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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:70
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0106_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-106/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) e

[OSCURATO:PERSONA] SARL,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, punto 1), e 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77),

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori J.L.

Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N.

Kakouris (relatore), P.J.G.

Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG), dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, del foro di Mannheim; - per [OSCURATO:PERSONA] SARL, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, del foro di Mannheim; - per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, della SARL [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, del governo ellenico, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 4 luglio 1996, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 6 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 31 marzo seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), due questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 5, punto 1), e 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, di questa [OSCURATO:PERSONA]. 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la compagnia di navigazione fluviale Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) (in prosieguo: la «MSG»), con sede in Würzburg (Germania), e la società [OSCURATO:PERSONA] SARL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Francia, in merito al risarcimento dei danni causati ad un battello adibito alla navigazione fluviale, di cui la MSG è proprietaria e che aveva dato a nolo alla [OSCURATO:PERSONA] per un determinato periodo mediante apposito contratto, stipulato oralmente tra le parti. 3 Dagli atti della causa principale si evince che la nave veniva usata fra il 1_ giugno 1989 e il 10 febbraio 1991 sul Reno essenzialmente per il trasporto di carichi di ghiaia.

Mentre i luoghi di carico erano situati in Francia, salvo alcune eccezioni, i punti di scarico erano situati esclusivamente in Francia.

Secondo la MSG, i congegni utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per le operazioni di scarico delle merci avrebbero danneggiato il suo battello.

La causa principale ha ad oggetto un importo pari a 197 284 marchi tedeschi (DM), vale a dire esattamente la differenza tra la somma versata dall'assicuratore della [OSCURATO:PERSONA] e quella pretesa dalla MSG. 4 La MSG ha presentato un ricorso innanzi allo [OSCURATO:PERSONA] (tribunale della navigazione) di Würzburg, ritenendo che l'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA] le consentisse di adire detto giudice, dato che il luogo dove si trova la sua sede, vale a dire Würzburg, sarebbe stato validamente designato dalle parti come luogo di esecuzione e foro competente. 5 L'art. 17, primo comma, prima e seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.

Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia, nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere». 6 Dall'ordinanza di rinvio si evince che, al termine delle trattative contrattuali, la MSG aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera commerciale di conferma, in cui era inserita la seguente indicazione prestampata: «Si elegge Würzburg come luogo di esecuzione e foro competente per qualsiasi controversia».

Peraltro, le fatture redatte dalla MSG menzionavano parimenti tale foro, sia direttamente sia mediante il riferimento alle polizze di carico. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la lettera commerciale di conferma ed ha onorato tutte le fatture senza formulare riserve. [OSCURATO:PERSONA] di Würzburg ha dichiarato ricevibile il ricorso. 7 Adito in appello dalla [OSCURATO:PERSONA], l'Oberlandesgericht di Norimberga ha dichiarato irricevibile il ricorso, per difetto di competenza internazionale.

Di conseguenza la MSG ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») innanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 8 Quest'ultimo ha immediatamente rilevato che la competenza dei giudici francesi era confermata sia dalla regola generale di cui all'art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] (domicilio del convenuto), sia dall'art. 5, punto 3) (luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto), sia dall'art. 5, punto 1) (luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita).

Infatti, gli obblighi contrattuali sorti in base al contratto di trasporto dovevano essere eseguiti in Francia e la MSG aveva l'obbligo di presentare il battello presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], situata in Francia.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], per escludere la competenza dei giudici francesi a favore della competenza internazionale dei giudici tedeschi esistono nella fattispecie due possibilità. 9 Secondo la prima ipotesi, sarebbe possibile considerare Würzburg luogo di esecuzione, ai sensi dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che essa era stata indicata come tale in sede di accordo orale tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] rivela che, nel caso di specie, detto accordo era «astratto».

Esso definisce astratto un accordo sul luogo di esecuzione quando mira non a stabilire il luogo in cui il debitore deve eseguire la prestazione incombentegli, ma soltanto a designare un foro senza l'osservanza dei requisiti formali enunciati dall'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA].

L'unica finalità di una convenzione siffatta sarebbe quindi quella di dissimulare una clausola attributiva di competenza.

Nel caso di specie, infatti, gli obblighi contrattuali dovevano essere comunque eseguiti in Francia, dove si trovava, nella totalità dei casi, il luogo di scarico. 10 [OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando che, alla luce del diritto tedesco vigente, l'accordo controverso sul luogo di esecuzione va ritenuto validamente stipulato, esprime tuttavia dubbi in merito alla validità di siffatti accordi «astratti» alla luce della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essi implicano un pericolo di abusi, vale a dire un'elusione degli obblighi formali di cui all'art. 17 di quest'ultima. 11 Seguendo una seconda ipotesi, nel caso in cui un accordo «astratto» sul luogo di esecuzione dovesse essere considerato invalido, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che la competenza dei giudici tedeschi potrebbe nel caso di specie discendere dall'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA]. 12 E' in tali circostanze che il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un accordo verbale sul luogo di esecuzione (art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) debba considerarsi valido anche qualora non miri a stabilire il luogo in cui il debitore deve eseguire la prestazione a lui incombente, ma abbia l'unico scopo di fissare, senza formalità, un determinato foro competente (cosiddetto accordo "astratto" sul luogo di esecuzione). 2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

a) Se una clausola attributiva di competenza nel commercio internazionale ai sensi dell'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA], nella versione del 1978, possa essere stipulata anche attraverso il silenzio di una parte di fronte ad una lettera commerciale di conferma contenente, prestampata, la menzione che è esclusivamente competente il foro del mittente, o se sia comunque necessario un previo accordo di volontà circa il contenuto della lettera di conferma.

b) Se per una clausola attributiva di competenza ai sensi della disposizione suddetta sia sufficiente che le fatture inviate da una parte menzionino ogni volta la competenza esclusiva del foro del mittente e facciano riferimento alle condizioni della polizza di carico da detta parte usate, che fissano anch'esse lo stesso luogo come foro competente, e che l'altra parte paghi ogni volta le fatture senza contestazioni, o se sia necessario anche in questo caso un previo accordo di volontà».

Sulla seconda questione 13 Con la sua seconda questione, che conviene esaminare in primo luogo, in quanto concerne la competenza esclusiva, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se, nella cornice di un contratto stipulato oralmente, una clausola attributiva di competenza possa, nell'ambito del commercio internazionale, essere considerata stipulata nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA], unicamente in base all'assenza di contestazioni da parte di uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma che la controparte gli ha inviato o al pagamento reiterato e senza contestazioni di fatture, quando tali documenti contengono un'indicazione prestampata del foro competente, o se occorra comunque un previo accordo di volontà fra gli interessati, essendo inutile la semplice conferma scritta dell'accordo. 14 Occorre rilevare al riguardo che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le disposizioni dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], poiché escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita dall'art. 2, sia le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1976, causa 24/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1831, punto 7, e causa 25/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1851, punto 6). 15 Peraltro, in merito alla formulazione iniziale dell'art. 17, la Corte ha dichiarato che, subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all'esistenza di una «convenzione» tra le parti, detta disposizione vincola il giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già citate, punti, rispettivamente, 7 e 6). 16 Tuttavia, al fine di tener conto degli usi particolari e delle esigenze del commercio internazionale, la [OSCURATO:PERSONA] di adesione 9 ottobre 1978, già citata, ha introdotto nell'art. 17, primo comma, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA], una terza ipotesi, la quale prevede, nel commercio internazionale, la valida stipulazione di una clausola attributiva di competenza in una forma ammessa dagli usi in questo campo, che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere. 17 Quest'agevolazione introdotta nell'art. 17 dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 non significa però che non sia più necessario un accordo di volontà tra le parti su una clausola di proroga di competenza, poiché la reale esistenza del consenso degli interessati resta sempre uno scopo di tale disposizione.

Infatti, occorre proteggere il contraente più debole, evitando che clausole attributive di competenza, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate. 18 Ritenere tuttavia che l'agevolazione così realizzata riguardi unicamente i requisiti formali di cui all'art. 17, riducendosi alla mera soppressione della necessità di una forma scritta del consenso, equivarrebbe sia ad ignorare le esigenze di libertà di forma, di semplicità e di rapidità proprie del commercio internazionale, sia a privare questa disposizione di gran parte della sua efficacia pratica. 19 Pertanto, alla luce della modifica apportata all'art. 17 dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione 1978, si può presumere l'esistenza di un accordo di volontà tra i contraenti su una clausola attributiva di competenza quando esistono al riguardo usi commerciali nel ramo del commercio internazionale interessato, usi che le medesime parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. 20 Occorre quindi ritenere che l'assenza di reazioni e il silenzio osservato da uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma, prodotta dalla controparte, in cui si trova inserita l'indicazione prestampata del foro, nonché la circostanza che una parte ha onorato reiteratamente e senza alcuna contestazione fatture emesse dall'altra parte e contenenti un'indicazione analoga, equivalgono ad un consenso relativo alla clausola attributiva di competenza, motivo del contendere, se un siffatto comportamento corrisponde a un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti di cui trattasi e se queste ultime conoscevano quest'uso o avrebbero dovuto conoscerlo. 21 Anche se spetta al giudice nazionale valutare se il contratto di cui trattasi rientri nella cornice del commercio internazionale e verificare l'esistenza di un uso nel ramo del commercio internazionale in cui gli interessati operano nonché la conoscenza effettiva o presunta di detto uso da parte dei medesimi, spetta però alla Corte indicargli gli elementi oggettivi e necessari ai fini di tale valutazione. 22 Occorre anzitutto tener presente che un contratto concluso in un settore come quello della navigazione sul Reno tra due società aventi sede in Stati contraenti diversi rientra nell'ambito del commercio internazionale. 23 Occorre poi rilevare che l'esistenza di un uso non dev'essere determinata con riferimento alla legge di uno degli Stati contraenti.

Peraltro essa deve essere accertata non in rapporto al commercio internazionale in generale, bensì al ramo commerciale in cui i contraenti esercitano la loro attività.

Esiste un uso nel ramo commerciale interessato quando, segnatamente, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori in tale ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo. 24 Infine, la conoscenza effettiva o presunta di un uso del genere da parte dei contraenti va considerata provata quando, segnatamente, essi avevano in precedenza allacciato rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato o quando, nell'ambito di quest'ultimo, un determinato comportamento è abbastanza noto per il fatto di essere generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un certo tipo di contratti, da poter essere considerato come una prassi consolidata. 25 Occorre quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA], quale modificato dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione 9 ottobre 1978, dev'essere interpretato nel senso che, nella cornice di un contratto stipulato oralmente nell'ambito del commercio internazionale, una clausola attributiva di competenza dev'essere ritenuta validamente stipulata, alla luce di questa disposizione, a motivo dell'assenza di contestazioni da parte di uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma che la controparte gli ha inviato, o del pagamento reiterato e senza contestazioni di fatture, quando detti documenti contengono un'indicazione prestampata del foro competente, se un siffatto comportamento corrisponde a un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti di cui trattasi e se queste ultime conoscevano tale uso o avrebbero dovuto conoscerlo.

Spetta al giudice nazionale verificare l'esistenza di un uso del genere nonché la conoscenza di quest'ultimo da parte dei contraenti.

L'esistenza di un uso in un ramo del commercio internazionale va ammessa quando, segnatamente, un dato comportamento è generalmente osservato dai contraenti che operano in detto ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo.

La conoscenza di quest'uso da parte dei contraenti va ritenuta provata quando, segnatamente, essi avevano in precedenza allacciato rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel ramo commerciale di cui trattasi o quando, in quest'ultimo, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un determinato tipo di contratti, di modo che esso possa essere considerato come una prassi consolidata.

Sulla prima questione 26 La soluzione della prima questione diventerà necessaria nel caso in cui il giudice nazionale giunga alla conclusione che, nel caso di specie, non esiste un uso nel ramo commerciale di cui trattasi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, di conseguenza, non è stata validamente stipulata nessuna clausola attributiva di competenza. 27 Con tale questione il giudice a quo chiede sostanzialmente se un accordo orale sul luogo di esecuzione, il quale mira non a determinare il luogo in cui il debitore deve eseguire effettivamente la prestazione a lui incombente, ma esclusivamente a fissare un determinato foro competente, sia valido alla luce dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA]. 28 L'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». 29 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la competenza che deroga alla regola della competenza generale del foro del convenuto è stata introdotta da tale disposizione in considerazione del fatto che, in certi casi ben determinati, esiste un collegamento particolarmente stretto, ai fini dell'economia processuale, fra una controversia ed il giudice di un determinato luogo (sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1473, punto 13). 30 La Corte, peraltro, ha parimenti dichiarato che il luogo di esecuzione di un obbligo contrattuale può anche essere stabilito mediante accordo tra le parti e che, qualora la legge da applicarsi consenta ai contraenti, alle condizioni che essa determina, di designare il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 17 gennaio 1980, causa 56/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89, punto 5). 31 Occorre tuttavia rilevare al riguardo che, benché le parti siano libere di accordarsi su un luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali diverso da quello determinabile in forza della legge vigente per il contratto, senza essere obbligate a rispettare particolari requisiti formali, esse però non possono fissare, in considerazione del sistema introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], al solo scopo di determinare un foro competente, un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con la materia del contratto e in cui le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo non potrebbero essere eseguite sulla base dei termini di quest'ultimo. 32 Questa tesi poggia, in primo luogo, sul dettato dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], che attribuisce la competenza al giudice del luogo nel quale l'obbligazione contrattuale su cui si fonda la domanda «è stata o deve essere eseguita».

Questa disposizione tiene quindi presente il luogo di esecuzione effettiva dell'obbligazione come criterio di competenza, a causa del suo collegamento diretto con il giudice che essa riconosce competente. 33 In secondo luogo, occorre ritenere che la fissazione di un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con l'oggetto concreto del contratto risulta fittizia ed ha come solo obiettivo la determinazione di un foro competente.

Ebbene, una clausola attributiva di competenza di tal genere è disciplinata dall'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] ed è pertanto soggetta a precisi requisiti formali. 34 Pertanto, nel caso di una clausola del genere, non solo non ci sarebbe nessun collegamento diretto tra la controversia e il giudice investito della medesima, ma si avrebbe anche un'elusione dell'art. 17, il quale, pur introducendo una competenza esclusiva che prescinde da qualsiasi legame oggettivo tra il rapporto giuridico controverso e il giudice designato (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 4), impone, proprio per questo motivo, l'osservanza dei rigorosi requisiti formali ivi enunciati. 35 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] va interpretata nel senso che un accordo orale sul luogo di esecuzione, il quale miri non a determinare il luogo in cui il debitore deve eseguire effettivamente la prestazione a lui incombente, ma esclusivamente a fissare un determinato foro competente, non è disciplinato dall'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], bensì dall'art. 17 di quest'ultima ed è valido solo qualora siano rispettati i requisiti ivi enunciati.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 6 marzo 1995, dichiara: 1) L'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, va interpretato nel senso che, nella cornice di un contratto stipulato oralmente nell'ambito del commercio internazionale, una clausola attributiva di competenza dev'essere ritenuta validamente stipulata, alla luce di questa disposizione, a motivo dell'assenza di contestazioni da parte di uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma che la controparte gli ha inviato o del pagamento reiterato e senza contestazioni di fatture, quando detti documenti contengono un'indicazione prestampata del foro competente, se un siffatto comportamento corrisponde a un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti di cui trattasi e se queste ultime conoscevano tale uso o avrebbero dovuto conoscerlo.

Spetta al giudice nazionale verificare l'esistenza di un uso del genere, nonché la conoscenza di quest'ultimo da parte dei contraenti.

L'esistenza di un uso in un ramo del commercio internazionale va ammessa quando, segnatamente, un dato comportamento è generalmente osservato dai contraenti che operano in detto ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo.

La conoscenza di quest'uso da parte dei contraenti va ritenuta provata quando, segnatamente, essi avevano in precedenza allacciato rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel ramo commerciale di cui trattasi o quando, in quest'ultimo, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un determinato tipo di contratti, di modo che esso possa essere considerato come una prassi consolidata. 2) [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 va interpretata nel senso che un accordo orale sul luogo di esecuzione, il quale miri non a determinare il luogo in cui il debitore deve eseguire effettivamente la prestazione a lui incombente, ma esclusivamente a fissare un determinato foro competente, non è disciplinato dall'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], bensì dall'art. 17 di quest'ultima ed è valido solo qualora siano rispettati i requisiti ivi enunciati.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0106_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-106/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) e [OSCURATO:PERSONA] SARL, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, punto 1), e 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris (relatore), P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG), dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, del foro di Mannheim; - per [OSCURATO:PERSONA] SARL, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, del foro di Mannheim; - per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, della SARL [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] von Waldstein, del governo ellenico, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 4 luglio 1996, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 6 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 31 marzo seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), due questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 5, punto 1), e 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, di questa [OSCURATO:PERSONA]. 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la compagnia di navigazione fluviale Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) (in prosieguo: la «MSG»), con sede in Würzburg (Germania), e la società [OSCURATO:PERSONA] SARL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Francia, in merito al risarcimento dei danni causati ad un battello adibito alla navigazione fluviale, di cui la MSG è proprietaria e che aveva dato a nolo alla [OSCURATO:PERSONA] per un determinato periodo mediante apposito contratto, stipulato oralmente tra le parti. 3 Dagli atti della causa principale si evince che la nave veniva usata fra il 1_ giugno 1989 e il 10 febbraio 1991 sul Reno essenzialmente per il trasporto di carichi di ghiaia. Mentre i luoghi di carico erano situati in Francia, salvo alcune eccezioni, i punti di scarico erano situati esclusivamente in Francia. Secondo la MSG, i congegni utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per le operazioni di scarico delle merci avrebbero danneggiato il suo battello. La causa principale ha ad oggetto un importo pari a 197 284 marchi tedeschi (DM), vale a dire esattamente la differenza tra la somma versata dall'assicuratore della [OSCURATO:PERSONA] e quella pretesa dalla MSG. 4 La MSG ha presentato un ricorso innanzi allo [OSCURATO:PERSONA] (tribunale della navigazione) di Würzburg, ritenendo che l'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA] le consentisse di adire detto giudice, dato che il luogo dove si trova la sua sede, vale a dire Würzburg, sarebbe stato validamente designato dalle parti come luogo di esecuzione e foro competente. 5 L'art. 17, primo comma, prima e seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia, nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere». 6 Dall'ordinanza di rinvio si evince che, al termine delle trattative contrattuali, la MSG aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera commerciale di conferma, in cui era inserita la seguente indicazione prestampata: «Si elegge Würzburg come luogo di esecuzione e foro competente per qualsiasi controversia». Peraltro, le fatture redatte dalla MSG menzionavano parimenti tale foro, sia direttamente sia mediante il riferimento alle polizze di carico. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la lettera commerciale di conferma ed ha onorato tutte le fatture senza formulare riserve. [OSCURATO:PERSONA] di Würzburg ha dichiarato ricevibile il ricorso. 7 Adito in appello dalla [OSCURATO:PERSONA], l'Oberlandesgericht di Norimberga ha dichiarato irricevibile il ricorso, per difetto di competenza internazionale. Di conseguenza la MSG ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») innanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 8 Quest'ultimo ha immediatamente rilevato che la competenza dei giudici francesi era confermata sia dalla regola generale di cui all'art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] (domicilio del convenuto), sia dall'art. 5, punto 3) (luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto), sia dall'art. 5, punto 1) (luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita). Infatti, gli obblighi contrattuali sorti in base al contratto di trasporto dovevano essere eseguiti in Francia e la MSG aveva l'obbligo di presentare il battello presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], situata in Francia. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], per escludere la competenza dei giudici francesi a favore della competenza internazionale dei giudici tedeschi esistono nella fattispecie due possibilità. 