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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 1998

Cassazione n. 34764/2026

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nfronti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1998avverso l'ordinanza del 30/06/2026 del TRIBUNALE DI BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'accoglimenti del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanzaimpugnata;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Brescia ha annullato ildecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con cui erastata disposta la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivodelle banconote per un valore superiore ai € 50.000,00 sequestrate a MicheleCondoluci.

Conseguentemente, il Tribunale ha disposto il dissequestro e larestituzione della somma di danaro all’indagato.2.

Presentando ricorso per cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore di Brescia hadedotto, con unico motivo, la violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc.pen.) insita nella ricostruzione posta a base della decisione impugnata, laddovesi sostiene la inconfigurabilità dell’art. 648 cod. pen. (contestato nell’imputazioneprovvisoria) sul rilievo del coinvolgimento dell’indagato, “con la sua società” neireati fiscali generatori del profitto costituito dal denaro sequestrato all’indagato,con attivazione, quindi, della clausola di esclusione prevista dall’incipit delladisposizione incriminatrice (Fuori dei casi di concorso nel reato…).L’interpretazione adottata dal Tribunale, sostiene il ricorso, non tiene contodel disposto dell’art. 9 d. lgs. 74/2000 che esclude il concorso tra chi emette echi utilizza le fatture per operazioni inesistenti, con la conseguenza chel’emittente della fatture per operazioni inesistenti che trasferisca all’annotante iproventi provenienti da precedenti operazioni di monetizzazione degli importiesposti nelle fatture, senza concorrere all’annotazione, di cui però è consapevole,commette la condotta vietata dall’art. 648 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per la genericità del motivo.Il Tribunale ha individuato i punti deboli della istanza cautelare, da un lato,nella genericità della provvisoria imputazione “che nulla esplicita rispetto allaritenuta provenienza delittuosa della somma di danaro” e, dall’altro,nell’ambiguità della stessa impostazione accusatoria emergente dal corpodell’istanza di conversione.

Sotto quest’ultimo profilo, non è chiaro, infatti, se lafrode fiscale, indicata quale origine della provvista, veda l’indagato comeemittente delle fatture o utilizzatore delle stesse (le due versioni contrappostesarebbero accreditate rispettivamente negli atti giudiziali – il decreto giudiziale el’istanza che lo aveva preceduto – e negli atti di polizia giudiziaria).

In ogni caso,conclude la decisione impugnata, la partecipazione dell’indagato al reatopresupposto preclude in radice la configurabilità della contestata ricettazione.2.

Il ricorso non si confronta compiutamente con la decisione impugnata,non riuscendo, così, ad eliminare l’incertezza in ordine alla ricostruzionepropugnata dalla parte pubblica.I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità portano ad affermareche in tema di sequestro preventivo la sussistenza del fumus del delitto diricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti sommedi denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dallesole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamenteprodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza deiprimi da un delitto presupposto (Sez. 2, 03/07/2024, n. 28587, Rv. 286727 - 01:in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori dellaprovenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore conesponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reatoproduttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali allaperpetrazione di altri reati).

Sulla base di tale condivisibile orientamentogiurisprudenziale, al quale occorre dare continuità (si vedano anche Sez. 2, n.28587 del 03/07/2024, Rv. 286727 – 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep.2025, Rv. 287719 – 01), può affermarsi che in caso di rinvenimento di rilevantisomme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, lasussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essereconnessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamentodel contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditileciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certaprovenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere alsequestro di somme dì denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di undelitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasisomma ritenuta rilevante.

Divengono quindi fondamentali quegli ulteriorielementi che accompagnano il provvedimento ablatorio per giustificare lavalutazione incidentale di provenienza illecita del contante, che la stessagiurisprudenza già citata ha potuto individuare negli accertati contatti delsoggetto titolare del contante con esponenti criminali, nel precedentecoinvolgimento dell'agente in fatti di reato normalmente produttivi di profittoillecito, nel contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altrireati (armi, droga, contrabbando, etc.) ovvero, in genere, nella presenza diulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto del denarosequestrato di cui il provvedimento cautelare reale deve necessariamente dareconto.Nel caso specifico, pur essendosi individuata una categoria astrattanell’ambito dei reati fiscali, non si è risolta, con il ricorso oggi in esame, lapotenziale dicotomia evidenziata dal provvedimento impugnato (Condolucisarebbe emittente o utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti?), néapprofondito la tematica della sussistenza o meno di "ulteriori elementi"significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto,essendocisi limitati a far riferimento agli approfondimenti svolti mediante banchedati dalla Guardia di Finanza (che non fanno parte del fascicolo pervenuto aquesta Corte e che in ogni caso non possono essere oggetto di esame in questasede).Il generico riferimento ad un reato di natura fiscale (emissione di fatture peroperazioni inesistenti) per come è stata ricostruita la vicenda sarebbe, in ipotesi,riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] il quale, appunto, deteneva la somma da restituire al‘provvidente’, con la conseguenza che essendo egli autore di uno dei reatipresupposti, non potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto diricettazione.

