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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28343/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con ricorso presentato in data 1 aprile 2017 e inviato alla Corte di cassazione a distanza di sette anni, l'imputato lana Massimo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia; Chiarito che non torna applicabile, ratione temporis, la previsione degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, che escludono la deducibilità di vizi motivazioni nel ricorso proposto avverso sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento materiale del reato, si risolve in censure di fatto inammissibili in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato, poiché l'invocata disposizione non si applica ai procedimenti del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01); Rilevato che il terzo motivo, che formalmente enuncia il vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, viene sviluppato nel senso di invocare, ancora una volta, l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e pertanto è intrinsecamente generico nella parte relativa al dolo del reato ed è manifestamente infondata quanto alla invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; mentre il ricorrente può essere esentato dal pagamento delle ulteriori sanzioni, poiché la pronuncia delle Sezioni Unite che ha determinato la manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo è successiva alla proposizione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con ricorso presentato in data 1 aprile 2017 e inviato alla Corte di cassazione a distanza di sette anni, l'imputato lana Massimo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia; Chiarito che non torna applicabile, ratione temporis, la previsione degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, che escludono la deducibilità di vizi motivazioni nel ricorso proposto avverso sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento materiale del reato, si risolve in censure di fatto inammissibili in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato, poiché l'invocata disposizione non si applica ai procedimenti del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01); Rilevato che il terzo motivo, che formalmente enuncia il vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, viene sviluppato nel senso di invocare, ancora una volta, l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e pertanto è intrinsecamente generico nella parte relativa al dolo del reato ed è manifestamente infondata quanto alla invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; mentre il ricorrente può essere esentato dal pagamento delle ulteriori sanzioni, poiché la pronuncia delle Sezioni Unite che ha determinato la manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo è successiva alla proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
Sentenza Cassazione n. 28343/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris