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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 19739/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con i primi cinque motivi di ricorso - che prospettano questioni analoghe e strettamente connesse - la ricorrente lamenta violazione della disposizione penale incriminatrice per cui è stata confermata la condanna in ordine alle due annualità non prescritte (art. 2,

I. 23 dicembre 1986, n. 298), di norme integrative del precetto penale e della legge processuale (ed in particolare, a quest'ultimo proposito, dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento ai canoni di valutazione della prova), nonché vizio della motivazione, anche per travisamento delle prove documentali e dichiarative assunte nel giudizio; Considerato che ad avviso del Collegio si tratta di censure certamente inammissibili nel giudizio di cassazione, in quanto riproduttive di doglianze, peraltro attinenti a valutazioni di fatto e che non sollecitano alcuna effettiva e specifica questione di violazione di norme giuridiche rilevanti ai fini della decisione, già proposte con il gravame di merito e adeguatamente vagliate e disattese con non illogica, puntuale, motivazione dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni la ricorrente neppure adeguatamente si confronta, avendo i giudici di merito fatto buongoverno dei criteri di valutazione della prova e sollecitando la ricorrente un'alternativa rilettura delle fonti probatorie assolutamente estranea al giudizio di legittimità, senza che sussista alcun travisamento della prova; né le osservazioni che precedono vengono scalfite da quanto opinato dalla ricorrente con la memoria difensiva datata 23 marzo u.s., depositata in vista della decisione del presente si giudizio, che nulla aggiunge rispetto a quanto dedotto in ricorso, operandosi inoltre un aspecifico richiamo ai principi di cui alla

I. 134/2021, che nella specie non vengono in alcun modo in rilievo; Rilevato, in particolare, che: contrariamente a quanto si lamenta nei motivi 1 e 2, la sentenza (pagg. 5- 7), dopo aver premesso, senza che l'affermazione sia stata specificamente contestata, come ai fini dell'ottenimento dei contributi europei di cui si discute rilevi la sussistenza di un valido titolo giuridico di disponibilità dei terreni e non già una mera situazione di fatto di coltivazione degli stessi, ha dettagliatamente argomentato l'insussistenza di validi titoli giuridici di conduzione dei fondi rustici indicati nelle domande avanzate, e accolte, per ottenere erogazioni dal Fondo europeo agricolo, valutando, in modo qui non sindacabile, i documenti (anche, in quanto rilevanti, quelli prodotti nel giudizio di appello) e le dichiarazioni testimoniali con non illogica motivazione che non viene scalfita dalle censure svolte in ricorso; la sentenza (pagg. 7-8), con accertamento in fatto qui parimenti insindacabile, spiega l'irrilevanza della rideterminazione delle erogazioni indebitamente percepite operata in sede amministrativa (il cui travisamento si lamenta con il terzo motivo), sul rilievo dell'omessa considerazione, in quella sede, di tutte le false indicazioni di fondi coltivati e inseriti nelle domande di erogazione accertate invece in sede penale; sono del tutto irrilevanti, a fronte della non illogica motivazione addotta in sentenza, i documenti prodotti nel giudizio di appello di cui si lamenta l'omessa considerazione con il quarto motivo, posto che la particella F. 32, mapp. 1408 non ha formato oggetto di contestazione, e che la sentenza dà atto di come le particelle 1407 e 1409 (le uniche oggetto di contestazione) fossero state date in affitto a terzi, senza che questa Corte possa ovviamente valutare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali su cui si fonda la prova, compito che esclusivamente pertiene al giudice di merito; sollecitano del pari una non consentita rinnovazione del fatto le censure proposte con il quinto motivo, avendo la sentenza del tutto logicamente argomentato come fosse falsa anche l'indicazione del possesso di un titolo giuridico per il fondo di cui al F. 26, part. 67 e attestando alle pagg. 7 e 8 - diversamente da quanto opina la ricorrente - come quel fondo fosse stato considerato anche nell'ordinanza-ingiunzione n. 53/2020; Considerato che il sesto motivo - con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è parimenti inammissibile per analoghe ragioni, avendo la sentenza (pag. 8) non illogicamente argomentato la sussistenza del dolo generico, anche (ma non soltanto) in relazione alla condotta tenuta dall'imputata nei confronti della teste Malisan; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile - senza che possa quindi esaminarsi l'eccezione di prescrizione del reato proposta con il settimo motivo - con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con i primi cinque motivi di ricorso - che prospettano questioni analoghe e strettamente connesse - la ricorrente lamenta violazione della disposizione penale incriminatrice per cui è stata confermata la condanna in ordine alle due annualità non prescritte (art. 2, I. 23 dicembre 1986, n. 298), di norme integrative del precetto penale e della legge processuale (ed in particolare, a quest'ultimo proposito, dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento ai canoni di valutazione della prova), nonché vizio della motivazione, anche per travisamento delle prove documentali e dichiarative assunte nel giudizio; Considerato che ad avviso del Collegio si tratta di censure certamente inammissibili nel giudizio di cassazione, in quanto riproduttive di doglianze, peraltro attinenti a valutazioni di fatto e che non sollecitano alcuna effettiva e specifica questione di violazione di norme giuridiche rilevanti ai fini della decisione, già proposte con il gravame di merito e adeguatamente vagliate e disattese con non illogica, puntuale, motivazione dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni la ricorrente neppure adeguatamente si confronta, avendo i giudici di merito fatto buongoverno dei criteri di valutazione della prova e sollecitando la ricorrente un'alternativa rilettura delle fonti probatorie assolutamente estranea al giudizio di legittimità, senza che sussista alcun travisamento della prova; né le osservazioni che precedono vengono scalfite da quanto opinato dalla ricorrente con la memoria difensiva datata 23 marzo u.s., depositata in vista della decisione del presente si giudizio, che nulla aggiunge rispetto a quanto dedotto in ricorso, operandosi inoltre un aspecifico richiamo ai principi di cui alla I. 134/2021, che nella specie non vengono in alcun modo in rilievo; Rilevato, in particolare, che: contrariamente a quanto si lamenta nei motivi 1 e 2, la sentenza (pagg. 5- 7), dopo aver premesso, senza che l'affermazione sia stata specificamente contestata, come ai fini dell'ottenimento dei contributi europei di cui si discute rilevi la sussistenza di un valido titolo giuridico di disponibilità dei terreni e non già una mera situazione di fatto di coltivazione degli stessi, ha dettagliatamente argomentato l'insussistenza di validi titoli giuridici di conduzione dei fondi rustici indicati nelle domande avanzate, e accolte, per ottenere erogazioni dal Fondo europeo agricolo, valutando, in modo qui non sindacabile, i documenti (anche, in quanto rilevanti, quelli prodotti nel giudizio di appello) e le dichiarazioni testimoniali con non illogica motivazione che non viene scalfita dalle censure svolte in ricorso; la sentenza (pagg. 7-8), con accertamento in fatto qui parimenti insindacabile, spiega l'irrilevanza della rideterminazione delle erogazioni indebitamente percepite operata in sede amministrativa (il cui travisamento si lamenta con il terzo motivo), sul rilievo dell'omessa considerazione, in quella sede, di tutte le false indicazioni di fondi coltivati e inseriti nelle domande di erogazione accertate invece in sede penale; sono del tutto irrilevanti, a fronte della non illogica motivazione addotta in sentenza, i documenti prodotti nel giudizio di appello di cui si lamenta l'omessa considerazione con il quarto motivo, posto che la particella F. 32, mapp. 1408 non ha formato oggetto di contestazione, e che la sentenza dà atto di come le particelle 1407 e 1409 (le uniche oggetto di contestazione) fossero state date in affitto a terzi, senza che questa Corte possa ovviamente valutare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali su cui si fonda la prova, compito che esclusivamente pertiene al giudice di merito; sollecitano del pari una non consentita rinnovazione del fatto le censure proposte con il quinto motivo, avendo la sentenza del tutto logicamente argomentato come fosse falsa anche l'indicazione del possesso di un titolo giuridico per il fondo di cui al F. 26, part. 67 e attestando alle pagg. 7 e 8 - diversamente da quanto opina la ricorrente - come quel fondo fosse stato considerato anche nell'ordinanza-ingiunzione n. 53/2020; Considerato che il sesto motivo - con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è parimenti inammissibile per analoghe ragioni, avendo la sentenza (pag. 8) non illogicamente argomentato la sussistenza del dolo generico, anche (ma non soltanto) in relazione alla condotta tenuta dall'imputata nei confronti della teste Malisan; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile - senza che possa quindi esaminarsi l'eccezione di prescrizione del reato proposta con il settimo motivo - con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na
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