CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 07544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui: 026rj76) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia con sentenza del 27 gennaio 2025 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena diun anno di reclusione per il delitto di cui all’art.75 comma 2 d.lgs 159/2011. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputatoeccependo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena e relativa carena di motivazione, nonché l’erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Al di là dell’enunciazione sotto forma di elenco dei denunciati vizi che affetterebbero l’impugnato provvedimento il ricorso non contiene alcuna argomentazione che si confronti con le motivazioni dell’avversata sentenza. È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01) L'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci, Rv. 273369 - 01) All’evidenza, dunque, l’atto di impugnazione è privo dei requisiti minimi di forma richiesti dall’art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., poichè non enuncia i motivi della impugnazione, né le ragioni in fatto ed in diritto che li sorreggono. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il