CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07858/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8289/2023 r.g., propostoChiarini Daniele, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroEditrice [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 65/2023 pubblicata indata 14/02/2023, n.r.g. 162/2022, notificata in data 17/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] srl dal 2012sulla base dapprima di vari contratti di lavoro subordinato a tempodeterminato, poi, dal giugno 2016, di una collaborazione autonoma cessata il22/06/2020.Numero registro generale 8289/2023Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 7858/2026Data pubblicazione 31/03/2026Adìva il Tribunale di Ancona per ottenere, previo accertamento dellasussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno eindeterminato sin dal 2017, la condanna della società a riammetterlo inservizio con qualifica e retribuzione di impiegato livello B previsto dal CCNL,nonché al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione delrapporto di lavoro (22/06/2020) fino al suo ripristino.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda,sebbene limitando la condanna della società mediante la detrazione di quantopercepito dal Chiarini nello svolgimento di altre attività lavorative.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società e dichiarava inammissibile la domanda dellavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sin dal primo grado la società ha eccepito la decadenza ex art. 32 L. n.183/2010, decorrente al più dal 22/06/2020, data in cui essa ha inviatola mail al Chiarini con cui aveva reso esplicita la sua volontà diinterrompere la collaborazione;b) nel ricorso introduttivo del giudizio il Chiarini aveva allegato di averlavorato dapprima in virtù di vari contratti di lavoro subordinato atempo determinato, l’ultimo dei quali cessato il 31/05/2016, e,nonostante tale scadenza, di essere rimasto a lavorare con le medesimemodalità, sebbene sulla base di un rapporto di lavoro autonomocaratterizzato da emissione di fatture;c) sulla base di tale premessa il Chiarini aveva chiesto la declaratoria di“inefficacia del licenziamento disposto il 22.06.2020 a seguito del rifiutodi ricevere la prestazione offerta dal lavoratore” o comunque di sancirnel’illegittimità, con tutte le conseguenze di legge;d) il Tribunale ha limitato la sua valutazione alle sospensioni degli incarichidisposte dalle società a marzo 2020, escludendo che fossero attiinterruttivi del rapporto di lavoro, ma non ha considerato lo scambio dimail intervenuto fra le parti a giugno 2020 ed in particolare lacomunicazione della società del 22/06/2020 con cui essa aveva rispostoalla mail del 12/06/2020 inviata dal lavoratore (doc. 31 fasc. [OSCURATO:SOCIETA]),Numero registro generale 8289/2023Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 7858/2026Data pubblicazione 31/03/2026con la quale egli aveva avanzato pretese di regolarizzazione delrapporto di lavoro subordinato ed offerto la propria prestazionelavorativa;e) quello del 22/06/2020 costituisce dunque l’atto scritto con cui la societàha interrotto in via definitiva il rapporto di collaborazione esistente frale parti, sicché, pur non essendo stato qualificato espressamente dallasocietà come “licenziamento”, ne contiene i requisiti sostanziali, standoalla stessa prospettazione di subordinazione avanzata dal lavoratore,da quest’ultimo esattamente percepito come tale;f) ne consegue che sussisteva l’onere della tempestiva impugnazione eart. 32, co. 3, lett. a), L. n. 183/2010, nella specie pacificamentemancata, con conseguente inammissibilità della domanda.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2 e 6 L. n. 604/1966, 32, co, 3, lett.a), L. n. 183/2010, 2697, co. 2, c.c., 112 e 115 c.p.c. per avere la Corteterritoriale, con motivazione che non raggiunge il “minimo costituzionale”,inteso l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in termini di recesso dal rapporto di lavoro,sebbene in quell’atto non vi fosse alcun cenno ad un “licenziamento”.Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.E’ inammissibile laddove il ricorrente censura l’interpretazione di quell’attodatoriale, senza avanzare alcuna doglianza circa una violazione dei canoni diermeneutica negoziale.E’ poi infondato, laddove il ricorrente non considera che il termine“licenziamento” è previsto dall’art. 32, co. 3, lett. a), L. n. 183/2010nell’ambito della norma che ha esteso il termine di decadenza anche ad attiestintivi che intervengano nell’ambito di rapporti di lavoro formalmente nonsubordinati, per i quali in giudizio il necessario presupposto è proprio “larisoluzione di questioni relative alla qualificazione”, come testualmenteNumero registro generale 8289/2023Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 7858/2026Data pubblicazione 31/03/2026prevede il legislatore. Ne deriva che pretendere, come fa il ricorrente, che iltermine di decadenza si applichi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbiaqualificato il proprio recesso in termini di “licenziamento”, significherebbepervenire ad un’interpretatio abrogans e soprattutto contraddittoria: inpresenza di un rapporto di lavoro formalmente non subordinato, mai ilcommittente qualificherà il proprio atto di recesso in termini di“licenziamento”, poiché questo non sarebbe in alcun modo coerente con laveste formale del rapporto di lavoro. Dunque, a prescindere dal nomen iurisadoperato dall’autore dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro, per ragioni dicertezza giuridica il legislatore ha inteso imporre anche in questo caso, a penadi decadenza, un onere di tempestiva impugnazione dell’atto scritto che haposto fine al rapporto.Che poi quest’atto di recesso sia immotivato o privo di giustificazione ècircostanza che attiene al merito, ossia al piano della validità/invaliditàdell’atto e a quello della tutela invocabile, non all’identificazione dell’atto direcesso in termini di “licenziamento”.Le ulteriori censure sono infondate, poiché da un lato la motivazione dellasentenza impugnata, come sopra riportata, soddisfa ampiamente il “minimocostituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014); dall’altro, l’eccezione didecadenza, pur sollevata rispetto ai precedenti atti datoriali del marzo 2020,nondimeno risulta interpretata dalla Corte territoriale come riferita ancheall’atto finale del giugno 2020 (mail del 22/06/2020) e rispetto a questainterpretazione della difesa processuale della società il ricorrente non muovecensura alcuna. In ogni caso questa interpretazione è conforme al tenoretestuale della memoria difensiva di primo grado come riportato dallacontroricorrente (v. controricorso, p. 11).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalletempestive sue impugnative del 22/06/2020 (cui seguì la replica della societàdel 03/07/2020) e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da lui inviate alla società e documentate(docc. 27 e 29).Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente aveval’onere di precisare se, dove come e quando avesse fatto riferimento allepredette asserite impugnazioni, come idonee ad impedire la decadenza. EdNumero registro generale 8289/2023Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 7858/2026Data pubblicazione 31/03/2026invece tale onere è rimasto inadempiuto, così come quello di trascrivere ilcontenuto delle predette missive del 22/06/2020 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] perconsentire a questa Corte di verificare che effettivamente avessero carattereimpugnatorio idoneo come tale ad impedire la decadenza (anzi, dal testoriportato dalla controricorrente a p. 20 del controricorso deve escludersi talecarattere). Solo a tale condizione, infatti, quelle missive avrebbero potutointegrare il “fatto storico controverso e decisivo”, rilevante ai fini dellasussistenza del vizio denunziato.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]