9 Secondo la prima ipotesi, sarebbe possibile considerare Würzburg luogo di esecuzione, ai sensi dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che essa era stata indicata come tale in sede di accordo orale tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] rivela che, nel caso di specie, detto accordo era «astratto». Esso definisce astratto un accordo sul luogo di esecuzione quando mira non a stabilire il luogo in cui il debitore deve eseguire la prestazione incombentegli, ma soltanto a designare un foro senza l'osservanza dei requisiti formali enunciati dall'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA]. L'unica finalità di una convenzione siffatta sarebbe quindi quella di dissimulare una clausola attributiva di competenza. Nel caso di specie, infatti, gli obblighi contrattuali dovevano essere comunque eseguiti in Francia, dove si trovava, nella totalità dei casi, il luogo di scarico. 10 [OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando che, alla luce del diritto tedesco vigente, l'accordo controverso sul luogo di esecuzione va ritenuto validamente stipulato, esprime tuttavia dubbi in merito alla validità di siffatti accordi «astratti» alla luce della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essi implicano un pericolo di abusi, vale a dire un'elusione degli obblighi formali di cui all'art. 17 di quest'ultima. 11 Seguendo una seconda ipotesi, nel caso in cui un accordo «astratto» sul luogo di esecuzione dovesse essere considerato invalido, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che la competenza dei giudici tedeschi potrebbe nel caso di specie discendere dall'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA]. 12 E' in tali circostanze che il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un accordo verbale sul luogo di esecuzione (art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) debba considerarsi valido anche qualora non miri a stabilire il luogo in cui il debitore deve eseguire la prestazione a lui incombente, ma abbia l'unico scopo di fissare, senza formalità, un determinato foro competente (cosiddetto accordo "astratto" sul luogo di esecuzione). 2) In caso di soluzione negativa della prima questione: a) Se una clausola attributiva di competenza nel commercio internazionale ai sensi dell'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA], nella versione del 1978, possa essere stipulata anche attraverso il silenzio di una parte di fronte ad una lettera commerciale di conferma contenente, prestampata, la menzione che è esclusivamente competente il foro del mittente, o se sia comunque necessario un previo accordo di volontà circa il contenuto della lettera di conferma. b) Se per una clausola attributiva di competenza ai sensi della disposizione suddetta sia sufficiente che le fatture inviate da una parte menzionino ogni volta la competenza esclusiva del foro del mittente e facciano riferimento alle condizioni della polizza di carico da detta parte usate, che fissano anch'esse lo stesso luogo come foro competente, e che l'altra parte paghi ogni volta le fatture senza contestazioni, o se sia necessario anche in questo caso un previo accordo di volontà». Sulla seconda questione 13 Con la sua seconda questione, che conviene esaminare in primo luogo, in quanto concerne la competenza esclusiva, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se, nella cornice di un contratto stipulato oralmente, una clausola attributiva di competenza possa, nell'ambito del commercio internazionale, essere considerata stipulata nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA], unicamente in base all'assenza di contestazioni da parte di uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma che la controparte gli ha inviato o al pagamento reiterato e senza contestazioni di fatture, quando tali documenti contengono un'indicazione prestampata del foro competente, o se occorra comunque un previo accordo di volontà fra gli interessati, essendo inutile la semplice conferma scritta dell'accordo. 14 Occorre rilevare al riguardo che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le disposizioni dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], poiché escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita dall'art. 2, sia le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1976, causa 24/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1831, punto 7, e causa 25/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1851, punto 6). 15 Peraltro, in merito alla formulazione iniziale dell'art. 17, la Corte ha dichiarato che, subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all'esistenza di una «convenzione» tra le parti, detta disposizione vincola il giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già citate, punti, rispettivamente, 7 e 6). 16 Tuttavia, al fine di tener conto degli usi particolari e delle esigenze del commercio internazionale, la [OSCURATO:PERSONA] di adesione 9 ottobre 1978, già citata, ha introdotto nell'art. 17, primo comma, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA], una terza ipotesi, la quale prevede, nel commercio internazionale, la valida stipulazione di una clausola attributiva di competenza in una forma ammessa dagli usi in questo campo, che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere. 17 Quest'agevolazione introdotta nell'art. 17 dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 non significa però che non sia più necessario un accordo di volontà tra le parti su una clausola di proroga di competenza, poiché la reale esistenza del consenso degli interessati resta sempre uno scopo di tale disposizione. Infatti, occorre proteggere il contraente più debole, evitando che clausole attributive di competenza, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate. 18 Ritenere tuttavia che l'agevolazione così realizzata riguardi unicamente i requisiti formali di cui all'art. 17, riducendosi alla mera soppressione della necessità di una forma scritta del consenso, equivarrebbe sia ad ignorare le esigenze di libertà di forma, di semplicità e di rapidità proprie del commercio internazionale, sia a privare questa disposizione di gran parte della sua efficacia pratica. 19 Pertanto, alla luce della modifica apportata all'art. 17 dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione 1978, si può presumere l'esistenza di un accordo di volontà tra i contraenti su una clausola attributiva di competenza quando esistono al riguardo usi commerciali nel ramo del commercio internazionale interessato, usi che le medesime parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. 20 Occorre quindi ritenere che l'assenza di reazioni e il silenzio osservato da uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma, prodotta dalla controparte, in cui si trova inserita l'indicazione prestampata del foro, nonché la circostanza che una parte ha onorato reiteratamente e senza alcuna contestazione fatture emesse dall'altra parte e contenenti un'indicazione analoga, equivalgono ad un consenso relativo alla clausola attributiva di competenza, motivo del contendere, se un siffatto comportamento corrisponde a un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti di cui trattasi e se queste ultime conoscevano quest'uso o avrebbero dovuto conoscerlo. 21 Anche se spetta al giudice nazionale valutare se il contratto di cui trattasi rientri nella cornice del commercio internazionale e verificare l'esistenza di un uso nel ramo del commercio internazionale in cui gli interessati operano nonché la conoscenza effettiva o presunta di detto uso da parte dei medesimi, spetta però alla Corte indicargli gli elementi oggettivi e necessari ai fini di tale valutazione. 22 Occorre anzitutto tener presente che un contratto concluso in un settore come quello della navigazione sul Reno tra due società aventi sede in Stati contraenti diversi rientra nell'ambito del commercio internazionale. 23 Occorre poi rilevare che l'esistenza di un uso non dev'essere determinata con riferimento alla legge di uno degli Stati contraenti. Peraltro essa deve essere accertata non in rapporto al commercio internazionale in generale, bensì al ramo commerciale in cui i contraenti esercitano la loro attività. Esiste un uso nel ramo commerciale interessato quando, segnatamente, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori in tale ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo. 24 Infine, la conoscenza effettiva o presunta di un uso del genere da parte dei contraenti va considerata provata quando, segnatamente, essi avevano in precedenza allacciato rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato o quando, nell'ambito di quest'ultimo, un determinato comportamento è abbastanza noto per il fatto di essere generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un certo tipo di contratti, da poter essere considerato come una prassi consolidata. 25 Occorre quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA], quale modificato dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione 9 ottobre 1978, dev'essere interpretato nel senso che, nella cornice di un contratto stipulato oralmente nell'ambito del commercio internazionale, una clausola attributiva di competenza dev'essere ritenuta validamente stipulata, alla luce di questa disposizione, a motivo dell'assenza di contestazioni da parte di uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma che la controparte gli ha inviato, o del pagamento reiterato e senza contestazioni di fatture, quando detti documenti contengono un'indicazione prestampata del foro competente, se un siffatto comportamento corrisponde a un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti di cui trattasi e se queste ultime conoscevano tale uso o avrebbero dovuto conoscerlo. Spetta al giudice nazionale verificare l'esistenza di un uso del genere nonché la conoscenza di quest'ultimo da parte dei contraenti. L'esistenza di un uso in un ramo del commercio internazionale va ammessa quando, segnatamente, un dato comportamento è generalmente osservato dai contraenti che operano in detto ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo. La conoscenza di quest'uso da parte dei contraenti va ritenuta provata quando, segnatamente, essi avevano in precedenza allacciato rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel ramo commerciale di cui trattasi o quando, in quest'ultimo, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un determinato tipo di contratti, di modo che esso possa essere considerato come una prassi consolidata. Sulla prima questione 26 La soluzione della prima questione diventerà necessaria nel caso in cui il giudice nazionale giunga alla conclusione che, nel caso di specie, non esiste un uso nel ramo commerciale di cui trattasi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, di conseguenza, non è stata validamente stipulata nessuna clausola attributiva di competenza. 27 Con tale questione il giudice a quo chiede sostanzialmente se un accordo orale sul luogo di esecuzione, il quale mira non a determinare il luogo in cui il debitore deve eseguire effettivamente la prestazione a lui incombente, ma esclusivamente a fissare un determinato foro competente, sia valido alla luce dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA]. 28 L'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». 29 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la competenza che deroga alla regola della competenza generale del foro del convenuto è stata introdotta da tale disposizione in considerazione del fatto che, in certi casi ben determinati, esiste un collegamento particolarmente stretto, ai fini dell'economia processuale, fra una controversia ed il giudice di un determinato luogo (sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1473, punto 13). 30 La Corte, peraltro, ha parimenti dichiarato che il luogo di esecuzione di un obbligo contrattuale può anche essere stabilito mediante accordo tra le parti e che, qualora la legge da applicarsi consenta ai contraenti, alle condizioni che essa determina, di designare il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 17 gennaio 1980, causa 56/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89, punto 5). 31 Occorre tuttavia rilevare al riguardo che, benché le parti siano libere di accordarsi su un luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali diverso da quello determinabile in forza della legge vigente per il contratto, senza essere obbligate a rispettare particolari requisiti formali, esse però non possono fissare, in considerazione del sistema introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], al solo scopo di determinare un foro competente, un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con la materia del contratto e in cui le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo non potrebbero essere eseguite sulla base dei termini di quest'ultimo. 32 Questa tesi poggia, in primo luogo, sul dettato dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], che attribuisce la competenza al giudice del luogo nel quale l'obbligazione contrattuale su cui si fonda la domanda «è stata o deve essere eseguita». Questa disposizione tiene quindi presente il luogo di esecuzione effettiva dell'obbligazione come criterio di competenza, a causa del suo collegamento diretto con il giudice che essa riconosce competente. 33 In secondo luogo, occorre ritenere che la fissazione di un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con l'oggetto concreto del contratto risulta fittizia ed ha come solo obiettivo la determinazione di un foro competente. Ebbene, una clausola attributiva di competenza di tal genere è disciplinata dall'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] ed è pertanto soggetta a precisi requisiti formali. 34 Pertanto, nel caso di una clausola del genere, non solo non ci sarebbe nessun collegamento diretto tra la controversia e il giudice investito della medesima, ma si avrebbe anche un'elusione dell'art. 17, il quale, pur introducendo una competenza esclusiva che prescinde da qualsiasi legame oggettivo tra il rapporto giuridico controverso e il giudice designato (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 4), impone, proprio per questo motivo, l'osservanza dei rigorosi requisiti formali ivi enunciati. 35 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] va interpretata nel senso che un accordo orale sul luogo di esecuzione, il quale miri non a determinare il luogo in cui il debitore deve eseguire effettivamente la prestazione a lui incombente, ma esclusivamente a fissare un determinato foro competente, non è disciplinato dall'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], bensì dall'art. 17 di quest'ultima ed è valido solo qualora siano rispettati i requisiti ivi enunciati. Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 6 marzo 1995, dichiara: 1) L'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, va interpretato nel senso che, nella cornice di un contratto stipulato oralmente nell'ambito del commercio internazionale, una clausola attributiva di competenza dev'essere ritenuta validamente stipulata, alla luce di questa disposizione, a motivo dell'assenza di contestazioni da parte di uno dei contraenti nei confronti di una lettera commerciale di conferma che la controparte gli ha inviato o del pagamento reiterato e senza contestazioni di fatture, quando detti documenti contengono un'indicazione prestampata del foro competente, se un siffatto comportamento corrisponde a un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti di cui trattasi e se queste ultime conoscevano tale uso o avrebbero dovuto conoscerlo. Spetta al giudice nazionale verificare l'esistenza di un uso del genere, nonché la conoscenza di quest'ultimo da parte dei contraenti. L'esistenza di un uso in un ramo del commercio internazionale va ammessa quando, segnatamente, un dato comportamento è generalmente osservato dai contraenti che operano in detto ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo. La conoscenza di quest'uso da parte dei contraenti va ritenuta provata quando, segnatamente, essi avevano in precedenza allacciato rapporti commerciali tra di loro o con altre parti operanti nel ramo commerciale di cui trattasi o quando, in quest'ultimo, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un determinato tipo di contratti, di modo che esso possa essere considerato come una prassi consolidata. 2) [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 va interpretata nel senso che un accordo orale sul luogo di esecuzione, il quale miri non a determinare il luogo in cui il debitore deve eseguire effettivamente la prestazione a lui incombente, ma esclusivamente a fissare un determinato foro competente, non è disciplinato dall'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA], bensì dall'art. 17 di quest'ultima ed è valido solo qualora siano rispettati i requisiti ivi enunciati.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris