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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 38959/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e reiterativo di deduzioni esaminate dalla Corte, che ha rilevato come la ricorrente si fosse allontanata dal luogo di esecuzione della misura e come la condotta fosse stata interrotta da un controllo casuale dei Carabinieri, senza che siano emersi elementi attestanti uno stato di necessità; Rilevato che il secondo motivo non si confronta con il rilievo della Corte in ordine alla genericità del motivo di appello e reitera in punto di causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilievi parimenti generici e inidonei a vulnerare la complessiva ricostruzione della condotta; Ritenuto che il terzo motivo è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alla riduzione per le attenuanti generiche, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e reiterativo di deduzioni esaminate dalla Corte, che ha rilevato come la ricorrente si fosse allontanata dal luogo di esecuzione della misura e come la condotta fosse stata interrotta da un controllo casuale dei Carabinieri, senza che siano emersi elementi attestanti uno stato di necessità; Rilevato che il secondo motivo non si confronta con il rilievo della Corte in ordine alla genericità del motivo di appello e reitera in punto di causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilievi parimenti generici e inidonei a vulnerare la complessiva ricostruzione della condotta; Ritenuto che il terzo motivo è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alla riduzione per le attenuanti generiche, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38959/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris