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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33105/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/03/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 17/02/2020, all'esito del giudizio conseguito all'opposizione a decreto penale di condanna, con la quale TARTAMELLA Antonella, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di occupazione abusiva di uno spazio demaniale, con riferimento alla realizzazione I di lavori, all'interno dell'area in concessione alla predetta società, difformi da quanto autorizzato dalla locale Capitaneria di Porto.

2. Ricorre per cassazione la TARTAMELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 1161 cod. nav.

Si deduce che, dallo stesso capo di imputazione, la condotta attribuita alla ricorrente avrebbe potuto al più configurare la diversa ipotesi di innovazioni non autorizzate in area demaniale (reato istantaneo) e non quella di occupazione abusiva (reato permanente), dal momento che il manufatto era stato realizzato all'interno dell'area in concessione alla [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia che, in tale diversa prospettiva, il reato doveva ritenersi già prescritto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento.

Si deduce che l'eventuale illiceità delle opere poteva evincersi dal solo provvedimento di concessione in variante, che peraltro non conteneva alcuna prescrizione in ordine alla "barriera di riparo" da realizzare (ed era stata effettivamente realizzata, come indicato, con tubi innocenti e tavole di abete).

Sotto altro profilo, si rileva che la struttura non era affatto idonea (come affermato dal teste sulla base di apprezzamenti personali) ad ospitare le attività già esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA], quali la possibilità di ormeggio già svolta, in regime di regolare concessione, per decine e decine di metri: in realtà vi era stato solo una realizzazione attenta anche ai profili estetici, senza alcuna concreta possibilità di utilizzare la "pedana". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo, il ricorrente ha sostenuto la riconducibilità della fattispecie nell'alveo delle "innovazioni non autorizzate" in area demaniale, previste nella seconda parte dell'art. 1161, primo comma, cod. nav., anziché - come concordemente ritenuto dai giudici di merito - in quello delle occupazioni abusive di cui alla prima parte del medesimo comma.

In tale prospettiva, fondata sul fatto che la condotta in contestazione era stata realizzata in area compresa nella concessione rilasciata alla società rappresentata dalla ricorrente, la difesa ha sostenuto l'estinzione del reato (di natura istantanea) come diversamente qualificato.

Tale prospettazione non può essere condivisa, ritenendo il Collegio di dover dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la realizzazione di un'opera senza autorizzazione su area demaniale può integrare il reato permanente di abusiva occupazione se il godimento dell'area viene sottratto alla fruibilità collettiva, mentre configura il reato istantaneo di illecita innovazione nel caso in cui la nuova opera non determini alcuna limitazione al godimento comune del bene» (Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012, Giorgino, Rv. 254332 - 01, la quale ha tra l'altro chiarito, in motivazione, che «il discrimine tra le due ipotesi, invero, è dato dall'essersi o non essersi determinata, a seguito della innovazione non autorizzata, una nuova occupazione di una area demaniale marittima, a prescindere dalla circostanza — di per sé non decisiva — dell'essere o non essere intervenuta la nuova opera in una area già lecitamente occupata»).

Il tema è stato ripreso, più di recente, da Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], la quale, analizzando il rapporto tra le due norme incriminatrici, ha anzitutto escluso che l'ipotesi dell'illecita innovazione «potrebbe configurarsi soltanto da parte di chi abbia ottenuto il provvedimento di concessione e, per altro verso, non determinerebbe alcuna limitazione al godimento comune del bene proprio perché necessariamente realizzata su un'area già limitata/concessa.

Si tratterebbe, di fatti, di un'interpretazione riduttiva della disposizione, non legittimata dalla lettera della norma e contrastante con la ratio della medesima.

Deve ritenersi, piuttosto, che l'ipotesi di reato delle innovazioni illecite su beni demaniali - le quali di per sé mettono in pericolo il bene penalmente protetto sottraendo all'autorità amministrativa il potere di valutarne la conformità al miglior utilizzo collettivo del bene ed agli altri interessi pubblici - da un lato può essere effettuata da chiunque (concessionario o meno) e, d'altro lato, proprio perché realizza un'anticipata tutela del bene penalmente protetto secondo lo schema del reato di pericolo, non necessita la verifica che da essa sia derivata una (apprezzabile) limitazione del godimento del bene demaniale da parte della collettività».

Inoltre, ed è quel che più interessa ai fini dell'odierna decisione, la sentenza n. 31290 ha posto in evidenza che, «proprio perché si tratta di condotte che ugualmente ledono il medesimo bene penalmente protetto, la realizzazione di innovazioni non autorizzate può altresì integrare, in concreto, gli estremi della occupazione arbitraria di suolo demaniale laddove l'opera sottragga una porzione di area al godimento della collettività.

In questo caso, il reato - altrimenti istantaneo, che si consuma con l'ultimazione dell'opera (cfr. Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012, Giorgino, Rv. 254332) - può assumere i caratteri dell'illecito permanente».

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la sentenza impugnata si sottrae ai rilievi difensivi, avendo conferito - non diversamente dal primo giudice - decisiva rilevanza all'ampliamento della superficie utile di circa 69 mq, rispetto a quella oggetto di concessione, ottenuto grazie alla realizzazione, in difformità rispetto a quanto assentito, del pontile documentato dalle fotografie in atti (cfr. pag. 2 e 4 della sentenza impugnata).

3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto alle residue censure.

Va in particolare esclusa la sussistenza del denunciato travisamento, in cui la Corte sarebbe incorsa non avvedendosi del fatto che la struttura era stata realizzata con il materiale prescritto (tubi innocenti e tavole di abete), ed era del tutto inidonea ad assicurare ampliamenti dell'attività svolta dalla società amministrata dalla TARTAMELLA.

In realtà, la documentazione fotografica in atti contribuisce a far ritenere tutt'altro che illogica o contraddittoria (e men che meno frutto di travisamento) la valutazione espressa dai giudici di merito, secondo i quali la struttura realizzata - !ungi dal risolversi in un "posizionamento provvisorio di tubi innocenti e tavole di abete, in prossimità della banchina di via dei Gladioli, al fine di creare una barriera di riparo per evitare un'ulteriore caduta in acqua di massi posti a sostegno della banchina" (cfr. l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Trapani, allegata al ricorso) - costituisce un vero e proprio "pontile con piano di calpestio occupando una superficie di mq 69 circa" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale si valorizza la deposizione dell'operante secondo cui "doveva esserci semplicemente una barriera...invece troviamo un pontile vero e proprio ed era pronto all'utilizzo di qualsiasi tipo di attività").

In tale univoco contesto, non può conferirsi rilevanza alle obiezioni difensive concernenti la concreta possibilità di avvalersi della struttura per le manovre di ormeggio, non solo e non tanto perché attinenti al merito della valutazione operata, quanto soprattutto perché la rilevanza del manufatto quale abusiva occupazione è direttamente correlata alla realizzazione del pontile, ed al conseguente considerevole ampliamento del piano di calpestio (senza considerare l'ulteriore rilievo della Corte d'Appello in ordine all'accertata apertura sul muretto di delimitazione, che "seppur non fruibile al momento del sopralluogo, lasciava prefigurare l'intenzione di rendere il piano di calpestio realizzato accessibile dall'area adibita a ristorante e bar" (cfr. pag. 4 della sentenza).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/03/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 17/02/2020, all'esito del giudizio conseguito all'opposizione a decreto penale di condanna, con la quale TARTAMELLA Antonella, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di occupazione abusiva di uno spazio demaniale, con riferimento alla realizzazione I di lavori, all'interno dell'area in concessione alla predetta società, difformi da quanto autorizzato dalla locale Capitaneria di Porto. 2. Ricorre per cassazione la TARTAMELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 1161 cod. nav. Si deduce che, dallo stesso capo di imputazione, la condotta attribuita alla ricorrente avrebbe potuto al più configurare la diversa ipotesi di innovazioni non autorizzate in area demaniale (reato istantaneo) e non quella di occupazione abusiva (reato permanente), dal momento che il manufatto era stato realizzato all'interno dell'area in concessione alla [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che, in tale diversa prospettiva, il reato doveva ritenersi già prescritto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento. Si deduce che l'eventuale illiceità delle opere poteva evincersi dal solo provvedimento di concessione in variante, che peraltro non conteneva alcuna prescrizione in ordine alla "barriera di riparo" da realizzare (ed era stata effettivamente realizzata, come indicato, con tubi innocenti e tavole di abete). Sotto altro profilo, si rileva che la struttura non era affatto idonea (come affermato dal teste sulla base di apprezzamenti personali) ad ospitare le attività già esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA], quali la possibilità di ormeggio già svolta, in regime di regolare concessione, per decine e decine di metri: in realtà vi era stato solo una realizzazione attenta anche ai profili estetici, senza alcuna concreta possibilità di utilizzare la "pedana". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo, il ricorrente ha sostenuto la riconducibilità della fattispecie nell'alveo delle "innovazioni non autorizzate" in area demaniale, previste nella seconda parte dell'art. 1161, primo comma, cod. nav., anziché - come concordemente ritenuto dai giudici di merito - in quello delle occupazioni abusive di cui alla prima parte del medesimo comma. In tale prospettiva, fondata sul fatto che la condotta in contestazione era stata realizzata in area compresa nella concessione rilasciata alla società rappresentata dalla ricorrente, la difesa ha sostenuto l'estinzione del reato (di natura istantanea) come diversamente qualificato. Tale prospettazione non può essere condivisa, ritenendo il Collegio di dover dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la realizzazione di un'opera senza autorizzazione su area demaniale può integrare il reato permanente di abusiva occupazione se il godimento dell'area viene sottratto alla fruibilità collettiva, mentre configura il reato istantaneo di illecita innovazione nel caso in cui la nuova opera non determini alcuna limitazione al godimento comune del bene» (Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012, Giorgino, Rv. 254332 - 01, la quale ha tra l'altro chiarito, in motivazione, che «il discrimine tra le due ipotesi, invero, è dato dall'essersi o non essersi determinata, a seguito della innovazione non autorizzata, una nuova occupazione di una area demaniale marittima, a prescindere dalla circostanza — di per sé non decisiva — dell'essere o non essere intervenuta la nuova opera in una area già lecitamente occupata»). Il tema è stato ripreso, più di recente, da Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], la quale, analizzando il rapporto tra le due norme incriminatrici, ha anzitutto escluso che l'ipotesi dell'illecita innovazione «potrebbe configurarsi soltanto da parte di chi abbia ottenuto il provvedimento di concessione e, per altro verso, non determinerebbe alcuna limitazione al godimento comune del bene proprio perché necessariamente realizzata su un'area già limitata/concessa. Si tratterebbe, di fatti, di un'interpretazione riduttiva della disposizione, non legittimata dalla lettera della norma e contrastante con la ratio della medesima. Deve ritenersi, piuttosto, che l'ipotesi di reato delle innovazioni illecite su beni demaniali - le quali di per sé mettono in pericolo il bene penalmente protetto sottraendo all'autorità amministrativa il potere di valutarne la conformità al miglior utilizzo collettivo del bene ed agli altri interessi pubblici - da un lato può essere effettuata da chiunque (concessionario o meno) e, d'altro lato, proprio perché realizza un'anticipata tutela del bene penalmente protetto secondo lo schema del reato di pericolo, non necessita la verifica che da essa sia derivata una (apprezzabile) limitazione del godimento del bene demaniale da parte della collettività». Inoltre, ed è quel che più interessa ai fini dell'odierna decisione, la sentenza n. 31290 ha posto in evidenza che, «proprio perché si tratta di condotte che ugualmente ledono il medesimo bene penalmente protetto, la realizzazione di innovazioni non autorizzate può altresì integrare, in concreto, gli estremi della occupazione arbitraria di suolo demaniale laddove l'opera sottragga una porzione di area al godimento della collettività. In questo caso, il reato - altrimenti istantaneo, che si consuma con l'ultimazione dell'opera (cfr. Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012, Giorgino, Rv. 254332) - può assumere i caratteri dell'illecito permanente». In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la sentenza impugnata si sottrae ai rilievi difensivi, avendo conferito - non diversamente dal primo giudice - decisiva rilevanza all'ampliamento della superficie utile di circa 69 mq, rispetto a quella oggetto di concessione, ottenuto grazie alla realizzazione, in difformità rispetto a quanto assentito, del pontile documentato dalle fotografie in atti (cfr. pag. 2 e 4 della sentenza impugnata). 3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto alle residue censure. Va in particolare esclusa la sussistenza del denunciato travisamento, in cui la Corte sarebbe incorsa non avvedendosi del fatto che la struttura era stata realizzata con il materiale prescritto (tubi innocenti e tavole di abete), ed era del tutto inidonea ad assicurare ampliamenti dell'attività svolta dalla società amministrata dalla TARTAMELLA. In realtà, la documentazione fotografica in atti contribuisce a far ritenere tutt'altro che illogica o contraddittoria (e men che meno frutto di travisamento) la valutazione espressa dai giudici di merito, secondo i quali la struttura realizzata - !ungi dal risolversi in un "posizionamento provvisorio di tubi innocenti e tavole di abete, in prossimità della banchina di via dei Gladioli, al fine di creare una barriera di riparo per evitare un'ulteriore caduta in acqua di massi posti a sostegno della banchina" (cfr. l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Trapani, allegata al ricorso) - costituisce un vero e proprio "pontile con piano di calpestio occupando una superficie di mq 69 circa" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale si valorizza la deposizione dell'operante secondo cui "doveva esserci semplicemente una barriera...invece troviamo un pontile vero e proprio ed era pronto all'utilizzo di qualsiasi tipo di attività"). In tale univoco contesto, non può conferirsi rilevanza alle obiezioni difensive concernenti la concreta possibilità di avvalersi della struttura per le manovre di ormeggio, non solo e non tanto perché attinenti al merito della valutazione operata, quanto soprattutto perché la rilevanza del manufatto quale abusiva occupazione è direttamente correlata alla realizzazione del pontile, ed al conseguente considerevole ampliamento del piano di calpestio (senza considerare l'ulteriore rilievo della Corte d'Appello in ordine all'accertata apertura sul muretto di delimitazione, che "seppur non fruibile al momento del sopralluogo, lasciava prefigurare l'intenzione di rendere il piano di calpestio realizzato accessibile dall'area adibita a ristorante e bar" (cfr. pag. 4 della sentenza). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
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