CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 8 settembre 2020, la Corte di appello di Brescia confermava la decisione del 3 luglio 2019, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo aveva condannato, con rito abbreviato, Silvio RICCIO alla pena di otto mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Per quel che qui rileva, la Corte di appello perveniva ad escludere, nella specie, la particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., mettendo in rilievo: a) che l'imputato, obbligato a soggiornare a Brembate, era stato sorpreso in una località ([OSCURATO:PERSONA]) distante circa 30 chilometri e per raggiungere la quale si era reso necessario transitare nel territorio di numerosi altri Comuni della Provincia di Bergamo; b) che l'imputato, quando fu controllato, si trovava in compagnia di persona pregiudicata (Emilio RADICI, all'epoca affidato in prova ai servizi sociali), in violazione del divieto connesso alla misura di prevenzione impostagli. La condotta trasgressiva posta in essere, nell'occorso, dal RICCIO, così come circostanziata, esprimeva una modalità di violazione del complesso delle prescrizioni sottese alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno che non poteva non definirsi grave, il che rendeva, conseguentemente, inapplicabile la causa di non punibilità richiesta. La Corte bresciana confermava anche il censurato diniego delle attenuanti generiche, sia per l'inesistenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso, sia per l'ostatività, al riconoscimento del beneficio, dei reiterati e gravi precedenti penali (ad es., per reati concernenti armi clandestine) documentati a carico dell'imputato; infine, doveva apprezzarsi quale ulteriore elemento negativo la mancata giustificazione delle trasgressioni accertate da parte dell'appellante, non essendo stato in alcun modo riscontrato il riferimento, contenuto nell'atto di appello, alla ricerca di un lavoro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Quanto alla negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si evidenzia in ricorso che alcuna contestazione formale nel capo d'accusa era stata mossa all'imputato circa la frequentazione di pregiudicati, sicché l'argomentazione svolta al riguardo nella sentenza impugnata doveva reputarsi illogica e contraddittoria. A prescindere da ciò, non si comprendevano le ragioni che avrebbero impedito ai giudici del gravame di accogliere la richiesta difensiva, visto che il ricorrente, mai dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non aveva creato alcun pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, essendosi allontanato dal Comune di Brennbate all'unico scopo di cercare lavoro.Analoghi vizi logici inficiavano la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, atteso che i trascorsi penali dell'imputato non potevano considerarsi preclusivi del riconoscimento delle medesime. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Con riferimento al primo motivo, va ricordato che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 660 del 2/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555). A tali criteri si è puntualmente attenuta la Corte di merito che ha apprezzato, congiuntamente, la modalità della trasgressione (sia in termini di lontananza chilometrica del luogo di sottoposizione al controllo dal Comune di residenza dell'imputato, sia tenendo conto del numero dei Comuni attraversati per giungere a destinazione), l'intensità del dolo desumibile dalle modalità medesime e l'entità del pericolo, anche in dipendenza dell'incontro con soggetto pregiudicato, a prescindere dalla sua rilevanza penale, che implica, come noto, il carattere abituale della frequentazione (art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Sull'argomento, il ricorso è meramente confutativo, assertivo e aspecifico, poiché non si confronta appieno con il complessivo ordito motivazionale della sentenza impugnata, del tutto immune da vizi logico-giuridici. 3. Inammissibile per manifesta infondatezza è la censura con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A tale riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (tra le più recenti, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). È stato, inoltre, precisato che il riferimento ai cattivi precedenti penali dell'imputato costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sé solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 12787 del 5/12/1995, P.G. in proc. Longo ed altri, Rv. 203146; v. anche, tra molte, la successiva Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, deve, pertanto, considerarsi sufficiente a precludere il riconoscimento del beneficio invocato il riferimento ai precedenti penali del RICCIO, che, per la loro pluralità e gravità, sono stati correttamente apprezzati quali sintomatici della pericolosità sociale dell'imputato. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in