Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:111
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
22 aprile 2004
[OSCURATO:PERSONA]343/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Dipendenti — Comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo — Elezioni del Comitato del personale di Lussemburgo — Sistema elettorale — Principi di equità e democrazia»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 16 luglio 2002, notificata
al ricorrente il 6 agosto 2002, che ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente il 28 febbraio 2002 con cui quest’ultimo
ha, in sostanza, domandato di annullare le elezioni del Comitato locale del personale della [OSCURATO:PERSONA] a Lussemburgo tenutesi
nel novembre 2001 e la nomina degli eletti al detto comitato nonché l’omesso annullamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di tali
elezioni.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Eccezione d’illegittimità — Portata — Atti di cui può eccepirsi l’illegittimità
(Art. 241 CE)
2.
Eccezione d’illegittimità — Eccezione sollevata avverso un atto che non è stato tempestivamente oggetto di un ricorso di annullamento
— Irricevibilità — Eccezione — Ricorrente che può aver legittimamente dubitato della ricevibilità di un tale ricorso
(Art. 241 CE)
3.
Dipendenti — Rappresentanza — Comitato del personale — Elezioni — Scelta del sistema elettorale da parte dell’assemblea generale
dei dipendenti — Sindacato giurisdizionale — Limiti
4.
Dipendenti — Rappresentanza — Comitato del personale — Elezioni — Sistema elettorale — Modalità di scrutinio maggioritario
a turno unico o misto — Violazione dei principi di democrazia e di equità — Insussistenza
(Statuto del personale, art. 9; allegato II, art. 1; regolamento recante composizione e funzionamento del comitato del personale
della [OSCURATO:PERSONA], art. 6)
1. Per essere ricevibile, un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’art. 241 CE presuppone che l’atto generale di cui viene
eccepita l’illegittimità sia applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso
e che esista un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale di cui si eccepisce l’illegittimità.
L’eccezione di illegittimità di cui all’art. 241 CE non può essere dedotta da una persona fisica o giuridica che avrebbe potuto
presentare ricorso contro l’atto censurato, ma che non l’ha fatto nel termine all’uopo stabilito.
(v. punti 25 e 26)
Riferimento: Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 777, punto 39); Tribunale 26 ottobre 1993,
cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1047, punto 57, e la giurisprudenza ivi citata); Tribunale
13 settembre 1995, cause riunite T‑244/93 e T‑486/93, TWD/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2265, punto 103); Tribunale 14 luglio
1998, causa T‑192/96, Lebedef/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑363 e II‑1047, punti 27‑30)
2. Anche se è vero che l’eccezione di illegittimità di cui all’art. 241 CE non può essere dedotta da una persona fisica o giuridica
che avrebbe potuto presentare ricorso di annullamento, ma che non l’ha fatto nel termine all’uopo stabilito, tale conclusione
non può essere opposta a un ricorrente che poteva legittimamente dubitare della ricevibilità di un tale ricorso.
(v. punto 26)
3. Le assemblee generali dei dipendenti godono di ampia autonomia in merito alla determinazione delle modalità elettive dei comitati
del personale, sempre che le modalità prescelte non siano in contrasto con i principi di democrazia o di equità.
Ne consegue che, nell’ambito dei ricorsi con cui si contesta la legittimità di tali modalità elettive, il sindacato operato
dal Tribunale consiste nel vigilare sull’assenza di errori manifesti di valutazione, in particolare nell’attuazione di tali
principi.
(v. punti 39 e 40)
Riferimento: Lebedef/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70
4. Né l’art. 9, n. 3, dello Statuto, né l’art. 1 del suo allegato II, né l’art. 6 della regolamentazione recante composizione
e funzionamento del comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA] prevedono le modalità di elezione del comitato del personale
e nulla in tali disposizioni prescrive che le modalità di elezione debbano rispettare in maniera ragionevole il principio
di proporzionalità.
Il fatto che una modalità di elezione non rifletta in maniera proporzionale il risultato di uno scrutinio elettorale non costituisce
di per sé una violazione dei principi di democrazia e di equità. Infatti, anche una modalità di scrutinio maggioritario a
turno unico è conforme a tali principi, sebbene non traduca in maniera proporzionale il risultato delle elezioni. Identica
conclusione si impone a fortiori per una modalità di scrutinio di tipo misto, in cui si combinano il sistema proporzionale
e il sistema maggioritario.
(v. punti 42 e 43)
Riferimento: conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] in Corte 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85,
Diezler e a./CES (Racc. pag. 4283, in particolare pag. 4298); Lebedef/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70