Infatti, se è vero che in tema di ricettazione non v'è bisogno dellaprova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delittopresupposto, bastando che non emerga la prova del contrario, deve rilevarsi chenel caso in esame è lo stesso argomentare della ricorrente che sembraindividuare l’indagato come autore del reato fiscale presupposto.Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nfronti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1998avverso l'ordinanza del 30/06/2026 del TRIBUNALE DI BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'accoglimenti del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanzaimpugnata;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Brescia ha annullato ildecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con cui erastata disposta la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivodelle banconote per un valore superiore ai € 50.000,00 sequestrate a MicheleCondoluci. Conseguentemente, il Tribunale ha disposto il dissequestro e larestituzione della somma di danaro all’indagato.2. Presentando ricorso per cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore di Brescia hadedotto, con unico motivo, la violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc.pen.) insita nella ricostruzione posta a base della decisione impugnata, laddovesi sostiene la inconfigurabilità dell’art. 648 cod. pen. (contestato nell’imputazioneprovvisoria) sul rilievo del coinvolgimento dell’indagato, “con la sua società” neireati fiscali generatori del profitto costituito dal denaro sequestrato all’indagato,con attivazione, quindi, della clausola di esclusione prevista dall’incipit delladisposizione incriminatrice (Fuori dei casi di concorso nel reato…).L’interpretazione adottata dal Tribunale, sostiene il ricorso, non tiene contodel disposto dell’art. 9 d. lgs. 74/2000 che esclude il concorso tra chi emette echi utilizza le fatture per operazioni inesistenti, con la conseguenza chel’emittente della fatture per operazioni inesistenti che trasferisca all’annotante iproventi provenienti da precedenti operazioni di monetizzazione degli importiesposti nelle fatture, senza concorrere all’annotazione, di cui però è consapevole,commette la condotta vietata dall’art. 648 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per la genericità del motivo.Il Tribunale ha individuato i punti deboli della istanza cautelare, da un lato,nella genericità della provvisoria imputazione “che nulla esplicita rispetto allaritenuta provenienza delittuosa della somma di danaro” e, dall’altro,nell’ambiguità della stessa impostazione accusatoria emergente dal corpodell’istanza di conversione. Sotto quest’ultimo profilo, non è chiaro, infatti, se lafrode fiscale, indicata quale origine della provvista, veda l’indagato comeemittente delle fatture o utilizzatore delle stesse (le due versioni contrappostesarebbero accreditate rispettivamente negli atti giudiziali – il decreto giudiziale el’istanza che lo aveva preceduto – e negli atti di polizia giudiziaria). In ogni caso,conclude la decisione impugnata, la partecipazione dell’indagato al reatopresupposto preclude in radice la configurabilità della contestata ricettazione.2. Il ricorso non si confronta compiutamente con la decisione impugnata,non riuscendo, così, ad eliminare l’incertezza in ordine alla ricostruzionepropugnata dalla parte pubblica.I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità portano ad affermareche in tema di sequestro preventivo la sussistenza del fumus del delitto diricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti sommedi denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dallesole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamenteprodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza deiprimi da un delitto presupposto (Sez. 2, 03/07/2024, n. 28587, Rv. 286727 - 01:in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori dellaprovenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore conesponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reatoproduttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali allaperpetrazione di altri reati). Sulla base di tale condivisibile orientamentogiurisprudenziale, al quale occorre dare continuità (si vedano anche Sez. 2, n.28587 del 03/07/2024, Rv. 286727 – 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep.2025, Rv. 287719 – 01), può affermarsi che in caso di rinvenimento di rilevantisomme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, lasussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essereconnessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamentodel contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditileciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certaprovenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere alsequestro di somme dì denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di undelitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasisomma ritenuta rilevante. Divengono quindi fondamentali quegli ulteriorielementi che accompagnano il provvedimento ablatorio per giustificare lavalutazione incidentale di provenienza illecita del contante, che la stessagiurisprudenza già citata ha potuto individuare negli accertati contatti delsoggetto titolare del contante con esponenti criminali, nel precedentecoinvolgimento dell'agente in fatti di reato normalmente produttivi di profittoillecito, nel contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altrireati (armi, droga, contrabbando, etc.) ovvero, in genere, nella presenza diulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto del denarosequestrato di cui il provvedimento cautelare reale deve necessariamente dareconto.Nel caso specifico, pur essendosi individuata una categoria astrattanell’ambito dei reati fiscali, non si è risolta, con il ricorso oggi in esame, lapotenziale dicotomia evidenziata dal provvedimento impugnato (Condolucisarebbe emittente o utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti?), néapprofondito la tematica della sussistenza o meno di "ulteriori elementi"significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto,essendocisi limitati a far riferimento agli approfondimenti svolti mediante banchedati dalla Guardia di Finanza (che non fanno parte del fascicolo pervenuto aquesta Corte e che in ogni caso non possono essere oggetto di esame in questasede).Il generico riferimento ad un reato di natura fiscale (emissione di fatture peroperazioni inesistenti) per come è stata ricostruita la vicenda sarebbe, in ipotesi,riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] il quale, appunto, deteneva la somma da restituire al‘provvidente’, con la conseguenza che essendo egli autore di uno dei reatipresupposti, non potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto diricettazione. Infatti, se è vero che in tema di ricettazione non v'è bisogno dellaprova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delittopresupposto, bastando che non emerga la prova del contrario, deve rilevarsi chenel caso in esame è lo stesso argomentare della ricorrente che sembraindividuare l’indagato come autore del reato fiscale presupposto.Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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