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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 luglio 1958

Cassazione n. 42962/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 2 dicembre 2014 al 20 luglio 2017 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 4, 6 e 8, cod. pen. (capo 1); 110 cod. pen. e 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (capo 9); 81, comma 2, cod. pen., 8 d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e 7 d.

I. 13 maggio 1991, n. 152 (capo 23).

2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico, articolato, motivo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'individuazione di comportamenti ascrivibili all'istante quali condotte ostative al riconoscimento del diritto.

Il difensore, dopo aver evidenziato che l'istante è stato assolto dall'imputazione più grave (capo 1) con sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione del 22/10/2019, nonché dalle imputazioni residue con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Roma del 29/01/2022, si duole del fatto che il giudice della riparazione ha valorizzato il ruolo che il richiedente avrebbe ricoperto all'interno dell'organizzazione criminale denominata «[OSCURATO:PERSONA]» omettendo di valutare il portato della sentenza di annullamento senza rinvio.

Con tale sentenza la Corte di cassazione ha assolto il ricorrente dall'accusa di partecipazione all'associazione di stampo mafioso ritenendo che non emergesse alcun indizio di tale partecipazione o di qualche contributo al programma associativo.

Con riguardo all'accusa di cui all'art. 8 d.

Igs. n.74/2000 (capo 9), fondata sulla emissione da parte del Gaglianone di una fattura per un'operazione inesistente al fine di far evadere le imposte alla società committente dei lavori «Eriches», il giudice della riparazione ha valorizzato le frequentazioni ambigue del Gaglianone con [OSCURATO:PERSONA], ritenute ostative al diritto alla riparazione, anche in relazione alle condotte elusive delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

La Corte di appello, nel ravvisare un atteggiamento e una condotta tipici del contesto criminale del delinquente abituale, testimoniati dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, avrebbe tratto conclusioni avulse dalla realtà dei dati processuali.

Il giudice della riparazione non si è confrontato con l'affermazione della sentenza assolutoria dal reato associativo secondo la quale l'intraneità del Gaglianone alla compagine criminale non ha trovato conforto in un singolo dato indiziario;inoltre, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, il ricorrente non è stato assolto per insufficienza di prove Ma con sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di legittimità in relazione al reato associativo (capo 1), con formula piena "perché il fatto non sussiste" con riguardo al reato tributario (capo 23) e "per non aver commesso il fatto" con riguardo al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 (capo 9).

Ulteriore carenza motivazionale, si assume, riguarda la mancata confutazione dei rilievi con i quali l'istante aveva valorizzato l'importanza del decreto di revoca della misura di prevenzione della confisca sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte di cassazione rispetto all'insussistenza di qualsiasi elemento indiziario con riguardo al reato associativo.

In merito alle frequentazioni ambigue tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta il presupposto argomentativo secondo il quale la Corte di appello avrebbe assolto il Gaglianone dai reati-fine per difetto di prova del dolo specifico ed evidenzia il travisamento della pronuncia assolutoria nella parte in cui il giudice della cognizione ha affermato che l'emissione della fattura da parte del Gaglianone non era sorretta da prova certa della sussistenza del movente di favorire l'amico Carminati.

La Corte ha omesso di esaminare una serie di elementi documentati dall'istante, tali da smentire che tra il Gaglianone e il Carminati esista un'amicizia di lungo corso: in primo luogo, l'esclusione da parte della sentenza della Corte di cassazione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto associativo, sul presupposto che i rapporti tra quest'ultimo e il Carminati fossero leciti; in secondo luogo, le spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di primo grado circa l'origine del rapporto con il Carminati a far data dal 2011; inoltre, i chiarimenti forniti per evidenziare come la conduzione delle trattative finalizzate all'acquisto dell'immobile per conto di [OSCURATO:PERSONA] fosse mera esplicazione della attività di intermediazione immobiliare svolta dalla società del Gaglianone.

