CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GP8NV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona in ordine al reato di lesioni aggravate (artt. 582 e 585 cod.pen.) Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta la mancata motivazione circa la sua colpevolezza e la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. stante l'incensuratezza, la non abitualità nonché l'esiguità del fatto reato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici (pag.6) ha evidenziato la brutalità dell'aggressione fermata solo dall'arrivo dei Carabinieri. La partecipazione dell'imputato all'aggressione, pertanto, non può essere qualificata ai sensi dell'ari 131 bis cod.pen. in ragione della particolare pericolosità sociale espressa da tutti i concorrenti nella stessa e che hanno fatto "gruppo" contro la singola persona offesa. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024