CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21958/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2022 il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra nove sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi in un arco temporale complessivo di nove anni, in province diverse della Sicilia distanti anche centinaia di chilometri tra loro, e che non vi erano elementi per ritenere che in occasione della commissione del primo reato gli altri fossero programmati nelle loro connotazioni fondamentali. Inoltre, ha aggiunto che le pene di ciascuna sentenza sono molto miti, talchè non si giustifica una ulteriore riduzione delle stesse. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce che l'istanza è stata respinta nonostante che sussistessero tutti i presupposti, lo stesso lasso temporale non era elevato. Con il secondo motivo sostiene che, affermando che le pene di ciascuna sentenza sono molto miti, il giudice è entrato nel merito delle pene inflitte, operazione che gli sarebbe preclusa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, in cui si deduce che l'istanza è stata respinta nonostante che sussistessero tutti i presupposti e che lo stesso lasso temporale di distanza tra i reati non era elevato, è infondato. Il provvedimento impugnato ha ritenuto l'inesistenza degli indici di una volizione unitaria tra i fatti-reato indicati nell'istanza. Il ricorso argomenta sull'esistenza, invece, di tali indici, ma li individua in elementi (identità dei titoli di reato, limitata distanza temporale tra ogni fatto ed il successivo) che il giudice dell'esecuzione non aveva trascurato, ma aveva valorizzato in senso negativo, rilevando che l'arco temporale complessivo di nove anni in cui si erano svolti i reati fosse un indice evidente dell'inesistenza dell'unicità del disegno criminoso. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha non illogicamente valorizzato in senso negativo anche la distanza spaziale tra i fatti-reato, atteso che anche il luogo di commissione del reato può essere un ulteriore indice da cui ricavare la esistenza o meno di una volizione unitaria (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In definitiva, nel caso in esame, la distanza tra i luoghi di commissione dei reati e l'arco temporale particolarmente lungo in cui sono stati posti in essere i reati rendono non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto non vi fossero elementi per ritenere che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (sempre (Sez. U Gargiulo cit.). D'altronde, un mero programma di reperire denaro in modo illecito, che è l'unico filo conduttore che emerge dall'esposizione contenuta in ricorso, è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., e che è indice, invece, di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla contingente consumazione degli illeciti, sia pure della tipologia specifica di quelli attribuiti nelle sentenze al ricorrente. In definitiva, il motivo è infondato. 2. Il secondo motivo, in cui ci si lamenta che il giudice dell'esecuzione, affermando che le pene di ciascuna sentenza erano già di per sè molto miti, sia entrato nel merito delle pene inflitte, operazione che gli sarebbe preclusa, è manifestamente infondato. Esso, infatti, attacca una frase della ordinanza impugnata cui il giudice dell'esecuzione aveva, però, premesso "va incidentalmente rilevato". E' un ragionamento incidentale, che non entra nel percorso logico della decisione impugnata, ed anzi è ultroneo, e non coerente rispetto ad esso, e, quindi, l'eventuale eliminazione di tale passaggio non sarebbe, comunque, in grado di far cadere la decisione impugnata. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process