Si tratta, secondo la difesa, in ogni caso, di condotte che non possono ritenersi espressive di un grado di negligenza tale da poter indurre gli inquirenti in errore circa la partecipazione del ricorrente in un'associazione di stampo mafioso accompagnata dalla commissione di reati-fine aggravati ai sensi dell'art. 7 d.

I. n. 152/1991.

Non sono indicate nell'ordinanza le circostanze di fatto che avvalorano l'assunto circa l'esistenza di innumerevoli rapporti tra il Gaglianone e altri coindagati poi condannati, tanto più che nella sentenza della Corte di cassazione si è evidenziata la natura lecita dei contatti con altri membri dell'associazione, operanti nella costruzione di un campo nomadi.

La Corte territoriale, in sostanza, ha ravvisato la condotta ostativa nell'essere entrato il Gaglianone in rapporti di lavoro leciti con due ex pregiudicati che, in quel momento, non solo avevano già pagato il proprio debito verso la società ma erano addirittura, nel caso di Buzzi, indicati pubblicamente come esempi di emenda e reinserimento.

Ulteriore elemento travisato, secondo la difesa, concerne il riferimento al casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti del ricorrente.

L'appartenenza del Gaglianone alla categoria del delinquente abituale è smentita dall'esistenza di un unico precedente penale definito con applicazione di pena su richiesta nel 1991 relativo al delitto di trasporti abusivi, poi depenalizzato, e da un certificato di carichi pendenti con esito negativo.

L'istante ha, inoltre, allegato all'istanza di riparazione un'autodichiarazione rappresentando di essere imputato in un procedimento penale dinanzi a un'autorità giudiziaria diversa da quella di residenza e, nel corso del procedimento di riparazione, anche tale procedimento si è concluso con assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", come documentato dalla difesa in data 7 marzo 2024.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso inerisce, nel suo complesso, al medesimo spunto critico del contrasto tra condotte ostative individuate del giudice della riparazione e dati processuali sottoposti all'esame della Corte di appello.

2. Tale contrasto si sostanzia, in parte, nell'omessa valutazione delle ragioni che hanno condotto il giudice della cognizione penale ad assolvere il ricorrente dal reato associativo.

Effettivamente, la Corte territoriale considera rilevante il ruolo che il richiedente ha ricoperto all'interno dell'organizzazione criminale denominata «[OSCURATO:PERSONA]», connotata da una decennale collusione tra funzionari della pubblica amministrazione e diverse società e aziende riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicati e condannati sebbene sia stata esclusa la nnafiosità del sodalizio criminale.

Ed è vero che tale argomento non sostiene legittimamente il provvedimento impugnato in quanto non tiene conto dell'esito del giudizio di cognizione.

Nella sentenza di annullamento senza rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione n.18125/2020, a pag. 340-341 si legge: «La conclusione, quindi, non può che essere l'annullamento senza rinvio non emergendo alcun indizio della partecipazione al reato associativo né, a fronte della completa ostensione degli elementi probatori, residuando alcuna diversa possibilità di decisione in un eventuale giudizio di rinvio.

Nulla, difatti, dimostra che il ricorrente avesse consapevolezza reale delle metodiche corruttive per partecipare a quelle gare per cui tale metodo è stato accertato o per le turbative e che in qualche modo abbia contribuito al programma associativo per tali reati poiché, per quanto accertato dai giudici di merito, si è limitato a rapporti leciti con il dato soggetto economico».

3. Le considerazioni svolte, sul punto, dalla Corte territoriale sono effettivamente errate in diritto, in quanto valutano come condotta ostativa un comportamento escluso dalla sentenza assolutoria.

Tuttavia, tanto non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, da valutare tenendo conto del fatto che la privazione della libertà personale in relazione alla quale il ricorrente chiede la riparazione per ingiusta detenzione è cessata in data 20 luglio 2017, ossia entro i termini di durata massima della misura stabiliti dall'art.303 cod. proc. pen. con riferimento ai delitti contestati ai capi 9) e 23).

Il proscioglimento dalle ulteriori contestazioni (capi 9 e 23), intervenuto in data successiva al 2019, è rilevante, nel caso in esame, per la determinazione del dies a quo per la proposizione della domanda di riparazione; ma la circostanza che il provvedimento restrittivo della libertà personale sia retto per tutta la sua durata da ciascuna delle plurime contestazioni per le quali è stato disposto rende legittima e conforme al principio di proporzionalità l'esclusione del diritto alla riparazione anche se sussiste la condotta ostativa per uno soltanto degli addebiti.

4. In altre parole, il Collegio ritiene che le allegazioni difensive, anche ove condivisibili, siano inidonee a disarticolare il discorso giustificativo della decisione.

Il giudice della riparazione ha, infatti, preso in esame una serie di fatti indicativi di colpa grave, sinergici rispetto all'errore dell'autorità giudiziaria.

In dettaglio, ha evidenziato che il giudice della cognizione ha accertato che il Gaglianone, quale rappresentante della IMEG s.r.I., previo concerto con [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto lavori presso il campo nomadi di Caste! Romano quale titolare della ditta esecutrice per l'ampliamento e la manutenzione dello stesso campo senza che vi fosse collegamento tra tale attività e le attività indicate nella fattura n. 3/2014 indicata al capo 23) della rubrica.

Ha, inoltre, considerato che la pronuncia assolutoria, in cui si è escluso un interesse del Gaglianone tale da giustificare l'emissione di una fattura per un'operazione inesistente, non ha comunque escluso l'emissione di tale fattura né la frequentazione ambigua con il Carminati, noto pluripregiudicato per gravi delitti.

Anzi, si legge a pag. 6 dell'ordinanza, la Corte di appello ha confermato la stretta collaborazione del Gaglianone con il Carminati, che egli sapeva essere già condannato per più reati, alcuni gravissimi, oltre che attinto da misure cautelari e di prevenzione; il Gaglianone era consapevole della necessità del Carminati di "rientrare di somme a lui spettanti" (pagg. 41 e seguenti sentenza assolutoria).

Secondo il giudice della riparazione la pronuncia assolutoria ha escluso il reato di evasione fiscale a carico del Gaglianone ma non ha escluso, anzi ha presupposto, un insieme di condotte ambigue del Gaglianone, segnatamente lo stretto legame e i continui rapporti con l'intera organizzazione criminale facente capo a Carminati e a Bozzi.

In merito alla contestazione relativa al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 (capo 9), la Corte territoriale ha constatato che all'esito del giudizio di cognizione è rimasto accertato che, nel mese di maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] aveva completato l'atto di acquisto di un immobile per l'importo di euro 500.000 decidendo di intestare il bene alla convivente e che, nell'ambito di tale operazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto le trattative per l'acquisto della villa senza mai fare il nome dell'interessato, ossia del Carminati, e si era accordato con quest'ultimo per realizzare all'esito i lavori di ristrutturazione della villa.

Nell'ordinanza impugnata si è rimarcato che il Gaglianone aveva ricevuto dal Carminati e detenuto una parte del denaro in contanti da destinare al pagamento per l'acquisto del bene immobile; denaro di provenienza delittuosa in un diverso contesto storico e criminale.

Si sottolinea che il Gaglianone aveva condotto le trattative di acquisto dell'immobile per conto del Carminati, con il quale risultava sempre in contatto, aveva accompagnato all'atto con l'autovettura la futura intestataria del bene ed era in possesso di parte del denaro in contanti di [OSCURATO:PERSONA], custodito negli uffici della IMEG s.r.I., appartenente allo stesso Gaglianone.

A tale proposito, occorre escludere che in questa sede possa essere rivisitato il giudizio assolutorio inerente ai reati contestati ai capi 9) e 23), ove si consideri che il ricorrente non confuta specificamente la corrispondenza delle condotte ostative evidenziata nell'ordinanza impugnata ai fatti accertati nel processo di cognizione, segnatamente l'emissione da parte del Gaglianone nel 2014 di una fattura per attività estranee ai lavori che in quel periodo la sua impresa svolgeva per conto del Carminati o l'intermediazione per l'acquisto di un immobile da intestare alla convivente del Carminati svolta dal Gaglianone, resosi al contempo depositario di somme di denaro contante di provenienza delittuosa da utilizzare per l'acquisto.

Legittimamente il giudice della riparazione, confrontandosi con la sentenza assolutoria, ha evidenziato come il giudice della cognizione avesse solo escluso la riconducibilità al Gaglianone di un qualunque contributo decisorio nella scelta della nuova intestataria del bene immobile acquistato con il denaro di Carminati.

Ha, dunque, logicamente valorizzato gli indici di un rapporto di stretta collaborazione tra il Gaglianone e il Carminati, mai smentito nelle sentenze assolutorie.

5. Il fulcro della decisione risiede, dunque, nel tipo di legame accertato tra il Gaglianone e il Carminati; idoneo, secondo il giudice della riparazione, a costituire una 'condotta gravemente negligente, tale da dare causa alla misura cautelare.

Sebbene nell'ordinanza si faccia, erroneamente, riferimento a un atteggiamento e a una condotta tipici del contesto criminale del delinquente abituale, testimoniati ulteriormente dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, la cui portata sono stati validamente smentiti dalla difesa, ciò non esclude la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che legittimamente ha valutato i comportamenti del ricorrente antecedenti l'applicazione della misura cautelare non espressamente esclusi all'esito del giudizio di cognizione.

6. Conclusivamente, il ricorso non coglie nel segno, sia perché, come si è detto, non è necessario che il giudice della riparazione esamini la colpa grave in relazione a tutte le contestazioni, ove ciascuna di esse sia autonomamente idonea a sostenere il titolo cautelare, sia perché la condotta ostativa è stata compiutamente illustrata, rimarcando comportamenti insindacabilmente riconducibili a grave negligenza in quanto consistenti nello stretto rapporto fiduciario con una persona notoriamente coinvolta in attività illecite.

Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, purchè si confronti con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.7.

Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento; segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 2 dicembre 2014 al 20 luglio 2017 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 4, 6 e 8, cod. pen. (capo 1); 110 cod. pen. e 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (capo 9); 81, comma 2, cod. pen., 8 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152 (capo 23). 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico, articolato, motivo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'individuazione di comportamenti ascrivibili all'istante quali condotte ostative al riconoscimento del diritto. Il difensore, dopo aver evidenziato che l'istante è stato assolto dall'imputazione più grave (capo 1) con sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione del 22/10/2019, nonché dalle imputazioni residue con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Roma del 29/01/2022, si duole del fatto che il giudice della riparazione ha valorizzato il ruolo che il richiedente avrebbe ricoperto all'interno dell'organizzazione criminale denominata «[OSCURATO:PERSONA]» omettendo di valutare il portato della sentenza di annullamento senza rinvio. Con tale sentenza la Corte di cassazione ha assolto il ricorrente dall'accusa di partecipazione all'associazione di stampo mafioso ritenendo che non emergesse alcun indizio di tale partecipazione o di qualche contributo al programma associativo. Con riguardo all'accusa di cui all'art. 8 d. Igs. n.74/2000 (capo 9), fondata sulla emissione da parte del Gaglianone di una fattura per un'operazione inesistente al fine di far evadere le imposte alla società committente dei lavori «Eriches», il giudice della riparazione ha valorizzato le frequentazioni ambigue del Gaglianone con [OSCURATO:PERSONA], ritenute ostative al diritto alla riparazione, anche in relazione alle condotte elusive delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. La Corte di appello, nel ravvisare un atteggiamento e una condotta tipici del contesto criminale del delinquente abituale, testimoniati dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, avrebbe tratto conclusioni avulse dalla realtà dei dati processuali. Il giudice della riparazione non si è confrontato con l'affermazione della sentenza assolutoria dal reato associativo secondo la quale l'intraneità del Gaglianone alla compagine criminale non ha trovato conforto in un singolo dato indiziario;inoltre, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, il ricorrente non è stato assolto per insufficienza di prove Ma con sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di legittimità in relazione al reato associativo (capo 1), con formula piena "perché il fatto non sussiste" con riguardo al reato tributario (capo 23) e "per non aver commesso il fatto" con riguardo al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 (capo 9). Ulteriore carenza motivazionale, si assume, riguarda la mancata confutazione dei rilievi con i quali l'istante aveva valorizzato l'importanza del decreto di revoca della misura di prevenzione della confisca sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte di cassazione rispetto all'insussistenza di qualsiasi elemento indiziario con riguardo al reato associativo. In merito alle frequentazioni ambigue tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta il presupposto argomentativo secondo il quale la Corte di appello avrebbe assolto il Gaglianone dai reati-fine per difetto di prova del dolo specifico ed evidenzia il travisamento della pronuncia assolutoria nella parte in cui il giudice della cognizione ha affermato che l'emissione della fattura da parte del Gaglianone non era sorretta da prova certa della sussistenza del movente di favorire l'amico Carminati. La Corte ha omesso di esaminare una serie di elementi documentati dall'istante, tali da smentire che tra il Gaglianone e il Carminati esista un'amicizia di lungo corso: in primo luogo, l'esclusione da parte della sentenza della Corte di cassazione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto associativo, sul presupposto che i rapporti tra quest'ultimo e il Carminati fossero leciti; in secondo luogo, le spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di primo grado circa l'origine del rapporto con il Carminati a far data dal 2011; inoltre, i chiarimenti forniti per evidenziare come la conduzione delle trattative finalizzate all'acquisto dell'immobile per conto di [OSCURATO:PERSONA] fosse mera esplicazione della attività di intermediazione immobiliare svolta dalla società del Gaglianone. Si tratta, secondo la difesa, in ogni caso, di condotte che non possono ritenersi espressive di un grado di negligenza tale da poter indurre gli inquirenti in errore circa la partecipazione del ricorrente in un'associazione di stampo mafioso accompagnata dalla commissione di reati-fine aggravati ai sensi dell'art. 7 d. I. n. 152/1991. Non sono indicate nell'ordinanza le circostanze di fatto che avvalorano l'assunto circa l'esistenza di innumerevoli rapporti tra il Gaglianone e altri coindagati poi condannati, tanto più che nella sentenza della Corte di cassazione si è evidenziata la natura lecita dei contatti con altri membri dell'associazione, operanti nella costruzione di un campo nomadi. La Corte territoriale, in sostanza, ha ravvisato la condotta ostativa nell'essere entrato il Gaglianone in rapporti di lavoro leciti con due ex pregiudicati che, in quel momento, non solo avevano già pagato il proprio debito verso la società ma erano addirittura, nel caso di Buzzi, indicati pubblicamente come esempi di emenda e reinserimento. Ulteriore elemento travisato, secondo la difesa, concerne il riferimento al casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti del ricorrente. L'appartenenza del Gaglianone alla categoria del delinquente abituale è smentita dall'esistenza di un unico precedente penale definito con applicazione di pena su richiesta nel 1991 relativo al delitto di trasporti abusivi, poi depenalizzato, e da un certificato di carichi pendenti con esito negativo. L'istante ha, inoltre, allegato all'istanza di riparazione un'autodichiarazione rappresentando di essere imputato in un procedimento penale dinanzi a un'autorità giudiziaria diversa da quella di residenza e, nel corso del procedimento di riparazione, anche tale procedimento si è concluso con assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", come documentato dalla difesa in data 7 marzo 2024. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso inerisce, nel suo complesso, al medesimo spunto critico del contrasto tra condotte ostative individuate del giudice della riparazione e dati processuali sottoposti all'esame della Corte di appello. 2. Tale contrasto si sostanzia, in parte, nell'omessa valutazione delle ragioni che hanno condotto il giudice della cognizione penale ad assolvere il ricorrente dal reato associativo. Effettivamente, la Corte territoriale considera rilevante il ruolo che il richiedente ha ricoperto all'interno dell'organizzazione criminale denominata «[OSCURATO:PERSONA]», connotata da una decennale collusione tra funzionari della pubblica amministrazione e diverse società e aziende riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicati e condannati sebbene sia stata esclusa la nnafiosità del sodalizio criminale. Ed è vero che tale argomento non sostiene legittimamente il provvedimento impugnato in quanto non tiene conto dell'esito del giudizio di cognizione. Nella sentenza di annullamento senza rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione n.18125/2020, a pag. 340-341 si legge: «La conclusione, quindi, non può che essere l'annullamento senza rinvio non emergendo alcun indizio della partecipazione al reato associativo né, a fronte della completa ostensione degli elementi probatori, residuando alcuna diversa possibilità di decisione in un eventuale giudizio di rinvio. Nulla, difatti, dimostra che il ricorrente avesse consapevolezza reale delle metodiche corruttive per partecipare a quelle gare per cui tale metodo è stato accertato o per le turbative e che in qualche modo abbia contribuito al programma associativo per tali reati poiché, per quanto accertato dai giudici di merito, si è limitato a rapporti leciti con il dato soggetto economico». 3. Le considerazioni svolte, sul punto, dalla Corte territoriale sono effettivamente errate in diritto, in quanto valutano come condotta ostativa un comportamento escluso dalla sentenza assolutoria. Tuttavia, tanto non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, da valutare tenendo conto del fatto che la privazione della libertà personale in relazione alla quale il ricorrente chiede la riparazione per ingiusta detenzione è cessata in data 20 luglio 2017, ossia entro i termini di durata massima della misura stabiliti dall'art.303 cod. proc. pen. con riferimento ai delitti contestati ai capi 9) e 23). Il proscioglimento dalle ulteriori contestazioni (capi 9 e 23), intervenuto in data successiva al 2019, è rilevante, nel caso in esame, per la determinazione del dies a quo per la proposizione della domanda di riparazione; ma la circostanza che il provvedimento restrittivo della libertà personale sia retto per tutta la sua durata da ciascuna delle plurime contestazioni per le quali è stato disposto rende legittima e conforme al principio di proporzionalità l'esclusione del diritto alla riparazione anche se sussiste la condotta ostativa per uno soltanto degli addebiti. 4. In altre parole, il Collegio ritiene che le allegazioni difensive, anche ove condivisibili, siano inidonee a disarticolare il discorso giustificativo della decisione. Il giudice della riparazione ha, infatti, preso in esame una serie di fatti indicativi di colpa grave, sinergici rispetto all'errore dell'autorità giudiziaria. In dettaglio, ha evidenziato che il giudice della cognizione ha accertato che il Gaglianone, quale rappresentante della IMEG s.r.I., previo concerto con [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto lavori presso il campo nomadi di Caste! Romano quale titolare della ditta esecutrice per l'ampliamento e la manutenzione dello stesso campo senza che vi fosse collegamento tra tale attività e le attività indicate nella fattura n. 3/2014 indicata al capo 23) della rubrica. Ha, inoltre, considerato che la pronuncia assolutoria, in cui si è escluso un interesse del Gaglianone tale da giustificare l'emissione di una fattura per un'operazione inesistente, non ha comunque escluso l'emissione di tale fattura né la frequentazione ambigua con il Carminati, noto pluripregiudicato per gravi delitti. Anzi, si legge a pag. 6 dell'ordinanza, la Corte di appello ha confermato la stretta collaborazione del Gaglianone con il Carminati, che egli sapeva essere già condannato per più reati, alcuni gravissimi, oltre che attinto da misure cautelari e di prevenzione; il Gaglianone era consapevole della necessità del Carminati di "rientrare di somme a lui spettanti" (pagg. 41 e seguenti sentenza assolutoria). Secondo il giudice della riparazione la pronuncia assolutoria ha escluso il reato di evasione fiscale a carico del Gaglianone ma non ha escluso, anzi ha presupposto, un insieme di condotte ambigue del Gaglianone, segnatamente lo stretto legame e i continui rapporti con l'intera organizzazione criminale facente capo a Carminati e a Bozzi. In merito alla contestazione relativa al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 (capo 9), la Corte territoriale ha constatato che all'esito del giudizio di cognizione è rimasto accertato che, nel mese di maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] aveva completato l'atto di acquisto di un immobile per l'importo di euro 500.000 decidendo di intestare il bene alla convivente e che, nell'ambito di tale operazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto le trattative per l'acquisto della villa senza mai fare il nome dell'interessato, ossia del Carminati, e si era accordato con quest'ultimo per realizzare all'esito i lavori di ristrutturazione della villa. Nell'ordinanza impugnata si è rimarcato che il Gaglianone aveva ricevuto dal Carminati e detenuto una parte del denaro in contanti da destinare al pagamento per l'acquisto del bene immobile; denaro di provenienza delittuosa in un diverso contesto storico e criminale. Si sottolinea che il Gaglianone aveva condotto le trattative di acquisto dell'immobile per conto del Carminati, con il quale risultava sempre in contatto, aveva accompagnato all'atto con l'autovettura la futura intestataria del bene ed era in possesso di parte del denaro in contanti di [OSCURATO:PERSONA], custodito negli uffici della IMEG s.r.I., appartenente allo stesso Gaglianone. A tale proposito, occorre escludere che in questa sede possa essere rivisitato il giudizio assolutorio inerente ai reati contestati ai capi 9) e 23), ove si consideri che il ricorrente non confuta specificamente la corrispondenza delle condotte ostative evidenziata nell'ordinanza impugnata ai fatti accertati nel processo di cognizione, segnatamente l'emissione da parte del Gaglianone nel 2014 di una fattura per attività estranee ai lavori che in quel periodo la sua impresa svolgeva per conto del Carminati o l'intermediazione per l'acquisto di un immobile da intestare alla convivente del Carminati svolta dal Gaglianone, resosi al contempo depositario di somme di denaro contante di provenienza delittuosa da utilizzare per l'acquisto. Legittimamente il giudice della riparazione, confrontandosi con la sentenza assolutoria, ha evidenziato come il giudice della cognizione avesse solo escluso la riconducibilità al Gaglianone di un qualunque contributo decisorio nella scelta della nuova intestataria del bene immobile acquistato con il denaro di Carminati. Ha, dunque, logicamente valorizzato gli indici di un rapporto di stretta collaborazione tra il Gaglianone e il Carminati, mai smentito nelle sentenze assolutorie. 5. Il fulcro della decisione risiede, dunque, nel tipo di legame accertato tra il Gaglianone e il Carminati; idoneo, secondo il giudice della riparazione, a costituire una 'condotta gravemente negligente, tale da dare causa alla misura cautelare. Sebbene nell'ordinanza si faccia, erroneamente, riferimento a un atteggiamento e a una condotta tipici del contesto criminale del delinquente abituale, testimoniati ulteriormente dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, la cui portata sono stati validamente smentiti dalla difesa, ciò non esclude la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che legittimamente ha valutato i comportamenti del ricorrente antecedenti l'applicazione della misura cautelare non espressamente esclusi all'esito del giudizio di cognizione. 6. Conclusivamente, il ricorso non coglie nel segno, sia perché, come si è detto, non è necessario che il giudice della riparazione esamini la colpa grave in relazione a tutte le contestazioni, ove ciascuna di esse sia autonomamente idonea a sostenere il titolo cautelare, sia perché la condotta ostativa è stata compiutamente illustrata, rimarcando comportamenti insindacabilmente riconducibili a grave negligenza in quanto consistenti nello stretto rapporto fiduciario con una persona notoriamente coinvolta in attività illecite. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, purchè si confronti con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.7. Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento; segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 42962/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris