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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 37256/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 01/04/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 01/04/2025, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia 22/06/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 17, mesi 9 e giorni 10 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 572 (capo a), 609-bis/609-ter (capo b) e 629/61 n. 2) cod. pen. (capo c), commessi in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riduceva la pena ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e annullava le statuizioni civili per intervenuto risarcimento del danno.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione, riportando stralci della deposizione della persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-bis, ultimo comma, cod pen., nonché dichiararsi l’improcedibilità per mancanza o tardività della querela.

2.3. con il terzo motivo lamenta l’omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’articolo 610 cod. pen..

2.4. In data 01/10/2025, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Genova, depositavano, per l’imputato, memoria in cui insistevano per l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, contiene una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, peraltro esprimendo la censura di vizio motivazionale in forma perplessa e generica (limitandosi a parlare di motivazione “alquanto” contraddittoria, laddove il vizio di motivazione sussiste solo a fronte di motivazione “manifestamente” contraddittoria).

3.2. Il secondo motivo si articola in diverse censure, tutte inammissibili o manifestamente infondate.

3.2.1. La doglianza relativa al mancato riconoscimento del fatto di minore gravità previsto dall’articolo 609-bis, ultimo comma, cod. pen., è inammissibile.

La Corte, in proposito, ritiene con giurisprudenza costante, che la reiterazione delle violenze ai danni della medesima persona offesa (come occorso nel caso di specie), già di per sé espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non è compatibile con il giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 dell’11/10/2018, Salvi, Rv. 275693; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Motta, Rv. 268063 – 01; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, Tortora, Rv. 263749).

3.2.2. La doglianza relativa alla improcedibilità è generica.

Questa Corte ritiene possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione la questione relativa alla assenza della condizione di procedibilità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavalini, Rv. 281318 – 01); tuttavia, ove il ricorrente affermi la tardività della querela, il dies a quo non deve essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità.

Nel caso di specie, tuttavia, la doglianza è totalmente generica e non indica neppure “perché” la querela sarebbe tardiva, limitandosi ad affermare che i fatti sono avvenuti nel 2016.

La doglianza è comunque manifestamente infondata in quanto nel caso in esame il delitto di cui all’articolo 609-bis cod. pen. è connesso al reato di cui all’articolo 572 cod. pen., circostanza che rende il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’articolo 609-septies, quarto comma, n. 4), cod. pen..

3.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello, come ricapitolati a pag. 6 della affoliazione della sentenza gravata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

4. Non può quindi che concludersi per la manifesta infondatezza della doglianza, che non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità, cui consegue l’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 01/04/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 01/04/2025, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia 22/06/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 17, mesi 9 e giorni 10 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 572 (capo a), 609-bis/609-ter (capo b) e 629/61 n. 2) cod. pen. (capo c), commessi in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riduceva la pena ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e annullava le statuizioni civili per intervenuto risarcimento del danno. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione, riportando stralci della deposizione della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-bis, ultimo comma, cod pen., nonché dichiararsi l’improcedibilità per mancanza o tardività della querela. 2.3. con il terzo motivo lamenta l’omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’articolo 610 cod. pen.. 2.4. In data 01/10/2025, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Genova, depositavano, per l’imputato, memoria in cui insistevano per l’accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, contiene una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, peraltro esprimendo la censura di vizio motivazionale in forma perplessa e generica (limitandosi a parlare di motivazione “alquanto” contraddittoria, laddove il vizio di motivazione sussiste solo a fronte di motivazione “manifestamente” contraddittoria). 3.2. Il secondo motivo si articola in diverse censure, tutte inammissibili o manifestamente infondate. 3.2.1. La doglianza relativa al mancato riconoscimento del fatto di minore gravità previsto dall’articolo 609-bis, ultimo comma, cod. pen., è inammissibile. La Corte, in proposito, ritiene con giurisprudenza costante, che la reiterazione delle violenze ai danni della medesima persona offesa (come occorso nel caso di specie), già di per sé espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non è compatibile con il giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 dell’11/10/2018, Salvi, Rv. 275693; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Motta, Rv. 268063 – 01; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, Tortora, Rv. 263749). 3.2.2. La doglianza relativa alla improcedibilità è generica. Questa Corte ritiene possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione la questione relativa alla assenza della condizione di procedibilità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavalini, Rv. 281318 – 01); tuttavia, ove il ricorrente affermi la tardività della querela, il dies a quo non deve essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità. Nel caso di specie, tuttavia, la doglianza è totalmente generica e non indica neppure “perché” la querela sarebbe tardiva, limitandosi ad affermare che i fatti sono avvenuti nel 2016. La doglianza è comunque manifestamente infondata in quanto nel caso in esame il delitto di cui all’articolo 609-bis cod. pen. è connesso al reato di cui all’articolo 572 cod. pen., circostanza che rende il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’articolo 609-septies, quarto comma, n. 4), cod. pen.. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello, come ricapitolati a pag. 6 della affoliazione della sentenza gravata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). 4. Non può quindi che concludersi per la manifesta infondatezza della doglianza, che non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità, cui consegue l’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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