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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38722/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., sono destituite di fondamento, essendo meramente reiterative di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale i! ricorso non si confronta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Considerato che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., sono destituite di fondamento, essendo meramente reiterative di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale i! ricorso non si confronta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38722/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris