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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38522/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LEPORE [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, la pena gli era stata rideterminata, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in anni due mesi otto giorni venti di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/1/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11/4/2012, Sardelli, Rv. 252861).

4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza un contraddittorio, sia pure di natura cartolare, tra le parti.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LEPORE [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, la pena gli era stata rideterminata, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in anni due mesi otto giorni venti di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/1/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11/4/2012, Sardelli, Rv. 252861). 4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza un contraddittorio, sia pure di natura cartolare, tra le parti. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. C
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