa sarebbe sproporzionata e illegittima. 68 Inoltre, il Consiglio non avrebbe dimostrato che la Evraz plc occupa una posizione particolarmente importante in un settore che fornisce notevoli entrate al governo della Federazione russa. In tali circostanze, il Consiglio stabilirebbe, in pratica, l’appartenenza di una società ad un settore economico determinato senza procedere ad un’analisi dei fattori concreti di influenza. Secondo il ricorrente, un siffatto approccio porta a confondere la prima e la terza parte del criterio g) modificato, incorporando il criterio dell’«imprenditore di spicco» in quello del settore economico, il che sarebbe contrario agli obiettivi enunciati al momento dell’ampliamento della portata del criterio g) iniziale. 69 In terzo luogo, il ricorrente afferma che il criterio g) modificato è altresì illegittimo alla luce del principio della certezza del diritto, in quanto non è né sufficientemente chiaro né prevedibile, sia per quanto riguarda il suo ambito di applicazione sia per quanto riguarda le condizioni che consentono la cancellazione del nome di una persona dagli elenchi controversi. A tale riguardo, egli sottolinea in particolare la notevole differenza tra il numero elevato di persone che possono rientrare in tale criterio e il numero limitato di quelle il cui nome figura effettivamente negli elenchi controversi, il che renderebbe l’applicazione di tale criterio imprevedibile e arbitraria. In sostanza, la scelta delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi ai sensi del criterio g) modificato si baserebbe ampiamente sulla loro visibilità mediatica e su informazioni provenienti da fonti aperte, senza che sia effettuata un’analisi completa e obiettiva del contesto economico interessato. 70 Infine, contrariamente ai requisiti derivanti dal valore dello Stato di diritto, il ricorrente ritiene che il fatto di rivolgersi a persone fisiche in ragione del loro solo status economico, indipendentemente da qualsiasi comportamento personale, mette in discussione la natura temporanea e reversibile delle misure restrittive di cui trattasi. 71 In definitiva, il ricorrente ritiene che il criterio g) modificato, considerato nella prima e nella terza parte, sia illegittimo e debba essere dichiarato inapplicabile nei suoi confronti. 72 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 73 Ai sensi dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] per invocare dinanzi al giudice dell’Unione l’inapplicabilità dell’atto stesso. 74 L’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di un atto contro il quale essa può proporre un ricorso, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento giuridico di un siffatto atto, qualora detta parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e l’atto generale del quale è contestata la legittimità (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 33 e giurisprudenza citata). 75 Secondo una costante giurisprudenza, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale condizione è espressamente sancita dall’articolo 275, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 97 e giurisprudenza citata, e del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 65 e giurisprudenza citata). 76 Il Consiglio dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri di inserimento negli elenchi delle persone sottoposte alle misure restrittive e delle modalità di adozione di dette misure (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, quali le disposizioni degli atti impugnati che prevedono il criterio oggetto dell’eccezione di illegittimità, sono assoggettate a un controllo giurisdizionale ristretto che si limita alla verifica del rispetto delle norme procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione dei fatti e di sviamento di potere (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 35 e giurisprudenza citata). 77 È alla luce di tali considerazioni che sarà analizzata la legittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte. 78 Prima di esaminare le tre parti intorno alle quali si articola il presente motivo di ricorso, occorre rilevare che, nella sua argomentazione, il ricorrente combina più volte le censure relative all’illegittimità della prima e della terza parte del criterio g) modificato con quelle relative all’applicazione di queste stesse parti alla sua situazione individuale. Pertanto, il Tribunale si limiterà, nell’ambito del presente motivo di ricorso, a rispondere ai soli argomenti diretti a dimostrare l’illegittimità, alla luce dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], della prima e della terza parte del criterio g) modificato. Gli altri argomenti, che coincidono con quelli dedotti a sostegno del quarto e del quinto motivo di ricorso, saranno esaminati nell’ambito della valutazione di questi ultimi. – Sulla prima parte, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe erroneamente istituito una presunzione assoluta di legami di interdipendenza tra gli «imprenditori di spicco» e il governo russo 79 In via preliminare, occorre ricordare che, prima dell’adozione del criterio g) modificato, il criterio g) iniziale riguardava unicamente gli «imprenditori di spicco (…) che opera[va]no in settori economici che costitui[va]no una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» (v. punto 6 supra ). La modifica apportata a tale criterio dalla decisione 2023/1094 ha avuto l’effetto di estenderne la portata agli «imprenditori di spicco che operano in Russia» nonché agli «imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» (v. punto 15 supra ). 80 A tale riguardo, occorre rilevare che la prima parte del criterio g) modificato riprende la nozione di «imprenditori di spicco» utilizzata prima delle modifiche del criterio g) iniziale, cosicché tale nozione deve essere interpretata allo stesso modo, vale a dire nel senso che essa ricomprende l’importanza che detti imprenditori potevano avere alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale o delle loro funzioni, dell’importanza delle loro attività economiche, della vastità dei loro possedimenti di capitali o dei loro investimenti, delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano tali attività o ancora di qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 178). 81 In altri termini, la modifica apportata al criterio g) iniziale non ha avuto l’effetto di modificare la definizione della nozione di «imprenditori di spicco» in quanto tale, ma unicamente di estendere l’ambito di applicazione delle misure restrittive di cui trattasi affinché esse riguardino la totalità degli imprenditori di spicco, compresi quelli le cui attività non rientrano in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 80). 82 I motivi che hanno giustificato l’ampliamento del criterio g) iniziale sono esposti al considerando 4 della decisione 2023/1094. Tale considerando descrive infatti il funzionamento dell’economia russa, caratterizzato dall’esistenza di un legame di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco che operano in Russia e il governo di tale paese. Prendendo in considerazione tale categoria di persone, il Consiglio intende dunque sfruttare l’influenza che esse possono esercitare su tale governo, incitandole a esercitare pressioni su quest’ultimo affinché modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina. Pertanto, riferendosi ai legami di interdipendenza esistenti tra gli imprenditori di spicco e il governo russo, il Consiglio mira a mobilitare l’influenza che tali persone possono esercitare su tale governo a causa delle loro attività economiche (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 54). Detto considerando è stato quindi introdotto nella decisione 2023/1094 al fine di indicare il ragionamento sotteso alla modifica dei criteri di inserimento e non per stabilire una qualsivoglia presunzione. L’asserito parallelismo che il ricorrente invoca alla luce della presunzione stabilita dal regime delle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (v. punto 62 supra ) non è quindi pertinente nel caso di specie. 83 Ne consegue che l’argomento del ricorrente secondo cui il Consiglio avrebbe istituito una presunzione assoluta di legami di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa deve essere respinto (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 55). 84 A tale riguardo, occorre altresì ricordare, da un lato, che l’adozione di un criterio di inserimento di una persona o di un’entità negli elenchi controversi costituisce un atto di portata generale destinato a perseguire un obiettivo rientrante nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), consistente, nel caso di specie e alla luce della gravità della situazione, nell’aumentare la pressione esercitata sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro iniziative e politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, e, dall’altro, che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’adozione di siffatti criteri (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 56). 85 Nel caso di specie, il Consiglio non era tenuto, ai fini dell’adozione del criterio di designazione di cui alla prima parte del criterio g) modificato, a dimostrare l’esistenza di legami di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco che operano in Russia e il governo di tale paese. Spetta infatti al ricorrente fornire, a sostegno della sua eccezione di illegittimità, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che la considerazione relativa all’esistenza di tali legami che hanno giustificato l’ampliamento del criterio g) iniziale (v. punto 82 supra ) era viziata da un errore manifesto e, pertanto, tale da inficiare la legittimità di detta parte (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 57). 86 Inoltre, occorre rilevare che, ai fini dell’applicazione della prima parte del criterio g) modificato alla situazione individuale di ciascuna persona fisica interessata dalle misure restrittive di cui trattasi, spetta al Consiglio dimostrare che tale persona, da un lato, può essere qualificata come imprenditore di spicco, nel senso indicato al precedente punto 80, e, dall’altro, opera in Russia. In tali circostanze, la mera appartenenza di una persona alla categoria degli «imprenditori di spicco che operano in Russia» è sufficiente a giustificare l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti sulla base della prima parte del criterio g) modificato, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di una qualsivoglia associazione tra tale qualità e il regime russo (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 66, e ordinanza del 6 settembre 2022, Haikal/Consiglio, C‑113/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:640, punto 41). 87 In definitiva, poiché la prima parte del criterio g) modificato ha unicamente lo scopo di istituire un criterio oggettivo, autonomo e sufficiente che consenta di giustificare l’inserimento o il mantenimento del nome delle persone interessate negli elenchi controversi, il quale richiede al Consiglio di dimostrare la sussistenza di due elementi cumulativi, vale a dire, da un lato, che la persona interessata sia un imprenditore di spicco e, dall’altro, che la medesima operi in Russia, il ricorrente non può validamente sostenere che tale parte istituisce una qualsivoglia presunzione. 88 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti che il ricorrente trae dalle modifiche apportate alla decisione 2014/145 e al regolamento n. 269/2014, rispettivamente, dalla decisione 2025/904 e dal regolamento 2025/903. Invero, tali argomenti sono inoperanti, da un lato, in relazione agli atti del marzo 2025, nella misura in cui la decisione 2025/904 e il regolamento 2025/903 sono successivi a questi ultimi e non sono quindi applicabili ratione temporis nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2025, Melnichenko/Consiglio, T‑1114/23, non pubblicata, EU:T:2025:1111, punto 118), e, dall’altro, in relazione agli atti del settembre 2025, in quanto la decisione 2025/904 e il regolamento 2025/903 non sono stati applicati né direttamente né indirettamente al ricorrente, come i suoi rappresentanti hanno ammesso in udienza in risposta a un quesito del Tribunale. 89 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il criterio g) modificato non istituisce una presunzione assoluta di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa e la sua applicazione non esclude una valutazione individualizzata della situazione della persona interessata dalle misure. Inoltre, dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione dei valori dello Stato di diritto. 90 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di ricorso. – Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio di proporzionalità 91 Nell’ambito di tale parte, il ricorrente contesta essenzialmente al Consiglio di non aver proceduto, al momento della modifica del criterio g) iniziale, a una valutazione concreta dell’influenza effettiva sui decisori politici russi o dell’importanza economica delle persone interessate, di modo che le misure restrittive adottate in applicazione del criterio g) modificato non sarebbero idonee a realizzare l’obiettivo perseguito. 92 A tale riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano manifestamente oltre quanto è necessario per raggiungerli (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Timchenko e Timchenko/Consiglio, T‑644/22, EU:T:2024:621, punto 101 e giurisprudenza citata). 93 Inoltre, il Consiglio non è tenuto a fornire la prova che le misure restrittive da esso istituite producano gli effetti previsti dalla normativa di cui trattasi, ma soltanto che tali misure sono idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:499, punto 66). 94 Nel caso di specie, come già indicato ai precedenti punti 81 e 82, la prima parte del criterio g) modificato è stata adottata dal Consiglio poiché, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale e tenuto conto dell’aggravamento della situazione in Ucraina, esso ha ritenuto che, al fine di aumentare la pressione sul governo della Federazione russa, occorresse ampliare la cerchia delle persone interessate potendo inserire negli elenchi controversi gli imprenditori di spicco che operavano in Russia (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 63). 95 Anzitutto, occorre rilevare che l’iniziativa del Consiglio consistente nell’ampliare la cerchia delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, alla luce dell’aggravamento della situazione in Ucraina, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti, è fondata sulla progressività della compressione dei diritti in funzione dell’efficacia delle misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 gennaio 2017, Almaz-[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑255/15, non pubblicata, EU:T:2017:25, punto 104 e giurisprudenza citata). 96 Inoltre, il fatto di rivolgersi agli «imprenditori di spicco che operano in Russia», alla luce della loro importanza sul piano economico, ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, è tale da aumentare la pressione sul governo russo nonché i costi delle azioni di quest’ultimo volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Pertanto, la prima parte del criterio g) modificato risponde alla volontà del Consiglio di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, cosicché essa non appare manifestamente inidonea a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 65). 97 Per di più, come risulta in particolare dal considerando 4 della decisione 2023/1094, la prima parte del criterio g) modificato mira a sfruttare l’influenza che «imprenditori di spicco che operano in Russia» possono esercitare sul governo di tale paese, inducendoli indirettamente a esercitare pressioni su detto governo affinché esso modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la prima parte del criterio g) modificato non riguarda quindi in modo indifferenziato la totalità degli operatori economici, bensì in modo mirato una determinata categoria di persone, cosicché essa deve essere considerata idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi. 98 Infine, l’adozione della prima parte del criterio g) modificato si è resa necessaria al fine di realizzare e attuare gli obiettivi di cui all’articolo 21 TUE. Dal considerando 4 della decisione 2023/1094 risulta infatti che, tramite l’estensione dell’ambito di applicazione ratione personae delle misure restrittive di cui trattasi, rivolgendosi agli «imprenditori di spicco» che operano in qualsivoglia settore economico della Russia, il Consiglio poteva ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che siffatte misure contribuissero ad aumentare la pressione sul governo di detto paese, responsabile dell’invasione dell’Ucraina. Del resto, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha dimostrato che un criterio sostitutivo di portata più limitata avrebbe consentito di conseguire, in maniera altrettanto efficace, gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Usmanov/Consiglio, T‑1117/23, non pubblicata, EU:T:2025:810, punto 66). 99 A tale riguardo, non possono essere accolte le obiezioni del ricorrente consistenti nel contestare la prima parte del criterio g) modificato per il motivo che essa non terrebbe conto del comportamento delle persone interessate e che queste ultime non eserciterebbero alcuna influenza sul governo russo. Invero, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che le considerazioni del Consiglio relative all’esistenza di legami di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa fossero viziate da un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente non ha neppure dimostrato che detta categoria di persone non sarebbe, in quanto tale, in grado di esercitare pressioni sul governo russo affinché esso modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina. Ne consegue che il fatto che gli imprenditori di spicco che operano in Russia non siano responsabili dell’invasione dell’Ucraina, così come il fatto che essi non sostengano o traggano vantaggio da tale invasione, non è idoneo a dimostrare che la prima parte del criterio g) modificato sia manifestamente sproporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi e, pertanto, illegittima (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 105). Di conseguenza, l’argomento del ricorrente secondo cui le misure adottate in applicazione della prima parte del criterio g) modificato non sono idonee a realizzare il legittimo obiettivo perseguito in quanto non esiste alcuna prova che gli imprenditori in Russia siano in grado di esercitare un’influenza sui decisori politici deve essere respinto. 100 Per quanto riguarda il carattere proporzionato della terza parte del criterio g) modificato, occorre rilevare che il fatto di rivolgersi agli «imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» è anch’esso idoneo ad aumentare i costi delle azioni di tale governo, in quanto detti settori alimentano, direttamente o indirettamente, la capacità di quest’ultimo di condurre le sue azioni e le sue politiche volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 101 La terza parte del criterio g) modificato risponde quindi alla volontà del Consiglio di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, cosicché essa non appare manifestamente inadeguata al conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi. 102 Del resto, il fatto di ampliare la cerchia delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi, alla luce dell’aggravamento della situazione in Ucraina, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti si fonda sulla natura progressiva della compressione dei diritti in funzione dell’efficacia delle misure, il che contribuisce alla loro proporzionalità (v. punto 95 supra ). 103 Inoltre, si deve osservare che, con l’estensione dell’ambito di applicazione delle misure restrittive di cui trattasi alle persone interessate dalla terza parte del criterio g) modificato, il Consiglio poteva legittimamente sperare che tali misure contribuissero ad aumentare la pressione sul governo russo. Del resto, anche per quanto riguarda detta parte, il ricorrente non ha menzionato l’esistenza di misure alternative e meno restrittive. 104 Infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dalle conclusioni dell’avvocata generale Medina menzionate al precedente punto 66 risulta non già che la legittimità del criterio g) iniziale era subordinata alla dimostrazione di un’influenza individuale specifica sul governo russo, al possesso di partecipazioni di maggioranza o all’esercizio di funzioni esecutive, ma piuttosto che esiste un collegamento logico tra il fatto di rivolgersi a una categoria di persone economicamente importanti e gli obiettivi perseguiti dal regime di misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Rashnikov/Consiglio, C‑711/23 P, EU:C:2025:411, paragrafi 51 e 52). 105 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte, rivela l’esistenza di un collegamento logico tra il fatto di rivolgersi alle persone da esso contemplate e l’obiettivo di aumentare la pressione sulle autorità russe, cosicché non si può addebitare al Consiglio di essere incorso in errori manifesti di valutazione ampliando la portata del criterio g) iniziale. 106 Pertanto, né la prima né la terza parte del criterio g) modificato sono manifestamente sproporzionate alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa del caso di specie. 107 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso. – Sulla terza parte, relativa alla violazione del principio della certezza del diritto nonché dei valori dello Stato di diritto 108 Da una giurisprudenza costante risulta che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Tale principio impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza. Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che il legislatore dell’Unione, nell’ambito di una norma che esso adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta né nel senso che impongono che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi né può farlo il giudice dell’Unione quando interpreta tale norma (v. sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 188 e giurisprudenza citata). 109 Orbene, la prima e la terza parte del criterio g) modificato si inseriscono in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi, vale a dire la necessità, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina, di esercitare la massima pressione sulla Federazione russa e di aumentare i costi delle azioni di quest’ultima volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v. punti 96 e 100 supra ). In tale prospettiva, le misure restrittive di cui trattasi sono conformi agli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, vale a dire, da un lato, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale e, dall’altro, la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945 (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 235 e giurisprudenza citata). 110 Per quanto riguarda la prima parte del criterio g) modificato, come precisato al precedente punto 80, la nozione di «influenza» (o «di spicco») riguarda l’importanza degli imprenditori alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale o delle loro funzioni, dell’importanza della loro attività economica, della vastità dei loro possedimenti di capitali o dei loro investimenti, delle loro funzioni all’interno di una o più imprese o ancora di qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente. 111 Per quanto attiene alla condizione inerente al fatto che tale categoria di persone operi in Russia, è giocoforza constatare che essa è sufficientemente circoscritta e definita per non violare il principio della certezza del diritto. 112 In altri termini, la variazione apportata al criterio g) iniziale dalla prima parte del criterio g) modificato non riguarda la definizione di «imprenditori di spicco», in quanto, con l’ampliamento della portata di detto criterio, il Consiglio ha voluto estendere la categoria di persone che possono essere sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi a tutti gli imprenditori di spicco che operano in Russia, indipendentemente dal settore in cui essi sono coinvolti. Orbene, benché, con la sua ampia formulazione, la prima parte del criterio g) modificato conferisca un potere discrezionale al Consiglio, resta il fatto che essa è sufficientemente chiara e prevedibile per soddisfare le esigenze di certezza del diritto (sentenza del 4 giugno 2025, Khan/Consiglio, T‑289/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:560, punto 90). 113 Per quanto riguarda la terza parte del criterio g) modificato, come indicato al precedente punto 109, essa si inserisce in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi ed è conforme all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 76 e giurisprudenza citata). 114 È vero che, alla luce della formulazione del criterio g) iniziale, che utilizzava la locuzione aggettivale «di spicco», la terza parte del criterio g) modificato amplia l’ambito di applicazione ratione personae delle misure restrittive di cui trattasi, non esigendo più che le persone interessate siano di spicco. Tuttavia, la soppressione di tale locuzione non può essere interpretata nel senso che ha come conseguenza che detta parte è astratta, imprevedibile e priva di qualsiasi collegamento con gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi. 115 Invero, la nozione di «imprenditori» non può riguardare tutte le persone fisiche che esercitano un’attività economica in Russia, ma soltanto quelle che esercitano un’attività economica qualitativamente o quantitativamente non trascurabile in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo e il cui inserimento del nome negli elenchi controversi è quindi tale da accrescere la pressione su detto governo e aumentare il costo delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Zubitskiy/Consiglio, T‑1074/23, non pubblicata, EU:T:2024:840, punto 47). 116 Orbene, una persona che effettua investimenti non trascurabili in tali settori economici può essere qualificata come imprenditore che opera in tali settori, cosicché, in funzione delle circostanze del caso di specie, una siffatta persona può rientrare nella terza parte del criterio g) modificato (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2025, Vinokurov/Consiglio, T‑1106/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:106, punto 54). 117 A tale riguardo, è giocoforza rilevare che, se è senz’altro vero che né la decisione 2014/145, come modificata, né il regolamento n. 269/2014, come modificato, definiscono la nozione di «notevole fonte di reddito», resta il fatto che l’uso dell’aggettivo qualificativo «notevole», che si riferisce al gruppo nominale «fonte di reddito», implica che tale fonte debba essere significativa e quindi non trascurabile (v. sentenza del 20 novembre 2024, Zubitskiy/Consiglio, T‑1074/23, non pubblicata, EU:T:2024:840, punto 48 e giurisprudenza citata). 118 Pertanto, il ricorrente non può sostenere che la delimitazione dei settori economici interessati dalla terza parte del criterio g) modificato non è tale da limitare il suo ambito di applicazione. Invero, il fatto di rivolgersi a imprenditori che, in particolare, detengono quote o ricoprono cariche in società che operano «in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» è tale da aumentare i costi delle azioni di quest’ultimo, dal momento che siffatti settori, conferendogli una notevole fonte di reddito, alimentano, direttamente o indirettamente, la capacità di tale governo di condurre le sue azioni e le sue politiche volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 79). 119 Pertanto, la terza parte del criterio g) modificato risponde alla volontà del Consiglio di esercitare pressioni sulle autorità russe affinché queste ultime pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 80 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, esiste sempre un collegamento logico e, pertanto, oggettivo tra, da un lato, il fatto di rivolgersi a imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, alla luce dell’importanza che tali settori rivestono per l’economia russa, e, dall’altro, l’obiettivo consistente nell’aumentare la pressione esercitata su tale paese terzo nonché il costo delle sue azioni (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 291). 120 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la circostanza che il Consiglio abbia inserito negli elenchi controversi solo un numero limitato di persone non rende l’applicazione del criterio g) modificato imprevedibile o arbitraria, ma riflette piuttosto l’applicazione concreta di un criterio formulato in termini generali, la cui legittimità non può essere valutata alla luce delle sole statistiche relative al numero di persone effettivamente designate. 121 In conclusione, occorre rilevare che tanto la prima quanto la terza parte del criterio g) modificato soddisfano i requisiti di chiarezza, precisione e prevedibilità imposti dal principio della certezza del diritto. 122 Da tutto quanto precede risulta che la terza parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta. 123 Infine, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dei valori dello Stato di diritto, risulta che essa si confonde, in sostanza, con le censure relative alla violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, alle quali è già stato risposto in precedenza. L’esistenza di una base giuridica chiara, l’inquadramento del potere discrezionale del Consiglio mediante l’obbligo di motivazione e l’esercizio di un controllo giurisdizionale effettivo nonché la natura temporanea e soggetta a riesame delle misure restrittive sono tali da escludere che il criterio g) modificato, considerato nella prima e nella terza parte, leda, in quanto tale, i valori dello Stato di diritto. 124 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere integralmente il secondo motivo. Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla lesione della dignità umana 125 Il ricorrente afferma che le misure restrittive ledono la dignità umana, il cui rispetto è sancito dall’articolo 1 della Carta e dall’articolo 2 TUE. L’applicazione di misure particolarmente severe, come quelle di cui trattasi, a persone scelte in maniera indeterminata e indipendentemente dal loro comportamento personale, costituirebbe una violazione del diritto alla dignità umana, che è un diritto assoluto al quale non si può derogare. La lesione della dignità umana deriverebbe anche da una strumentalizzazione del ricorrente da parte del Consiglio a fini di comunicazione pubblica, dal momento che sarebbe stato preso di mira a causa della sua notorietà mediatica e sportiva a livello internazionale. Inoltre, tale strumentalizzazione lederebbe anche i diritti garantiti al ricorrente dagli articoli 7 e 8 della Carta nonché dall’articolo 41 di quest’ultima, in quanto il Consiglio l’avrebbe privato del diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo. 126 Infine, il Consiglio non potrebbe adottare misure restrittive al fine di indurre una persona a prendere pubblicamente posizione su una situazione geopolitica. A tale riguardo, il ricorrente invoca in particolare la decisione 2025/904, secondo la quale il Consiglio dovrebbe tener conto, se del caso, dell’eventualità che una persona abbia condannato inequivocabilmente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Secondo il ricorrente, una siffatta finalità viola la dignità umana nonché le libertà di pensiero e di espressione garantite dalla Carta. 127 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 128 In via preliminare, per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti fondamentali garantiti agli articoli 7, 8 e 41 della Carta, occorre ricordare che, conformemente alle disposizioni menzionate all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 53 di detto Statuto, e all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi e le conclusioni del ricorrente. Tali elementi devono essere esposti in modo sufficientemente chiaro e preciso per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2015, Sarafraz/Consiglio, T‑273/13, non pubblicata, EU:T:2015:939, punto 46 e giurisprudenza citata, e del 15 giugno 2017, Kiselev/Consiglio, T‑262/15, EU:T:2017:392, punto 138 e giurisprudenza citata). 129 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che le censure vertenti sulla violazione degli articoli 7, 8 e 41 della Carta non sono chiare e precise, cosicché devono essere respinte in quanto irricevibili. 130 Per quanto riguarda l’asserita violazione della dignità umana, il cui rispetto è sancito all’articolo 1 della Carta, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, il ricorrente ha precisato che, con il presente motivo di ricorso, egli mirava a contestare sia la legittimità del criterio g) modificato, ai sensi dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], sia l’applicazione concreta di tale criterio alla sua situazione. 131 Per quanto concerne, in primo luogo, l’eccezione di illegittimità, è sufficiente constatare che il ricorrente non ha fornito elementi di analisi supplementari rispetto a quelli già esaminati e respinti nell’ambito della valutazione del secondo motivo di ricorso (v. punti da 79 a 122 supra) né menzionato questioni specifiche che potrebbero inficiare la legittimità di detto criterio sotto il profilo della lesione della dignità umana. Occorre quindi respingere la parte del motivo vertente su un’eccezione di illegittimità. 132 Per quanto concerne, in secondo luogo, la violazione della dignità umana che deriverebbe dall’applicazione concreta del criterio g) modificato al ricorrente, si deve ricordare, da un lato, che l’articolo 1 della Carta prevede che la dignità umana è inviolabile e che deve essere rispettata e tutelata e, dall’altro, che l’articolo 2 TUE include il rispetto della dignità umana tra i valori dell’Unione. 133 Inoltre, dalle spiegazioni relative alla Carta (GU 2007, C 303, pag. 17) risulta che la dignità della persona umana, ai sensi dell’articolo 1 della Carta, «non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali». A tale riguardo, dette spiegazioni si riferiscono in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che consacra la dignità umana nel suo preambolo, dove viene precisato che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Ne consegue, secondo dette spiegazioni, che «nessuno dei diritti sanciti nella (…) Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui», che «la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella [medesima]» e che «[e]ssa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto». 134 Occorre rilevare che il rispetto della dignità umana è stato preso in considerazione nella giurisprudenza della Corte unicamente per quanto riguarda violazioni che presentano un grado di gravità particolarmente elevato. Ciò vale in particolare per la violazione dell’articolo 4 della Carta, relativo alla proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, che «ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta» (v. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 85 e giurisprudenza citata). Analogamente, il rispetto della dignità umana è stato invocato dalla Corte relativamente alla privazione, per i richiedenti protezione internazionale, della protezione conferita dalle norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ai quali spetta provvedere a che le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza assicurino a detti richiedenti una dignitosa e adeguata qualità di vita che garantisca il loro sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale (v. sentenza del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a., C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 37 e giurisprudenza citata). Infine, la Corte ha constatato una violazione diretta della dignità umana, sancita all’articolo 1 della Carta, per quanto riguarda un atto legislativo nazionale avente un effetto stigmatizzante ed emarginante, e tale da suscitare l’odio, nei confronti di persone appartenenti a minoranze [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punti da 485 a 492]. 135 Orbene, è giocoforza constatare che tali violazioni sono molto diverse da quelle dedotte nel caso di specie, tanto per la loro natura quanto per la loro gravità. 136 Nel caso di specie, l’asserita lesione particolarmente grave della dignità umana del ricorrente deriverebbe, da un lato, dal fatto che il Consiglio l’avrebbe strumentalizzato e, dall’altro, dal fatto che il Consiglio non avrebbe tenuto conto dell’impossibilità per il ricorrente di disfarsi dei beni che hanno giustificato l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi. 137 A tale riguardo, occorre rilevare che dall’esposizione dei motivi contenuta negli atti impugnati risulta che il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi controversi a causa di una valutazione non già della sua notorietà pubblica, bensì della vastità dei suoi possedimenti di capitali, il che ha indotto il Consiglio a considerarlo, in applicazione del criterio g) modificato, sia un imprenditore russo di spicco che opera in Russia sia un imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. 138 È altresì giocoforza constatare che il ricorrente non ha dimostrato che le misure restrittive di cui trattasi sono state adottate nei suoi confronti essenzialmente a fini strumentali o simbolici e, più in particolare, che l’inserimento e, successivamente, il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi possono ledere il diritto al rispetto della dignità della persona umana o qualsiasi altro diritto o principio sancito al titolo I della Carta. 139 Del resto, sebbene la circostanza che l’immagine del ricorrente sia stata pubblicata sulla pagina Internet del Consiglio dedicata alle misure restrittive di cui trattasi accanto a quelle di altri politici e oligarchi russi possa testimoniare la sua notorietà pubblica, essa non può dimostrare che la finalità perseguita dal Consiglio attraverso l’adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente fosse quella di utilizzarlo a fini strumentali e simbolici. Inoltre, occorre rilevare che l’utilizzo da parte del Consiglio dell’immagine del ricorrente nella comunicazione pubblica non deriva dall’adozione degli atti impugnati nei confronti del ricorrente e non è dunque tale da inficiarne la legittimità. 140 Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’obiettivo asseritamente perseguito dal Consiglio consistente, in sostanza, nell’incitare le persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi a prendere una posizione pubblica sulla situazione combattuta, come attesterebbe, in particolare, il considerando 6 della decisione 2025/904, si deve constatare che tale argomento è carente in fatto ed è quindi infondato. Invero, il ricorrente si basa, da un lato, su affermazioni che i rappresentanti del Consiglio avrebbero pronunciato all’udienza di discussione del 12 luglio 2023 nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑313/22, con impugnazione pendente, EU:T:2023:830), e, dall’altro, sul tenore letterale di un considerando della decisione 2025/904. A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, ove fossero dimostrate, le dichiarazioni dei rappresentanti del Consiglio all’udienza di cui trattasi non potrebbero né rivelare il vero obiettivo delle misure restrittive controverse, il quale, come precisato al precedente punto 109, era ben diverso, né inficiare il collegamento logico tra il fatto di rivolgersi a una categoria di persone economicamente importanti e detto obiettivo. In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione 2025/904, è sufficiente ricordare che essa non era applicabile alla situazione del ricorrente (v. punto 88 supra ). 141 Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato in che modo il criterio g) modificato e la sua applicazione nel contesto degli atti impugnati ledano, in quanto tali, la dignità umana. 142 Il terzo motivo di ricorso deve, pertanto, essere integralmente respinto. Sul quarto motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione 143 Il quarto motivo di ricorso si suddivide, in sostanza, in tre parti. Sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un errore di valutazione qualificandolo, ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, come imprenditore «di spicco». Sotto un secondo profilo, egli afferma che la sua situazione non soddisfa le condizioni relative, da un lato, al fatto di operare in Russia ai sensi della prima parte del criterio g) modificato e, dall’altro, al fatto di operare in qualità di imprenditore ai sensi della terza parte di detto criterio. Sotto un terzo profilo, egli contesta la pertinenza, l’affidabilità e l’efficacia probatoria degli elementi addotti dal Consiglio per giustificare l’applicazione del criterio g) modificato nei suoi confronti. 144 Più nello specifico, nell’ambito della prima parte, il ricorrente contesta il fatto di poter essere qualificato come imprenditore di spicco ai sensi della prima parte del criterio g) modificato. A suo avviso, la nozione di influenza deve essere intesa come una capacità effettiva di esercitare pressioni sul governo russo affinché esso ponga fine alla guerra, il che presuppone una forma di effettiva interdipendenza tra l’interessato e le autorità russe, che, nel suo caso, mancherebbe, dal momento che, da oltre 20 anni, egli opera essenzialmente al di fuori della Russia. 145 Il ricorrente contesta altresì le considerazioni secondo cui la sua importanza in quanto imprenditore sarebbe corroborata dai suoi presunti investimenti nella società [OSCURATO:PERSONA], la quale deterrebbe la società [OSCURATO:PERSONA]. Ad oggi, egli non avrebbe alcun legame con tali società, di cui non sarebbe azionista e nelle quali non ricoprirebbe alcuna carica. 146 Nell’ambito della seconda parte, il ricorrente sostiene di non dover essere considerato né come un imprenditore «che oper[a] in Russia» né come coinvolto in un’«[attività] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», dal momento che, in sostanza, non si potrebbe ritenere che egli «oper[i]» ai sensi del criterio g) modificato. 147 Infatti, la sua partecipazione nella Evraz sarebbe minoritaria e puramente passiva, cosicché egli non sarebbe affatto coinvolto nella governance o nell’attività operativa di quest’ultima. Del resto, la Evraz sarebbe una società del [OSCURATO:PERSONA] quotata a Londra ([OSCURATO:PERSONA]) e soggetta ad un quadro normativo che limita l’influenza degli azionisti sulla sua governance. Un investimento di natura essenzialmente finanziaria non può quindi essere assimilato a un’attività in Russia. 148 Peraltro, sebbene il ricorrente disponga del diritto di nominare fino a tre membri del consiglio di amministrazione della Evraz – diritto di cui non avrebbe tuttavia fatto uso dal 2006 –, una siffatta prerogativa non gli conferirebbe per questo una posizione che gli consenta di esercitare un’influenza determinante su detta società. 149 Per quanto riguarda la sua partecipazione nel capitale della società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «NN»), che egli quantifica in circa il 2,5% e che non figurerebbe nemmeno nelle comunicazioni ufficiali di quest’ultima, il ricorrente sostiene che essa esclude qualsiasi potere decisionale e non può quindi configurare né un’attività economica né un’influenza ai sensi del criterio g) modificato. Peraltro, egli non avrebbe mai ricoperto cariche dirigenziali in seno a detta società. 150 Infine, nell’ambito della terza parte, il ricorrente contesta la pertinenza, l’attendibilità e l’efficacia probatoria degli elementi di prova sui quali si fonda il Consiglio. In particolare, per quanto riguarda i fascicoli probatori recanti i riferimenti WK 5142/2023 INIT, WK 5142/2023 ADD1 e WK 5142/2023 ADD1 REV1, egli sostiene che diversi documenti di lavoro prodotti hanno una portata essenzialmente generale e contestuale, senza contenere elementi relativi alla sua situazione individuale, e non consentono di dimostrare il sistema di interdipendenza invocato. Per quanto concerne il fascicolo probatorio recante il riferimento WK 7948/2023 INIT, il ricorrente rileva la mancanza di attendibilità, precisione o pertinenza di alcuni documenti. Per quanto concerne il fascicolo probatorio WK 857/25 INIT, il ricorrente sostiene che solo i primi quattro documenti lo riguardano direttamente e che essi sono privi di pertinenza e di affidabilità. 151 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 152 In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige, in particolare, che il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste portata individuale per la persona interessata, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (v. sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 38 e giurisprudenza citata). 153 La valutazione del carattere sufficientemente solido della base fattuale adottata dal Consiglio deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui si inseriscono, dato che il Consiglio adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi capitali e il regime combattuto. Inoltre, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Sebbene non sia richiesto che tale autorità produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori inerenti ai motivi addotti, occorre tuttavia che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata (v. sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata). 154 Conformemente a una giurisprudenza costante, per l’attività del giudice dell’Unione vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. A tale riguardo, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta considerando, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato nonché il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v. sentenze del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio, T‑461/16, EU:T:2018:316, punto 107 e giurisprudenza citata, e del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 95 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 155 A tale riguardo, occorre altresì rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove, il Tribunale ha il diritto di ponderare le prove e di attribuire ad una categoria di prove un peso determinante, ma anche di attribuire ad altre prove un’efficacia probatoria limitata o di non attribuire loro alcuna efficacia probatoria, rispettando le norme applicabili in materia di produzione e di onere della prova (v. sentenza del 15 gennaio 2026, Anbouba/Consiglio, C‑494/24 P, non pubblicata, EU:C:2026:9, punto 55 e giurisprudenza citata). 156 In assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, come rapporti, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione simili (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 115 e giurisprudenza citata). 157 Peraltro, le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di dette misure, procedere a una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale nell’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 67 e giurisprudenza citata). 158 Ne consegue che, per giustificare il mantenimento del nome di una persona in un elenco delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome di tale persona in detto elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento rimangano inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti. Detto contesto comprende non soltanto la situazione del paese rispetto al quale è istituito il sistema di misure restrittive di cui trattasi, ma anche la situazione particolare della persona interessata. Parimenti, il mantenimento del nome di tale persona in detto elenco è giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non sarebbero stati raggiunti (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 169 e giurisprudenza citata). 159 Di conseguenza, il Consiglio può decidere di mantenere negli elenchi controversi i nomi delle persone interessate, conservando i motivi relativi a fatti passati e valutati in precedenti decisioni che li riguardavano, a condizione che ciò continui ad essere giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non siano stati raggiunti (v., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2023, Mutondo/Consiglio, T‑94/22, non pubblicata, EU:T:2023:120, punto 50 e giurisprudenza citata). 160 È alla luce di tali principi giurisprudenziali che saranno analizzati gli argomenti dedotti dal ricorrente in relazione agli atti impugnati, al fine di verificare se il Consiglio sia incorso in un errore di valutazione decidendo di mantenere il suo nome negli elenchi controversi. 161 L’esposizione dei motivi contenuta negli atti impugnati (v. punti 24 e 27 supra ) indica che il ricorrente è un imprenditore di spicco che opera in Russia, il che corrisponde alla prima parte del criterio g) modificato, nonché un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, il che corrisponde alla terza parte del criterio g) modificato. 162 Poiché i motivi di mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sono rimasti inalterati, non occorre operare una distinzione tra, da un lato, gli atti del marzo 2025 e, dall’altro, gli atti del settembre 2025, dal momento che la verifica delle informazioni presentate nell’esposizione dei motivi nonché negli elementi di prova contenuti nei diversi fascicoli probatori verte, in sostanza, sulle stesse circostanze di fatto. 163 Occorre esaminare separatamente gli argomenti del ricorrente diretti a contestare l’applicazione nei suoi confronti della prima e della terza parte del criterio g) modificato. – Sull’applicazione al ricorrente della prima parte del criterio g) modificato 164 In sostanza, il ricorrente contesta al Consiglio di essere incorso in un errore di valutazione nel ritenere che egli sia un imprenditore «di spicco» e che «oper[i] in Russia» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato. A tale riguardo, egli sottolinea di non trovarsi in una relazione di interdipendenza con il governo russo e di non avere alcuna influenza su quest’ultimo. Del resto, il Consiglio non fornirebbe alcun elemento che consenta di concludere per il criterio dell’influenza per quanto lo riguarda. 165 Nel caso di specie, occorre osservare che il motivo addotto nei confronti del ricorrente che si ricollega alla prima parte del criterio g) modificato riguarda il fatto che, essendo egli un importante azionista della Evraz, che è uno dei principali contribuenti della Russia, egli è considerato un imprenditore di spicco che opera in Russia. 166 Come ricordato al precedente punto 80, la nozione di «imprenditori di spicco», ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, riguarda l’importanza di tali imprenditori alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale o delle loro funzioni, dell’importanza della loro attività economica, della vastità dei loro possedimenti di capitali o dei loro investimenti, delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano tali funzioni o ancora di qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente. 167 Inoltre, come indicato al precedente punto 81, il nome di un imprenditore di spicco può essere inserito o mantenuto negli elenchi controversi in conseguenza dell’esercizio di un’attività in Russia, indipendentemente dal settore di tale attività. 168 Orbene, indipendentemente dalla precisione e dalla pertinenza di taluni elementi di prova contestati dal ricorrente, risulta dal fascicolo di causa ed è pacifico tra le parti che l’interessato detiene il 28,64% del capitale della Evraz. Sebbene il ricorrente sostenga che una siffatta partecipazione non conduce ad alcun potere di determinazione delle operazioni della Evraz o di controllo di quest’ultima, occorre rilevare non solo che egli è uno dei suoi azionisti più importanti, dato che vi sono soltanto altri tre azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5%, ma anche che, tenuto conto della sua partecipazione, ne è il principale azionista. Tale partecipazione gli conferisce, infatti, la percentuale più elevata dei diritti di voto tra i quattro principali azionisti, tra cui lui stesso, che detengono collettivamente il 61,54% di tali diritti, mentre il resto del capitale sociale è flottante. 169 Dal fascicolo di causa risulta altresì che il ricorrente, al pari degli altri tre azionisti summenzionati, ha il diritto di esercitare il controllo sulla nomina degli amministratori, sul pagamento dei dividendi, sulla nomina degli alti dirigenti e su altre decisioni strategiche della società. A tale riguardo, occorre osservare che il consiglio di amministrazione della Evraz è composto da undici membri, di cui sei amministratori senza incarichi esecutivi indipendenti, e che il ricorrente ha il diritto di nominare, da solo, fino a tre amministratori. La circostanza che tale diritto, come sostiene il ricorrente, non sia stato esercitato dal 2006 – circostanza di cui, peraltro, quest’ultimo non ha fornito la prova – non può mettere in discussione il fatto che i suddetti poteri gli spettino in quanto principale azionista della Evraz. 170 In ogni caso, anche se, come sostiene il ricorrente, la sua partecipazione minoritaria quale semplice investitore nella Evraz non gli consentiva di esercitare alcuna vera forma di controllo su quest’ultima, essa resterebbe nondimeno significativa ai fini della qualificazione del ricorrente come imprenditore di spicco ai sensi del criterio g) modificato, tenuto conto, in particolare, dell’entità di tale partecipazione, che risale a diversi anni addietro, e del fatto che essa riguarda la società madre di uno dei principali gruppi russi nel settore siderurgico e minerario (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 151, e del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punti 117 e 118). Peraltro, dal fascicolo di causa risulta che il ricorrente è anche azionista della società russa NN, che è uno dei maggiori produttori mondiali di palladio e un attore importante del settore minerario per il nichel raffinato, il che corrobora, indipendentemente dall’esatta portata del controllo che la sua partecipazione azionaria gli consente di esercitare, il suo status di imprenditore. 171 Orbene, a tale riguardo, la Corte ha precisato che l’influenza di un imprenditore può essere dimostrata, in particolare, mediante diversi criteri economici a seconda delle circostanze del caso di specie. Pertanto, l’importanza economica della società per la quale un imprenditore esercita la sua attività costituisce un elemento pertinente per determinare, unitamente ad altri elementi, se tale imprenditore sia un imprenditore «di spicco», ai sensi del criterio g) iniziale, vale a dire, come indicato al precedente punto 80, se il medesimo abbia un’importanza significativa nel settore economico interessato (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 195). 172 Per quanto riguarda, più in particolare, il carattere «di spicco» del ricorrente, occorre precisare che il criterio g) modificato non comporta per il Consiglio l’obbligo di dimostrare l’esistenza di legami o di una relazione di interdipendenza tra il ricorrente e il governo russo (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2025, Melnichenko/Consiglio, T‑1114/23, non pubblicata, EU:T:2025:1111, punto 117). 173 Quanto all’argomento del ricorrente diretto a contestare il fatto che egli «oper[i] in Russia» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, essendo azionista di una società di diritto del [OSCURATO:PERSONA] che realizza due terzi del suo fatturato al di fuori della Russia, è sufficiente rilevare, al pari del Consiglio, che dal prospetto riguardante la Evraz versato nel fascicolo di causa risulta che l’attività essenziale di quest’ultima verte sulla fabbricazione di prodotti in acciaio e di carbone da coke. Secondo tale prospetto, la componente relativa all’acciaio della Evraz si concentra principalmente sulla produzione di acciaio in Russia, destinata, in particolare, all’infrastruttura nazionale e al settore dell’edilizia, in quanto il mercato russo ha rappresentato, nel 2018, il 46% delle sue vendite, mentre la componente relativa al carbone, oltre alla fornitura di materie prime necessarie alle sue acciaierie, fornisce anche carbone da coke, in particolare a tutti i principali produttori russi di tale carbone e di acciaio. Da detto prospetto risulta altresì che, nel 2018, la Evraz è stata il quarto produttore di acciaio grezzo per volume in Russia e il primo produttore in termini di volume di «prodotti lunghi» per le industrie dell’edilizia e delle ferrovie in Russia e nella Comunità degli Stati indipendenti (CSI). Infine, dal documento n. 3 del fascicolo WK 7948/2023 INIT menzionato al precedente punto 150, datato 5 maggio 2022, risulta che la Evraz produceva il 28% di tutte le ruote ferroviarie russe e il 97% delle rotaie in Russia. 174 Inoltre, il ricorrente non può utilmente sostenere che la sua partecipazione nella Evraz non costituisce un’attività esercitata in Russia, dal momento che egli stesso riconosce che un terzo delle attività di tale società è realizzato in detto paese. Tenuto conto delle attività della Evraz nei settori dell’acciaio e del carbone da coke in Russia, il Consiglio ha correttamente considerato il ricorrente come un imprenditore che opera in tale paese, tramite la succitata società. Per di più, ammettere che una società che esercita importanti attività in Russia sfugga a tale qualificazione per il solo motivo che essa è stabilita o attiva anche all’estero equivarrebbe a consentire un’elusione agevole delle misure restrittive di cui trattasi. 175 Per quanto riguarda l’allegazione secondo cui il ricorrente si troverebbe nell’impossibilità di eseguire i diritti derivanti dalla sua partecipazione azionaria nella Evraz e, di conseguenza, di disfarsi, se del caso, di tale partecipazione, dal momento che non potrebbe ottenere un attestato della sua qualità di azionista di quest’ultima, occorre rilevare che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare, da un lato, di aver intrapreso direttamente iniziative presso enti che considera qualificati ai fini del rilascio di siffatti certificati, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), o presso l’Office of [OSCURATO:PERSONA] (OFSI, ufficio incaricato dell’attuazione delle sanzioni pecuniarie) del Tesoro del [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, che la Evraz – la quale, secondo il ricorrente, sarebbe l’unica in grado di ottenere siffatti attestati – avrebbe ricevuto un rifiuto formale da parte dei suddetti enti. Peraltro, in risposta ad un quesito del Tribunale, il ricorrente non è stato in grado di precisare se decisioni adottate da uno degli enti summenzionati, contenenti il rifiuto di attestare la sua qualità di azionista della Evraz, cosicché egli si troverebbe nell’impossibilità di disporre delle sue azioni, possano essere contestate dinanzi a un qualsiasi giudice del [OSCURATO:PERSONA]. 176 In tali circostanze, il Consiglio non è incorso in errori di valutazione nel ritenere che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, il ricorrente rimanesse un imprenditore di spicco che operava in Russia, a causa, in particolare, del suo status professionale, dell’importanza delle sue attività economiche, della vastità dei suoi possedimenti di capitali all’interno della Evraz e, più in particolare, della sua qualità di principale azionista, ancorché minoritario, di quest’ultima, nonché dell’importanza economica di tale società e della NN, tramite le quali egli opera in Russia. – Sull’applicazione al ricorrente della terza parte del criterio g) modificato 177 Secondo il ricorrente, le sue partecipazioni azionarie in seno alla Evraz e alla NN non sono tali da dimostrare che egli è attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. 178 A tale riguardo, occorre constatare che, secondo la sua stessa formulazione, la terza parte del criterio g) modificato utilizza la nozione di «imprenditori» in correlazione con l’esercizio di un’«[attività] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», senza ulteriori condizioni riguardanti un collegamento, diretto o indiretto, con detto governo. La finalità perseguita da detta parte è, infatti, quella di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e politiche di destabilizzazione dell’Ucraina nonché all’aggressione militare di tale paese (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 46 e giurisprudenza citata). 179 Come rilevato al precedente punto 119, esiste un collegamento logico tra il fatto di rivolgersi a imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, da un lato, e l’obiettivo delle misure restrittive nel caso di specie, che è quello di aumentare la pressione sulla Federazione russa nonché il costo delle azioni di quest’ultima volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, dall’altro. 180 Quanto alla nozione di «settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», si deve rilevare che è vero che né la decisione 2014/145, come modificata, né il regolamento n. 269/2014, come modificato, definiscono la nozione di «notevole fonte di reddito». Tuttavia, come ricordato al precedente punto 117, l’uso dell’aggettivo «notevole» implica che tale fonte di reddito debba essere significativa e quindi non trascurabile. 181 Nel caso di specie, dall’esposizione dei motivi degli atti impugnati (v. punto 24 supra ) risulta che il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, ai sensi della terza parte del criterio g) modificato, si basa sulle circostanze secondo le quali il ricorrente è uno dei principali azionisti della Evraz, che è uno dei principali contribuenti della Russia, nonché un azionista della società russa NN, che è uno dei maggiori produttori mondiali di palladio e un’importante società di nichel raffinato nel settore minerario, e che egli è quindi attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. 182 Come precisato ai precedenti punti da 166 a 176, il Consiglio non è incorso in alcun errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente fosse un imprenditore di spicco che opera in Russia, in quanto, alla luce della struttura azionaria della Evraz, ne era uno dei principali azionisti. Lo stesso vale necessariamente per quanto riguarda la qualificazione del ricorrente come «imprenditore» ai sensi della terza parte del criterio g) modificato. Infatti, la circostanza che, da un lato, non sia né l’azionista di maggioranza della Evraz, né un amministratore di tale società, né una persona autorizzata ad agire per conto della stessa e, dall’altro, che egli abbia solo un ruolo trascurabile nella NN non ha alcuna influenza al riguardo. 183 In relazione, in particolare, alla partecipazione azionaria del ricorrente nella NN, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che, anche supponendo che essa sia effettivamente del 2,5%, ciò non può mettere in discussione l’applicazione del criterio g) modificato alla sua situazione, tenuto conto, in particolare, della potenza mondiale di tale società, alla luce della giurisprudenza menzionata al precedente punto 171. Del resto, il riferimento esplicito operato dal Consiglio, nell’esposizione dei motivi che giustificano il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi mediante gli atti del marzo 2025 (v. punto 24 supra ), a detta partecipazione mira solo a corroborare la qualificazione di quest’ultimo come imprenditore, che si basa principalmente sul suo status di azionista della Evraz. 184 Quanto all’argomento del ricorrente relativo al fatto che il suo patrimonio è stato investito in gran parte al di fuori della Russia, esso deve essere respinto in quanto inoperante, dal momento che non mette in discussione la sua qualifica di imprenditore ai sensi della terza parte del criterio g) modificato, in quanto egli è, in particolare, l’azionista più importante della Evraz. 185 Per quanto concerne la questione se il settore minerario e, più in particolare, il settore siderurgico e del carbone, in cui il ricorrente è attivo, in particolare tramite la Evraz, costituisca una «notevole fonte di reddito per il governo russo», occorre ricordare che, come precisato al precedente punto 173, tale società è tra i più importanti produttori di acciaio grezzo in termini di volume in Russia. 186 Al riguardo, risulta, in particolare, dal documento n. 8 del fascicolo WK 5142/2023 ADD1 REV1 menzionato al precedente punto 150, che è un estratto di un articolo pubblicato sul sito Internet del giornale [OSCURATO:PERSONA] , datato 22 maggio 2023, che le esportazioni russe di carbone via mare sono aumentate di oltre il 20% all’inizio del 2023 rispetto allo stesso periodo per il 2022 e che, secondo il Ministero russo dell’Energia, le esportazioni russe di carbone ammontavano nel 2022 a più di 221 milioni di tonnellate. Il ricorrente non contesta tali dati. 187 Del resto, è stato dichiarato che il settore siderurgico e minerario costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo e che il settore del carbone, a causa delle modalità di estrazione di tale roccia, rientrava nel settore minerario (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punti 120 e 121 e giurisprudenza citata). 188 Tale carattere sostanziale è altresì corroborato dalla relazione annuale della Evraz per il 2021, la quale indica che le attività siderurgiche hanno generato 12,5 miliardi di dollari statunitensi (USD) (circa EUR 10,8 miliardi), tenendo conto anche dei redditi di tale settore nella regione dell’America del Nord (corrispondenti a USD 2,3 miliardi, ossia circa EUR 2 miliardi). Più precisamente, benché la Evraz eserciti le sue attività in diversi settori dell’economia russa, i redditi, per la sola siderurgia, che in Russia sono aumentati del 48,3% tra il 2020 e il 2021, rappresentano il 66,3% dei suoi redditi totali. 189 Il Consiglio ha quindi sufficientemente dimostrato che il settore siderurgico e minerario, nel quale è attivo, in particolare, il ricorrente, tramite la Evraz, costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo. 190 Ne consegue che, per quanto riguarda le attività del ricorrente in relazione alla Evraz e anche alla NN, il Consiglio ha fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a evidenziare che il ricorrente era un imprenditore attivo in un settore economico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, ai sensi della terza parte del criterio g) modificato. 191 Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente soddisfacesse le condizioni di applicazione della prima e della terza parte del criterio g) modificato alla data rispettiva di adozione degli atti impugnati. Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità 192 Il ricorrente sostiene che gli atti impugnati non presentano la natura temporanea essenziale per la loro proporzionalità. In particolare, poiché il Consiglio, al momento dell’adozione degli atti impugnati, non ha tenuto conto della situazione inestricabile e senza precedenti in cui si sarebbe trovato il ricorrente a causa dell’impossibilità materiale di disporre e, se del caso, di cedere i suoi titoli nella Evraz, avrebbe commesso una violazione del principio di proporzionalità nonché del carattere provvisorio delle misure restrittive. 193 Secondo il ricorrente, le misure restrittive di cui trattasi sono imposte al fine di indurre la persona interessata a modificare il suo comportamento per non soddisfare più i criteri di designazione, il che sarebbe oggettivamente impossibile nella sua situazione. Pertanto, la proroga delle misure restrittive di cui trattasi nei suoi confronti non sarebbe idonea a conseguire l’obiettivo dichiarato, dal momento che esse riguarderebbero un cambiamento che l’interessato è strutturalmente incapace di attuare, cosicché esse sarebbero inappropriate e, pertanto, sproporzionate, dato che esse produrrebbero inoltre una sorta di effetto di immobilizzazione permanente. 194 Anche supponendo che la sua partecipazione nella Evraz sia sufficiente a giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, il ricorrente afferma che la combinazione delle misure restrittive di cui trattasi con quelle adottate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Evraz, nonché il rifiuto di intervenire da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], gli impedirebbero di essere iscritto nel registro degli azionisti, di provare la proprietà dei suoi titoli e, di conseguenza, di procedere, se del caso, alla loro cessione. 195 Secondo il ricorrente, è l’applicazione cumulativa del diritto del [OSCURATO:PERSONA] e del diritto dell’Unione a rendere impossibile la vendita delle sue quote e, anche qualora tale impossibilità derivasse esclusivamente dal diritto del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio sarebbe comunque tenuto a prenderla in considerazione nell’ambito dell’applicazione e del riesame delle misure restrittive di cui trattasi. 196 In ogni caso, anche se fosse in grado di espletare autonomamente tutte le formalità preliminari necessarie per vendere le proprie azioni, il ricorrente dovrebbe successivamente ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti per procedere alla loro vendita. A tale proposito, egli afferma, da un lato, che la mancata risposta dell’OFSI alla Evraz dimostra la riluttanza di quest’ultimo ad autorizzare la vendita e, dall’altro, che, per ottenere l’autorizzazione a cedere la sua partecipazione nella Evraz, egli non potrebbe beneficiare della possibilità offerta dall’articolo 6 ter , paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, per ragioni tanto temporali quanto geografiche. 197 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 198 In via preliminare, occorre rilevare che, alla luce degli argomenti del ricorrente nel caso di specie, spetta al giudice dell’Unione controllare non già l’esercizio di un ampio potere discrezionale del Consiglio quando prevede un regime di misure restrittive, come quelle di cui trattasi, che implica da parte di quest’ultimo scelte, in particolare, di natura politica e nell’ambito del quale esso è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi, ma piuttosto l’applicazione concreta di un criterio di designazione alla situazione individuale del ricorrente. In tali circostanze, il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale è quindi un controllo completo. 199 Il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione e che è ripreso all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 229 e giurisprudenza citata). Qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve quindi ricorrere a quella meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. 200 Il Tribunale ha già dichiarato più volte che dette misure, imposte alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi il cui nome figura negli elenchi controversi, da un lato, erano, in quanto tali, appropriate e necessarie alla luce dell’importanza fondamentale degli obiettivi che perseguivano e, dall’altro, non causavano conseguenze negative sproporzionate per tali persone, entità e organismi, cosicché esse erano conformi al principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punti da 198 a 200 e 202). 201 Alla luce degli argomenti specifici dedotti dal ricorrente, il presente motivo di ricorso può essere suddiviso in due parti. La prima parte verte, in sostanza, sull’inadeguatezza delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti del ricorrente, in quanto esse non sarebbero idonee a conseguire l’obiettivo perseguito. La seconda parte verte sul fatto che il Consiglio non avrebbe proceduto ad un riesame periodico effettivo di dette misure. – Sulla prima parte, vertente, in sostanza, sull’inadeguatezza delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti del ricorrente 202 La prima parte si articola intorno a due serie di argomenti. Da un lato, il ricorrente sostiene che le partecipazioni azionarie che hanno giustificato l’adozione degli atti impugnati non gli conferiscono un’influenza effettiva tale da consentirgli di esercitare pressioni sul governo russo. Dall’altro, egli afferma di trovarsi, in ogni caso, nell’impossibilità di cedere le sue azioni nella Evraz, non potendo ottenere i certificati azionari richiesti, il che gli impedisce, in ultima istanza, di modificare la sua situazione. 203 Anzitutto, non si può ritenere che le partecipazioni detenute dal ricorrente nella NN e nella Evraz siano, per loro natura, del tutto irrilevanti. Infatti, dall’analisi effettuata nell’ambito del quarto motivo di ricorso emerge (v. punti da 164 a 191 supra ) che dette partecipazioni non possono essere considerate trascurabili o prive di interesse in relazione alla decisione di mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi. 204 Quanto al carattere inestricabile della sua situazione, il ricorrente afferma, in sostanza, che gli atti impugnati sono inadeguati e sproporzionati, in quanto egli si troverebbe nell’impossibilità materiale di gestire la sua partecipazione azionaria nella Evraz o di vendere le sue azioni, il che renderebbe, in definitiva, impossibile ottenere la cancellazione del suo nome dagli elenchi controversi. Tale impossibilità di cedere la sua partecipazione nella Evraz non risulterebbe unicamente dal diritto del [OSCURATO:PERSONA], ma dall’applicazione cumulativa di tale diritto e del diritto dell’Unione. Più precisamente, a suo avviso, la procedura normalmente richiesta per la registrazione dei titoli a suo nome risulta interrotta sin dall’inizio a causa del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] – incaricata della tenuta del registro degli azionisti fino all’agosto 2022 – di rilasciare i certificati azionari alla [OSCURATO:PERSONA], che era il depositario delle azioni del ricorrente in un conto di intermediazione ( nominee account ), nonché a causa della concomitante assenza di un’autorizzazione dell’OFSI che consentisse alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare tale trasferimento. 205 È giocoforza constatare che le difficoltà invocate dal ricorrente quanto alla possibilità di cedere le sue azioni non derivano dall’adozione degli atti impugnati, ma piuttosto dall’applicazione del diritto societario del [OSCURATO:PERSONA] e dalle misure restrittive adottate dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Evraz. La situazione qualificata come «inestricabile» dal ricorrente deriva, quindi, da fattori che non sono inerenti all’adozione degli atti impugnati. Essa deriva, infatti, da un lato, dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare alla [OSCURATO:PERSONA] i certificati azionari corrispondenti alla partecipazione del ricorrente nella Evraz – formalità preliminare necessaria affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa, se del caso, far iscrivere i titoli a nome del ricorrente nel registro degli azionisti ora tenuto dalla Evraz – e, dall’altro lato, dalla mancata risposta dell’OFSI alla richiesta di una deroga volta ad autorizzare il rilascio dei certificati azionari. 206 È vero che dal fascicolo di causa risulta che la Evraz ha intrapreso iniziative al fine di chiedere una tale autorizzazione, tuttavia, siffatte circostanze non consentono di dimostrare che l’asserita situazione di blocco in cui si troverebbe il ricorrente sia connessa alle misure restrittive di cui trattasi. Inoltre, come sottolinea il Consiglio, il ricorrente non dimostra di aver intrapreso egli stesso iniziative presso le autorità competenti del [OSCURATO:PERSONA] né di aver ricevuto conferma che egli non rispondeva ad alcuna delle eccezioni previste dalla normativa di tale Stato. 207 A tale riguardo, occorre rilevare che il sistema di misure restrittive istituito dall’Unione nei confronti della Federazione russa, relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, è autonomo rispetto a quello di Stati terzi (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 196). Non si può quindi contestare al Consiglio, alla luce, in particolare, della giurisprudenza menzionata al precedente punto 199, di non aver tenuto conto, al momento dell’adozione degli atti impugnati, dell’impatto che la normativa del [OSCURATO:PERSONA] e le sanzioni riguardanti sia il ricorrente sia la Evraz nell’ordinamento giuridico di tale Stato terzo avrebbero potuto avere sul suo status di azionista della medesima. 208 Per di più, nel caso di specie, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare quali misure meno restrittive, ma altrettanto appropriate di quelle di cui trattasi, il Consiglio poteva adottare, dato che le limitazioni alla possibilità di disporre delle sue azioni derivavano dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA], e non dal diritto dell’Unione. 209 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo all’adozione, a partire dal 23 ottobre 2025, di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Evraz, occorre rilevare che esso è inoperante, in quanto gli atti impugnati sono anteriori all’adozione di dette misure. 210 Peraltro, per quanto riguarda il ricorrente in quanto persona fisica, dalla sua stessa argomentazione risulta che l’unico effetto derivante direttamente dalle misure restrittive di cui trattasi sarebbe il fatto che, anche se, ipoteticamente, la [OSCURATO:PERSONA] ottenesse i certificati azionari da parte della [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe possibile procedere al trasferimento di tali titoli nel registro degli azionisti della Evraz, in quanto ciò violerebbe l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145 e l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014. Tuttavia, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che le disposizioni citate dal ricorrente si riferiscono al divieto di messa a disposizione o a favore delle persone sottoposte alle misure restrittive di congelamento dei fondi o delle risorse economiche, mentre esse non vietano alle società europee, come la [OSCURATO:PERSONA], di fornire un semplice certificato di detenzione di azioni. 211 In ogni caso, anche supponendo che la situazione qualificata dal ricorrente come «inestricabile» derivi da un’interferenza tra le misure restrittive imposte dal [OSCURATO:PERSONA] e quelle imposte dall’Unione, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti che consentano di dimostrare l’esistenza di una siffatta impossibilità per lui di cedere le sue partecipazioni nella Evraz, in assenza, in particolare, di documenti essenziali o di rifiuto formali provenienti dagli enti summenzionati. 212 Invero, il ricorrente basa la sua argomentazione principalmente su un parere legale redatto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recanti la data del 31 ottobre 2024 (in prosieguo: il «parere legale»), nonché su uno scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto tra lui e la Evraz nonché tra la Evraz e l’OFSI. Orbene, nessuno di questi elementi è, in quanto tale, idoneo a dimostrare l’esistenza di un rifiuto esplicito e definitivo opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] o dall’OFSI. 213 Inoltre, per quanto riguarda il parere legale, si deve osservare che, alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 154 e come correttamente rilevato dal Consiglio, per valutarne l’efficacia probatoria si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la sua provenienza, le circostanze in cui esso è stato elaborato e il suo destinatario. Nel caso di specie, occorre rilevare che tale parere è stato redatto su richiesta del ricorrente ai fini della sua difesa e che, pertanto, esso ha un’efficacia probatoria limitata (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, Klyuyev/Consiglio, T‑731/15, EU:T:2018:90, punto 124). 214 Peraltro, è giocoforza constatare, al pari del Consiglio, che il parere legale rinvia a diversi documenti che non vi sono allegati. Più in generale, detto parere sviluppa una serie di considerazioni senza che queste ultime siano sistematicamente corroborate da documenti esterni verificabili. A titolo di esempio, al punto 21, sub ii), e al punto 53 di tale parere, si fa riferimento a una lettera della direzione della Evraz relativa allo statuto della società e alla sua compagine azionaria, di cui è riprodotto solo un estratto; al punto 47, ad una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante un asserito trasferimento di azioni avvenuto il 1º marzo 2022, senza che sia prodotto il documento integrale; al punto 51, al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di accettare un meccanismo di nuova registrazione delle azioni, senza che siano allegate le relative comunicazioni. Siffatte omissioni indeboliscono l’efficacia probatoria del parere legale, in particolare quando si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non accetterebbe alcuna istruzione di voto, neppure da parte di una persona autorizzata o del suo cliente, in seno alla Evraz (punto 67 del parere legale) o che la situazione del ricorrente risulterebbe congiuntamente dalle misure restrittive imposte dal [OSCURATO:PERSONA] e da quelle di cui trattasi (punto 72 del parere legale), dal momento che non è possibile verificare con precisione su quali elementi concreti si fondano tali affermazioni. 215 Quanto agli scambi di messaggi di posta elettronica tra il ricorrente e la Evraz, nonché tra la Evraz e l’OFSI, se è vero che essi attestano tutt’al più iniziative intraprese e richieste di informazioni rimaste senza risposta formale, essi non consentono tuttavia né di attestare l’esistenza di un rifiuto esplicito e definitivo di cui il Consiglio avrebbe dovuto tener conto al fine di rispettare il principio di proporzionalità né di dimostrare che non sarebbe stata ipotizzabile alcuna soluzione giuridica alternativa. 216 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre respingere la prima parte del quinto motivo di ricorso. – Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe proceduto ad un riesame periodico effettivo delle misure restrittive di cui trattasi 217 Per quanto riguarda la seconda parte, occorre ricordare, in via preliminare, che, come risulta dai precedenti punti 157 e 158, le misure restrittive di cui trattasi hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo perseguito. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di tali misure, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di siffatte misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate negli elenchi controversi o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 168 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 36 e giurisprudenza citata). 218 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che il Consiglio ha proceduto al riesame richiesto e ha ritenuto, senza incorrere in errori di valutazione, che le circostanze pertinenti non si fossero evolute in modo da mettere in discussione la fondatezza del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi. In particolare, né il contesto generale che ha giustificato l’adozione delle misure restrittive di cui trattasi né la situazione particolare del ricorrente hanno subito un’evoluzione tale da rendere obsoleti gli elementi di prova inizialmente presi in considerazione. 219 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve ricordare che la finalità perseguita dalle misure restrittive di cui trattasi non è quella di indurre le persone interessate da queste ultime a modificare il loro comportamento, bensì, come indicato al precedente punto 109, di aumentare la pressione sul governo russo nonché i costi delle azioni di quest’ultimo volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, affinché detto governo ponga fine alle sue azioni e politiche di destabilizzazione dell’Ucraina nonché all’aggressione militare di tale paese. 220 In tale contesto, la circostanza dedotta dal ricorrente relativa alla difficoltà, se non addirittura all’impossibilità pratica, di modificare la sua situazione individuale, quand’anche accertata, non può, in quanto tale, mettere in discussione il carattere temporaneo e soggetto a riesame delle misure restrittive di cui trattasi né dimostrare l’assenza di un riesame effettivo da parte del Consiglio nel caso di specie. 221 Infine, il ricorrente non indica quali misure diverse da quelle di cui trattasi, meno restrittive, ma altrettanto appropriate, avrebbero consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti. In ogni caso, altre misure meno restrittive, quali un sistema di autorizzazione preventiva o un obbligo di giustificazione ex post dell’uso dei fondi erogati, non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti, vale a dire l’esercizio di una pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina, in particolare in relazione alla possibilità di eludere le restrizioni imposte (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2023, Khudaverdyan/Consiglio, T‑335/22, non pubblicata, EU:T:2023:500, punto 146, e dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 236). 222 Ne consegue che l’asserito carattere sproporzionato degli atti impugnati non è dimostrato, cosicché il quinto motivo di ricorso deve essere integralmente respinto. Sul sesto motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente derivanti dal suo status di cittadino dell’Unione 223 In primo luogo, in via principale, il ricorrente, il quale ha, tra l’altro, la cittadinanza portoghese, sostiene che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 è illegittimo, in quanto impone a cittadini dell’Unione, indipendentemente dal loro comportamento personale, un divieto di ingresso e di transito nel territorio degli Stati membri diversi da quello della loro cittadinanza . 224 Le limitazioni alla libertà di circolazione previste dal diritto primario e dall’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77), dovrebbero essere intese in senso restrittivo, cosicché potrebbero essere giustificate solo da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e dovrebbero essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del cittadino dell’Unione. 225 Secondo il ricorrente, anche se il giudice dell’Unione ha ammesso, nell’ambito della PESC, restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione in situazioni fondate su un comportamento personale o su uno stretto legame con il regime oggetto delle misure restrittive, la sua situazione è diversa, in quanto il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi si basa unicamente sul criterio g) modificato. Non gli sarebbe quindi imputabile alcun comportamento personale e non potrebbe essere dimostrato alcun legame individuale con la situazione combattuta. In siffatte circostanze, una restrizione basata su una logica di prevenzione generale trasformerebbe il cittadino dell’Unione in un semplice strumento di pressione politica. 226 Inoltre, l’articolo 1 della decisione 2014/145 violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto limita sistematicamente la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione designati, senza prevedere deroghe che tengano conto del loro status specifico, del loro luogo di residenza effettiva o dei loro legami con altri Stati membri. L’assenza di deroghe specifiche per i cittadini dell’Unione comporterebbe quindi una restrizione particolarmente ampia, che copre il territorio di 26 Stati membri su 27, e ciò per una durata potenzialmente indeterminata. In ogni caso, le deroghe esistenti non funzionerebbero nella pratica, come dimostrerebbe il rifiuto delle autorità lussemburghesi di autorizzare l’ingresso del ricorrente nel loro territorio in occasione dell’udienza dinanzi al Tribunale nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑1105/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2025:839). 227 In secondo luogo, il ricorrente sostiene, in subordine, che, se il Tribunale dovesse giudicare che l’articolo 1 della decisione 2014/145, come modificata, non è illegittimo, esso dovrebbe riconoscere che l’applicazione concreta di tale disposizione alla sua situazione viola l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché il principio di proporzionalità. A suo avviso, non è dimostrato in che modo il divieto di circolazione nel territorio degli Stati membri diversi da quello della sua cittadinanza contribuirebbe ad esercitare pressioni sul governo russo. Egli sottolinea altresì il carattere particolarmente grave e non temporaneo del pregiudizio arrecato ai suoi diritti di circolazione e di soggiorno, tenuto conto della durata complessiva del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi e della sua incapacità di modificare la sua situazione al fine di ottenere la revoca delle misure restrittive che lo riguardano. 228 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 229 Occorre esaminare l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 73 a 76. 230 Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, si esercita, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della stessa, alle condizioni e nei limiti definiti dai Trattati. Come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta, il diritto sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA]. La portata di tale diritto è esplicitata all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA]. 231 Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la libertà di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si esercita fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Detta riserva, formulata nella seconda locuzione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale fa riferimento ai Trattati, al plurale, include parimenti il Trattato UE e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Ne consegue che limitazioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione, sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta possono essere previste dalle decisioni rientranti nella PESC e adottate sulla base dell’articolo 29 TUE (v. sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 180 e giurisprudenza citata). 232 A tale riguardo, occorre rilevare che, nel settore della PESC, il Consiglio può, sulla base dell’articolo 29 TUE, redatto in termini ampi, adottare decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, posizione che può includere misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali. 233 In tale contesto, il Consiglio è destinato a definire, o addirittura a precisare, l’oggetto delle misure restrittive che l’Unione adotta nel settore della PESC. A tal fine, esso delibera all’unanimità e dispone di un ampio potere discrezionale, che si spiega con l’ampia portata degli scopi e degli obiettivi perseguiti dall’Unione in tale settore, quali enunciati all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 21 TUE, nonché dalle disposizioni specifiche che disciplinano la PESC, in particolare gli articoli 23 e 24 TUE (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punti 269 e 270 e giurisprudenza citata). 234 Ne consegue che, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all’articolo 21 TUE, il Consiglio è, in linea di principio, competente, sulla base dell’articolo 29 TUE, ad adottare misure restrittive aventi l’effetto di limitare, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il diritto di libera circolazione e di soggiorno delle persone fisiche, quand’anche esse siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione e, pertanto, cittadini dell’Unione, nel territorio degli Stati membri e di imporre a questi ultimi di far rispettare siffatte limitazioni, per motivi diversi da quelli previsti dalla direttiva 2004/38 (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 181), qualora tali persone rispondano a criteri che fanno emergere un collegamento oggettivo tra la categoria cui appartengono e il paese terzo sul quale l’Unione intende così esercitare pressioni (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 273). 235 Orbene, le misure restrittive di cui trattasi mirano a esercitare pressioni sulle autorità russe, affinché queste pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina. Infatti, come ricordato al precedente punto 109, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 182 e giurisprudenza citata). 236 Tuttavia, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, il che implica che esse devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate. Lo stesso vale per i diritti riconosciuti dalla Carta per i quali i Trattati prevedono disposizioni. Ne consegue che le limitazioni all’esercizio del diritto sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta previste nell’ambito dell’attuazione della PESC devono soddisfare dette condizioni (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 183). 237 In considerazione di quanto precede, si deve constatare che l’argomento del ricorrente vertente sull’assenza di comportamento personale si basa su una premessa errata, in quanto traspone alle misure restrittive adottate nell’ambito della PESC le condizioni previste all’articolo 27 della direttiva 2004/38. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dalla sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio (T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punti da 195 a 199), risulta che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non è incondizionato e che deve essere operata una chiara distinzione tra le limitazioni e le condizioni riguardanti il diritto alla libera circolazione nell’Unione dei suoi cittadini che possono derivare da atti rientranti nella PESC e quelle che possono essere applicate dagli Stati membri, nel rispetto di detto articolo 27 della direttiva 2004/38, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Invero, conformemente all’articolo 40 TUE, le competenze dell’Unione a titolo della PESC e quelle esercitate sulla base di altre disposizioni del Trattato FUE hanno ciascuna il proprio ambito di applicazione e perseguono obiettivi distinti, cosicché le limitazioni o le condizioni previste dalla direttiva 2004/38, che si rivolgono agli Stati membri, non possono in alcun modo vincolare il Consiglio nell’ambito della PESC. 238 In tali circostanze, spetta al Tribunale verificare se le limitazioni del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri derivanti dalle decisioni 2025/528 e 2025/1895 soddisfino le condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 239 Si deve necessariamente constatare che tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie. 240 In primo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio di un diritto fondamentale devono essere «previste dalla legge», il che implica che la base giuridica che consente l’ingerenza in detto diritto debba definire essa stessa, in modo chiaro e preciso, la portata della limitazione al suo esercizio (v. sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 211 e giurisprudenza citata), occorre rilevare che dette limitazioni al diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri sono enunciate in un atto avente, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e presentano una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia l’articolo 29 TUE (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 184). 241 Le limitazioni all’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, la cui violazione è asserita dal ricorrente, sono definite in modo chiaro e preciso dalla stessa decisione 2014/145. Invero, siffatte misure restrittive possono essere adottate solo nei confronti di categorie di persone che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1 e 2 della decisione 2014/145, di cui fa parte il criterio g) modificato. Inoltre, l’articolo 1, paragrafi da 2 a 4, 6 e 6 bis della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, precisa i casi in cui una persona può beneficiare di una deroga alla misura di divieto d’ingresso e di transito nel territorio dell’Unione cui è sottoposta. 242 In tali circostanze, si deve concludere che le misure restrittive che gli atti impugnati comportano per il ricorrente sono previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta. 243 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se le limitazioni di cui al precedente punto 240 rispettino il «contenuto essenziale» del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre fare riferimento alla natura e alla portata delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 153). 244 Anzitutto, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, dette limitazioni rispettano il principio di diritto internazionale secondo cui uno Stato non può negare ai propri cittadini il diritto di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi. Ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, poi, gli elenchi controversi sono oggetto di riesame periodico affinché i nominativi delle persone che non soddisfano più i criteri di designazione siano cancellati. Inoltre, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, di detta decisione, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l’ingresso delle persone interessate nel loro territorio, in particolare per ragioni umanitarie urgenti. Infine, dette limitazioni non mettono in discussione il diritto garantito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta in quanto tale, poiché il loro effetto è di sospendere temporaneamente, in condizioni specifiche e in ragione della situazione individuale delle persone interessate, il loro diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, ove dette condizioni continuino ad essere soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 186). Risulta, in particolare, dall’obbligo di riesame periodico delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente che, contrariamente a quanto egli sostiene, gli atti impugnati non hanno né per oggetto né per effetto di privarlo dei diritti connessi alla sua cittadinanza dell’Unione né di pregiudicarne in modo permanente la portata. 245 In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato delle limitazioni, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, come indicato al precedente punto 199, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi. Pertanto, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 168 e giurisprudenza citata). 246 A tale riguardo, occorre rinviare alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 91 a 105, relative alla legittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte, nonché alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 198 a 222, nell’ambito dell’esame del quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. Invero, nella parte in cui riguarda tale aspetto, il presente motivo si confonde, in sostanza, con le censure sollevate nell’ambito del quinto motivo di ricorso e risulta, pertanto, assorbito da queste ultime. 247 Per quanto concerne il carattere appropriato delle limitazioni del diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre rilevare che esse sono idonee a conseguire l’obiettivo di interesse generale volto ad esercitare pressioni sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, in quanto contribuiscono alla sua realizzazione. 248 Per quanto concerne il carattere necessario di tali limitazioni, si deve constatare che il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il Consiglio potesse prendere in considerazione l’adozione di misure meno restrittive, ma altrettanto appropriate di quelle da esso adottate. Peraltro, l’applicazione delle misure restrittive di cui trattasi è contornata da un regime di deroghe previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/145, come modificata, che autorizza gli Stati membri a derogare alle misure stabilite dal paragrafo 1 del medesimo articolo, segnatamente quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 187). 249 Relativamente alla censura vertente sull’asserita inadeguatezza del regime derogatorio, in quanto l’articolo 1 della decisione 2014/145, come modificata, non prevederebbe deroghe che tengano conto dello status particolare dei cittadini dell’Unione, da un lato, occorre rilevare che tale decisione prevede espressamente varie eccezioni alle restrizioni all’ingresso e al transito, tra le quali figura quella secondo cui uno Stato membro non è obbligato a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio. Dall’altro lato, dalla giurisprudenza risulta che il Consiglio dispone, nel settore della PESC, di un ampio potere discrezionale sia per determinare la portata delle misure restrittive sia per definire le deroghe di cui esse sono contornate, fatta salva l’osservanza dei requisiti derivanti dall’articolo 52 della Carta, il cui rispetto è già stato constatato ai precedenti punti da 239 a 248. 250 In quarto luogo, le misure restrittive di cui trattasi, che mirano a esercitare pressioni sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, rispondono a un obiettivo di interesse generale, che rientra tra quelli di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, tanto fondamentale per la comunità internazionale quanto quello di aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Federazione russa per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e di promuovere una soluzione pacifica della crisi (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 147, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 198 e giurisprudenza citata). 251 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che le limitazioni al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri rispettano le condizioni previste dai Trattati. Pertanto, l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente deve essere respinta. 252 Per quanto riguarda gli argomenti, dedotti in subordine dal ricorrente, relativi alla proporzionalità delle limitazioni apportate al suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, si deve ritenere che, nonostante le conseguenze negative che derivano per lui dall’applicazione delle misure restrittive di cui trattasi e tenuto conto dell’importanza degli obiettivi perseguiti da tali misure, dette limitazioni non sono sproporzionate (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2025, Timchenko/Consiglio, T‑297/23, EU:T:2025:352, punto 190 e giurisprudenza citata). 253 Anzitutto, l’argomento del ricorrente secondo cui le limitazioni apportate al suo diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri non hanno carattere temporaneo non può essere accolto. Infatti, come ricordato al precedente punto 244, gli elenchi controversi sono oggetto di un riesame periodico. Inoltre, tali limitazioni non sono idonee a mettere in discussione il diritto del ricorrente in quanto tale, dal momento che esse hanno unicamente l’effetto di sospenderne temporaneamente l’esercizio, in circostanze particolari e alla luce della sua situazione individuale, purché continuino a sussistere le condizioni che giustificano il loro mantenimento. Al riguardo, il fatto che le misure siano state rinnovate più volte nei suoi confronti dimostra soltanto che si è ritenuto, al momento dell’adozione di ciascuno degli atti di mantenimento successivi, che egli continuasse a soddisfare le condizioni previste dal criterio g) modificato. 254 Per quanto riguarda, poi, il rifiuto delle autorità lussemburghesi di autorizzare l’ingresso del ricorrente nel loro territorio in occasione di un’udienza che lo riguardava dinanzi al Tribunale (v. punto 226 supra ), da un lato, si deve ricordare che qualsiasi decisione relativa all’ingresso nel loro territorio delle persone fisiche sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi spetta agli Stati membri e non può, in quanto tale, inficiare la legittimità degli atti impugnati. Dall’altro lato, solo i giudici nazionali competenti possono controllare la validità delle misure nazionali di esecuzione degli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2024, NSD/Consiglio, T‑494/22, EU:T:2024:607, punto 131 e giurisprudenza citata). Pertanto, se i giudici nazionali incontrano difficoltà nell’interpretare tali deroghe, essi possono sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 23 luglio 2025, OT/Consiglio, T‑1095/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:744, punto 215). 255 Infine, occorre respingere l’argomento del ricorrente relativo alle deroghe concesse al presidente e al ministro degli Affari esteri della Federazione russa in materia di circolazione in taluni Stati membri, poiché tali deroghe rispondono alle specifiche funzioni di rappresentanza internazionale di cui sono incaricate dette personalità politiche, le quali si trovano in una situazione che non è affatto paragonabile a quella del ricorrente e delle altre persone fisiche interessate dal divieto di cui trattasi. 256 Sulla base di quanto precede, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto. 257 Pertanto, occorre respingere integralmente la domanda di annullamento. Sulla domanda di risarcimento 258 Il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale che asserisce di aver subito a causa delle violazioni dei suoi diritti fondamentali causate dall’illegittimo mantenimento del suo nome negli elenchi controversi mediante gli atti impugnati. A suo avviso, l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi per più di tre anni gli hanno causato un danno morale che egli stima, in via provvisoria, in EUR 1 000 000. 259 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. 260 Dalla giurisprudenza emerge che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], per comportamento illecito delle sue istituzioni o dei suoi organi richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, la realtà effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto di cui trattasi e il danno subìto dal soggetto leso (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza citata). 261 I presupposti per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione sono cumulativi, cosicché è sufficiente che uno di essi manchi perché il ricorso sia interamente respinto (v. sentenza del 7 luglio 2021, HTTS/Consiglio, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, punto 52 e giurisprudenza citata). 262 Orbene, da tutto quanto precede risulta che gli argomenti che il ricorrente ha dedotto al fine di dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati con i quali il suo nome è stato inserito negli elenchi controversi devono essere respinti, cosicché il presupposto relativo alla dimostrazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli non è soddisfatto nel caso di specie. Pertanto, poiché manca uno dei presupposti cumulativi ricordati al precedente punto 260, la responsabilità dell’Unione non può sussistere. 263 Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario esaminare la realtà effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultimo e la violazione dell’obbligo di cui trattasi. 264 Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che sia necessario statuire sul capo delle conclusioni presentato dal Consiglio in subordine riguardante il mantenimento degli effetti delle decisioni 2025/528 e 2025/1895 nei confronti del ricorrente fino alla data di efficacia dell’eventuale annullamento parziale, rispettivamente, del regolamento di esecuzione 2025/527 e del regolamento di esecuzione 2025/1894. Sulle spese 265 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2026. [OSCURATO:PERSONA] all ’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso Inserimento iniziale e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2023 Modifica dei criteri di inserimento negli elenchi controversi Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2025 Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2025 Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2026 Conclusioni delle parti In diritto Sulla domanda di annullamento Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali Sul secondo motivo di ricorso, vertente su eccezioni di illegittimità del criterio g) modificato, considerato nella sua prima e nella sua terza parte – Sulla prima parte, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe erroneamente istituito una presunzione assoluta di legami di interdipendenza tra gli «imprenditori di spicco» e il governo russo – Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio di proporzionalità – Sulla terza parte, relativa alla violazione del principio della certezza del diritto nonché dei valori dello Stato di diritto Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla lesione della dignità umana Sul quarto motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione – Sull’applicazione al ricorrente della prima parte del criterio g) modificato – Sull’applicazione al ricorrente della terza parte del criterio g) modificato Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità – Sulla prima parte, vertente, in sostanza, sull’inadeguatezza delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti del ricorrente – Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe proceduto ad un riesame periodico effettivo delle misure restrittive di cui trattasi Sul sesto motivo di ricorso, vertente sull ’illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente derivanti dal suo status di cittadino dell’Unione Sulla domanda di risarcimento Sulle spese * Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris