CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00132/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Ripi il 5 dicembre 2013), ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 14 marzo 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado, il suo difensore di fiducia con un solo motivo. Denuncia il ricorrente la violazione degli artt. 429 e 601 cod. proc. pen., in ragione dell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello, tenutasi, quindi, in data 14 marzo 2023, senza che l'imputato fosse rappresentato ed assistito dal legale cui aveva conferito il mandato fiduciario; questo perché nell'avviso predetto era stato indicato come difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] in luogo dell'[OSCURATO:PERSONA]. E' addotto, a sostegno, che la Corte di appello di Roma, preso atto dell'errore, con ordinanza in data 25 giugno 2024 ha revocato la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in data 14 marzo 2024, revocando al contempo anche l'ordine di esecuzione emesso in riferimento a tale titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in atti, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio non partecipata, non essendo pervenuta tempestivamente richiesta di sua trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Invero, con la sentenza impugnata non si è fatto buon governo del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. In motivazione, in particolare, le Sezioni Unite hanno sottolineato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), CEDU.. 2. In effetti, l'eccepito error in procedendo - verificatosi per essere stato indicato come difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] un avvocato diverso dall'[OSCURATO:PERSONA], che, perciò, non era stato avvisato del giudizio di appello e non aveva potuto presenziare alla relativa udienza, ove era stato sostituito da un difensore d'ufficio prontamente reperito, che aveva rappresentato ed assistito l'imputato - è stato riconosciuto dalla stessa Corte di appello di Roma. Decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, in ottemperanza al dictum di questa Corte, che, con sentenza Sez. 5 n. 23609 del 10 giugno 2024 aveva annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Roma in data 4 marzo 2024 - con la quale erano stati trasmessi alla Corte di cassazione gli atti relativi all'istanza di incidente di esecuzione finalizzata alla richiesta di restituzione nei termini ad impugnare, presentata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sospensione del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del 14 marzo 2023, irrevocabile il 7 novembre 2023, con conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della Procura Generale presso la Corte di appello, e la rimessione in termini per la impugnazione -, disponendo trasmettersi gli atti alla medesima Corte di appello di Roma per l'incidente di esecuzione a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., il Collegio di merito con ordinanza del 25 giugno 2024 ha dichiarato la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in data 14 marzo 2023 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per invalidità del giudizio di appello, e revocato l'ordine di esecuzione nei confronti di questi, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza. 3. Ne viene, quindi, che, tenuto conto del dispositivo della predetta ordinanza, che non ha rimesso in termini l'imputato per l'impugnazione della sentenza di appello, e del disposto di cui all'art. 670 cod. proc. pen., una volta rinnovata la notifica non in precedenza validamente eseguita al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che aveva determinato la riconosciuta «invalidità del giudizio di appello», spetta al giudice della cognizione procedere ad un nuovo giudizio di appello. 4. Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo stata la sentenza impugnata revocata. P.Q.M. Dichiara