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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13116/2026

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ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Catania, n. 1946/2020 depositata il 21aprile 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/20261. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Ragusa, impugnava lacartella di pagamento n. 29720120005993441, emessa a seguito dicontrollo automatizzato del modello Unico presentato per l’anno diimposta 2008 ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/73 e dell’art.54-bis del d.P.R. 633/72.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 317/3/13, depositata in data 22 agosto 2013,la Commissione tributaria provinciale di Campobasso accoglieva ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 1946/2020 depositata il 21aprile 2020, ha rigettato l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 30 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972, dell’art. 13 del d.lgs. 471 del 1997 e dell’art. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.

Secondo quanto prospettato, il comportamento tenuto dallacontribuente (omessa dichiarazione IVA e detrazione in unaNumero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/2026successiva dichiarazione del credito IVA non dichiarato) violerebbel’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui «Se dalladichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile (..) èsuperiore a quello dell’imposta ... il contribuente ha diritto acomputare l’eccedenza in detrazione dell’anno successivo».Pertanto, dalla lettura della norma si evincerebbe chiaramente cheil diritto alla detrazione del credito nell’anno successivo èsubordinato alla presentazione della dichiarazione nell’anno in cui ilcredito è maturato e, dunque, la detrazione in mancanza didichiarazione costituisce un comportamento contrario alla norma equindi sanzionabile.

L’omissione della dichiarazione da parte delcontribuente non avrebbe consentito all’Amministrazione di averecontezza del credito nel momento in cui lo stesso è sorto e diobiettivo ostacolo all’attività di controllo.

Pertanto, all’utilizzo indetrazione del suddetto credito nelle dichiarazioni successiveconseguirebbe, in sede di liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, l’emissione della comunicazione diirregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito,oltre ai relativi interessi, e alla contestazione della conseguentesanzione, di cui all’articolo 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471,nella misura del 30 per cento del maggior debito di imposta o dellaminore eccedenza detraibile.1.1. – Il motivo è infondato.In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve esserericonosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cuiagli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva)- quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o diquella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti -qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idoneaNumero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/2026documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cuiall'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto vengaesercitato entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel qualeè sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998(Cass. n. 6241/2025; Cass. n. 19938/2018).Invero, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valoreaggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annualeper il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta - che risulta dadichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed èdedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ildiritto è sorto - va riconosciuta quando il contribuente ha rispettatotutti i requisiti sostanziali per la detrazione; ne consegue che, nelgiudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato, non può essere negato il dirittoalla detrazione quando il contribuente dimostra in concreto, ovveronon è controverso, di avere compiuto acquisti da un soggettopassivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioniimponibili (Cass. n. 5129/2025).Nel caso di specie, come accertato in sede di merito ericonosciuto anche dall'Ufficio, la società rendendosi contodell’omessa comunicazione della dichiarazione annuale, hapresentato la dichiarazione ai fini IVA, reiterandola anche dopo, acorrezione della precedente dichiarazione.

In tal senso, l'Ufficiocontesta la sola tardività della presentazione, circostanza di per sénon idonea a impedire il riconoscimento del credito alla luce dellacostante giurisprudenza di questa S.C.2. – Il ricorso va dunque rigettato.Numero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non si deve provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione della controparte.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Catania, n. 1946/2020 depositata il 21aprile 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/20261. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Ragusa, impugnava lacartella di pagamento n. 29720120005993441, emessa a seguito dicontrollo automatizzato del modello Unico presentato per l’anno diimposta 2008 ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/73 e dell’art.54-bis del d.P.R. 633/72.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 317/3/13, depositata in data 22 agosto 2013,la Commissione tributaria provinciale di Campobasso accoglieva ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 1946/2020 depositata il 21aprile 2020, ha rigettato l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 30 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972, dell’art. 13 del d.lgs. 471 del 1997 e dell’art. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Secondo quanto prospettato, il comportamento tenuto dallacontribuente (omessa dichiarazione IVA e detrazione in unaNumero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/2026successiva dichiarazione del credito IVA non dichiarato) violerebbel’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui «Se dalladichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile (..) èsuperiore a quello dell’imposta ... il contribuente ha diritto acomputare l’eccedenza in detrazione dell’anno successivo».Pertanto, dalla lettura della norma si evincerebbe chiaramente cheil diritto alla detrazione del credito nell’anno successivo èsubordinato alla presentazione della dichiarazione nell’anno in cui ilcredito è maturato e, dunque, la detrazione in mancanza didichiarazione costituisce un comportamento contrario alla norma equindi sanzionabile. L’omissione della dichiarazione da parte delcontribuente non avrebbe consentito all’Amministrazione di averecontezza del credito nel momento in cui lo stesso è sorto e diobiettivo ostacolo all’attività di controllo. Pertanto, all’utilizzo indetrazione del suddetto credito nelle dichiarazioni successiveconseguirebbe, in sede di liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, l’emissione della comunicazione diirregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito,oltre ai relativi interessi, e alla contestazione della conseguentesanzione, di cui all’articolo 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471,nella misura del 30 per cento del maggior debito di imposta o dellaminore eccedenza detraibile.1.1. – Il motivo è infondato.In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve esserericonosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cuiagli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva)- quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o diquella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti -qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idoneaNumero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/2026documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cuiall'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto vengaesercitato entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel qualeè sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998(Cass. n. 6241/2025; Cass. n. 19938/2018).Invero, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valoreaggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annualeper il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta - che risulta dadichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed èdedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ildiritto è sorto - va riconosciuta quando il contribuente ha rispettatotutti i requisiti sostanziali per la detrazione; ne consegue che, nelgiudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato, non può essere negato il dirittoalla detrazione quando il contribuente dimostra in concreto, ovveronon è controverso, di avere compiuto acquisti da un soggettopassivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioniimponibili (Cass. n. 5129/2025).Nel caso di specie, come accertato in sede di merito ericonosciuto anche dall'Ufficio, la società rendendosi contodell’omessa comunicazione della dichiarazione annuale, hapresentato la dichiarazione ai fini IVA, reiterandola anche dopo, acorrezione della precedente dichiarazione. In tal senso, l'Ufficiocontesta la sola tardività della presentazione, circostanza di per sénon idonea a impedire il riconoscimento del credito alla luce dellacostante giurisprudenza di questa S.C.2. – Il ricorso va dunque rigettato.Numero registro generale 24809/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 13116/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non si deve provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione della controparte. P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente