CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; :etto i ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sentenza in epigrafe! esaminati gli atti e ll provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in 'egittimità e in particolare i! iymo n-lo,ivo è manifestamente inconferente perché nega ia responsabilità per ii fatto di cui a; capo 2 senza mai contrastare l'affermazione relativa all'omesso versamento dei contributi dovuti e contrastando il dolo sulla base di una indicazione in fatto (l'indisponibilità economica del!'ircoutato addotta senza provare una oggettiva impossibilità di adempiere) già deprivata di !ilievo dai giudici del merito ( facendo coerentemente riferimento alle consioderazioni spese per capp 1); secondo motivo di ricorso, diretto a contrastare sotto ii versante soggettivo, la responsabilità per li capo 3 ( ricondotto all'egida dell'art 388 cp) è immediatamente smentito da! Hfleare giudizio valutativo speso in sentenza quanto alla prova logica della piena consapevolezza ;Si riCOrr'ente dei pignorarnento caduto sul bene (in quota parte) successivamente venduto aila (Thironi secondo indici fattuali, interpretati anche alla luce del dato offerto dalle dichiarazioni rose dalla persona offesa, contestate dalla difesa solo in termini di supposta inattendibilità, ir.aerenternente apprezzati in via inferenziale siccome destinati a disvelare una effettiva Poi vincolo non solo attestata dai dato formale della rego arità del!a notifica dei relative atto; il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato, atteso che il giudizio di responsabilità •-nato di minaccia ascritto ai due ricorrenti riposa su una puntuale e logica ricostruzione dnìa relativa vicenda in fatto, essenzialmente dominata dalle dichiarazioni della persona offesa esito un altrettanto compiuto scrutino della credibilità di quest'ultima e del suo narrato, così ua portare il relativo giudizio di merito entro binari estranei a censure prospettabili in questa ede-; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le :pronunce di cu all'art. 616 cod ncc • pen. P.Q.M. n.--Irnmissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali rinn-ìa. di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec