CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/06/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 17 maggio 2021 con la quale il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti dell'istante la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4, 5, del DPR n. 309/90 (capo 1), 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 comma 1 e 80 comma 1 lett. e) del DPR n. 309/90 ( capo 42), 110 cod. pen. 73 comma 1 del DPR n. 309/90 (capo 43), confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del DPR n. 309/90 con riguardo al capo 42) di incolpazione. Rappresenta, quanto ai vizi motivazionali, quelli di illogicità e contraddittorietà con riguardo alla interpretazione dei dialoghi captati. Il tribunale oltre a non spiegare il ruolo assunto dal Giorgi nella vicenda contestata, non avrebbe considerato il dato della carcerazione del ricorrente intervenuta tra il 7 febbraio 2017 e il 28 gennaio 2018, a fronte della ipotizzata fornitura di droga in favore dei Vibonesi, ricondotta in parte a prima del 12 febbraio 2018 ( data di arresto di [OSCURATO:PERSONA]), e in parte all'anno prima, ovvero durante il citato periodo di detenzione. Peraltro la conversazione dell'8 febbraio 2017, posta a fondamento del ritenuto quadro indiziario, non cita il ricorrente. Come pure sarebbe assente ogni riferimento a cocaina o eroina. Sarebbe carente anche il ragionamento logico-giuridico illustrativo del concorso del ricorrente nella cessione di tre etti di sostanza e del collegamento tra la sostanza citata nel dialogo dell'8 febbraio 2017 e la richiesta di denaro del 29 maggio 2018, non potendosi escludere che essa si riferisse ad altre cessioni ipoteticamente effettuate dopo 1'8 febbraio 2017. Quanto alla conversazione del 7 aprile 2017, posto che tale Domenico si avvicinerebbe a Gianluca e Damiano dopo la conclusione di discorsi di natura economica intervenuti tra gli stessi, mancherebbe l'illustrazione delle ragioni per cui il citato Domenico, ovvero il ricorrente, sarebbe stato interessato al credito discusso da Gianluca in sua assenza. Per cui, la mera presenza del Domenico integrerebbe una connivenza non punibile. Mancherebbe anche la spiegazione della riconduzione della richiesta di danaro avanzata dal Gianluca, al fatto di cui al capo 42. Quanto alla conversazione del 29 maggio 2018, vi sarebbe un'unica espressione formulata al plurale e attribuita al ricorrente, rispetto alla quale il collegio della cautela non avrebbe considerato che, essendo usato il dialetto calabrese, l'inciso poteva avere un'accezione singolare.4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 1 del DPR n. 309/090 e all'art. 273 cod. proc. pen. in ordine al capo di incolpazione n. 43). Si esclude che la contrattazione avviata dal ricorrente per la cessione di droga possa integrare un'offerta penalmente rilevante, non essendovi la serietà dell'offerta stessa, atteso che il ricorrente non ne era detentore né aveva conoscenza della qualità e del prezzo della stessa. Per cui non aveva raggiunto alcun accordo con i proprietari della sostanza. 5. Con il terzo motivo, rappresenta i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 43 cod. pen., 74 comma 2 del DPR n. 309/90 e all'art. 273 cod. proc. pen. con riguardo al capo 1) di incolpazione. Oltre a richiamare le censure sopra citate, si rappresenta che vi sarebbe una traslazione di indizi esistenti a carico di tale Gianluca nei riguardi del ricorrente e che i dialoghi sono formulati al singolare, e quindi riferiti ad un solo soggetto, quale creditore del [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta inoltre, come non sia stata considerata la mancanza del nome del ricorrente nel cd. libro mastro, pur valorizzato per la ricostruzione dell'associazione. Si aggiunge, per escludere indizi in ordine alla partecipazione alla associazione, che al ricorrente inoltre non sarebbe attribuito alcun reato scopo. 6. Con il quarto motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273, 274 e 125 comma 3 cod. proc. perì. Non si comprenderebbe in che misura la detenzione intervenuta successivamente ai fatti contestati possa dimostrare che l'indagato ricadrebbe nel delitto, come invece sostenuto dal tribunale. Al contrario, non sarebbero state valutate le allegazioni difensive per cui il ricorrente, durante le misure cautelari applicate dopo i fatti contestati, e progressivamente divenute meno gravose, si sarebbe sottoposto a cure finalizzate alla terapia della ludopatia da cui era affetto, oltre ad essersi spontaneamente recato presso la caserma dei carabinieri una volta avuta notizia della misura cautelare disposta nei suoi confronti. Il tribunale avrebbe, infine, omesso ogni motivazione in ordine al pericolo concreto ed attuale di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi, avendo in comune la condotta tenuta dal ricorrente in occasione della conversazione del 29 maggio 2018, devono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. La motivazione formulata dal collegio è fondata sulla analitica quanto organica valutazione di plurime conversazioni, cronologicamente decorrenti dall'8 febbraio 2018, e articolate poi in quella del 7 aprile 2018, 14 aprile 2018, fino a quella del 29 maggio 2018, oltre che su un servizio di osservazione svolto in quest'ultima data, a seguito del quale il ricorrente era trovato al di fuori della sua abitazione, ove era ristretto ai domiciliari, così da subire l'aggravamento conseguente di tale misura, con riconduzione in carcere. Attraverso l'esame di tali dati, i giudici della cautela hanno, con motivazione immune da vizi, preliminarmente ricostruito la sussistenza di un sodalizio dedito al traffico di sostanza stupefacente del tipo di eroina, cocaina o anche cobret ( di frequente indicata anche con termini quali nera o bianca ), con a capo i fratelli Fabiano, e quindi hanno rilevato la partecipazione del ricorrente, quale abituale fornitore del sodalizio assieme al Minnella, ad appositi incontri concordati dal Minnella con i fratelli Fabiano ( dell'8 febbraio e del 7 aprile), caratterizzati dalla chiara discussione, anche con riferimento ai medesimi termini criptici utilizzati nello svolgimento dell'attività della predetta associazione, relativa a pagamenti di debiti contratti dai Fabiano per la fornitura di sostanza stupefacente oltre che alla prospettata fornitura di cobret. Nel quadro della citata ricostruzione, il tribunale ha sottolineato, da una parte, come i debiti facessero riferimento ad una fornitura effettuata poco prima dell'8 febbraio 2018 a un clan del Vibonese oltre che ad altre cessioni intervenute all'incirca nell'anno precedente al 2018 ; dall'altra, hanno evidenziato come la presenza del ricorrente ad appositi incontri fissati per discutere di debiti contratti dai Fabiano, per precedenti cessioni di droga, i suoi eloquenti interventi verbali, seppur meno diffusi di quelli del Minnella, la determinazione di prendere parte ad incontri da cui emerge il palese riferimento a stabili e ripetuti rapporti di fornitura, tanto da affrontare il rischio, poi concretizzatosi, di essere trovato fuori dal domicilio in cui era ristretto in applicazione della misura cautelare applicatagli, degli arresti domiciliari, siano tutti elementi sintomatici del concorso, materiale e morale dell'indagato, in pregresse cessioni, fonti di cospicui guadagni oltre che di crediti pendenti nei confronti del gruppo criminale capeggiato dai Fabiano. Unica ragionevole ragione per spiegare l'intervento del ricorrente in incontri relativi a vicende criminali di tal fatta. Rispetto a tale motivazione, le deduzioni proposte ripropongono, come già fatto in sede di riesame, questioni riguardanti parti del complessivo compendio indiziario come sopra sintetizzato, indugiando essenzialmente su critiche relative a singole espressioni del tutto decontestualizzate ed evitando di confrontarsi con i percorsi argomentativi dei giudici della cautela, elaborati alla luce del complessivo quadro indiziario. In tale prospettiva, va considerata anche la censura sulla mancata valutazione del periodo detentivo trascorso tra il 7 febbraio 2017 e il gennaio 2018, che nel quadro di una doverosa considerazione della complessiva motivazione - per cui, la sentenza, come l'ordinanza, costituiscono un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, cosicchè la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487) - appare superata attraverso il rilievo dell'interesse mostrato dal ricorrente al recupero di tutti i debiti contratti dai Fabiano, in relazione a pregresse cessioni, indicativo della sua titolarità, come osservato espressamente dal tribunale, di condotte concorsuali non solo materiali ma anche morali. Rilievo, questo, che appare del tutto adeguato a fronte, peraltro, della circostanza per cui le cessioni anteriori al 2018 sono ricondotte al complessivo anno 2017, non interamente interessato dalla citata situazione detentiva. In questo quadro, anche le censure circa la serietà della offerta di cobret cedono il passo ad una ricostruzione, che quanto alla serietà della proposta, tiene necessariamente conto degli stabili rapporti instauratisi tra gli offerenti e i Fabiano in ragione di frequenti cessioni e, rispettivamente, acquisti di sostanza stupefacente, cosicchè la questione relativa alla necessità di verificare il prezzo di quanto offerto è aspetto di dettaglio rispetto alla serietà della proposta; peraltro, come riportato dai giudici in ordinanza, espressamente confermata dal ricorrente attraverso l'attestazione per cui "la disponibilità c'e', senza che il Fabiano ritenesse di metterla in discussione. 2. Alla luce delle considerazioni suesposte, in relazione alla motivazione di cui alla ordinanza impugnata, attraverso la quale è congruamente illustrato lo stabile rapporto del ricorrente nel fornire costantemente, assieme al Minnella, sostanza stupefacente in favore del sodalizio dei fratelli Fabiano, nella piena consapevolezza, come pure illustrato dal tribunale, della dedizione di questi ultimi al traffico di sostanza stupefacente, appare adeguatamente motivato anche il ruolo partecipativo del medesimo ricorrente, in linea con i principi giurisprudenziali pure citati dal collegio della cautela al riguardo. Cosicchè, posto che è tutt'altro che misconosciuto il ruolo rivestito dall'indagato nell'ambito del sodalizio criminale, la circostanza della mancata citazione, da parte del tribunale, quale soggetto annotato nel libro mastro rinvenuto e ricondotto all'associazione in parola, è elemento del tutto irrilevante rispetto al tema della adeguatezza del percorso motivazionale. Consegue l'inammissibilità del terzo motivo. 3. Anche il quarto motivo è inammissibile, a fronte di una censura atomistica della motivazione posta a suffragio della individuazione del pericolo di recidivanza e della conseguente applicazione della misura custodiale. Ciò nonostante un percorso logico formulato dai giudici in maniera ampiamente articolata, che muove dal rilievo dell'applicabilità della presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ma anche percorre l'analisi, congrua, delle modalità e circostanze dei fatti, della personalità dell'indagato, compenetrato nel campo del narcotraffico, oltre che indifferente verso le vicende giudiziarie che lo hanno interessato; tanto che, da una parte, nonostante la carcerazione si è subito rimesso all'opera, nel settore del narcotraffico, recandosi a più riprese in Chiaravalle per esigere il pagamento delle forniture precedentemente realizzate. Dall'altra, non ha subito alcuna efficacia deterrente dalla misura domiciliare vigente alla data del 29 maggio 2018, tanto da violarla pur di rivendicare i suoi crediti e di offrire ulteriore sostanza stupefacente. Rispetto a un così granitico e grave quadro cautelare, la riferita mancata considerazione di circostanze per cui, durante le misure cautelari applicate dopo i fatti contestati, e progressivamente divenute meno gravose, il ricorrente si sarebbe sottoposto a cure finalizzate alla terapia della ludopatia da cui era affetto, oltre ad essersi spontaneamente recato presso la caserma dei carabinieri una volta avuta notizia della misura cautelare disposta nei suoi confronti, appaiono slegate dalle argomentazioni del collegio della cautela oltre che in alcun modo illustrate circa la capacità di superarle. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleri