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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43038/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 26.01.2023 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 10.06.2021, che aveva dichiarato colpevole l'imputata del reato previsto dagli artt.112, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, 99 cod. pen. e l'aveva condannata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate recidiva ed aggravanti, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge penale, processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2, 624 e 625 cod. pen. nonché 530 e 533 cod. proc. pen. in riferimento al fatto che non sia stata riconosciuta la mancanza della condizione di procedibilità, è fondato, emergendo dagli atti la mancanza di querela, dunque della condizione di procedibilità.

Ed invero, l'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d.

1. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - ha reso procedibile a querela anche il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2 codice penale, sicchè è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità nel caso di specie emergendo dagli atti tale carenza.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale; assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione dì procedibilità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 26.01.2023 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 10.06.2021, che aveva dichiarato colpevole l'imputata del reato previsto dagli artt.112, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, 99 cod. pen. e l'aveva condannata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate recidiva ed aggravanti, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa. Il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge penale, processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2, 624 e 625 cod. pen. nonché 530 e 533 cod. proc. pen. in riferimento al fatto che non sia stata riconosciuta la mancanza della condizione di procedibilità, è fondato, emergendo dagli atti la mancanza di querela, dunque della condizione di procedibilità. Ed invero, l'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. 1. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - ha reso procedibile a querela anche il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2 codice penale, sicchè è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità nel caso di specie emergendo dagli atti tale carenza. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale; assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione dì procedibilità. Co
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