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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08746/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 21/10/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Brescia, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 30/01/2025, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto nei termini indicati nell'accordo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando vizio di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenza resa –come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599 - bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01).

L'odierno ricorrente non può dunque denunciare (peraltro in maniera del tutto generica) vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 21/10/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Brescia, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 30/01/2025, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto nei termini indicati nell'accordo. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando vizio di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenza resa –come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599 - bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01). L'odierno ricorrente non può dunque denunciare (peraltro in maniera del tutto generica) vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]
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