CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con l'impugnata sentenza, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva specifica reiterata, alla pena di anni quattro di reclusione e C 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in data 29/10/2009. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, eccependo la prescrizione del reato e lamentando vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso non essendo, ad oggi, il reato prescritto. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. Tenuto conto della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., non è decorso il termine di anni sedici e mesi otto, termine che rispetta il disposto di cui all'art. 99 comma 6 cod.pen. (Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019 Rv. 277607 — 01). Quanto al secondo motivo esso si basa su mere indimostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, relative a pretese carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di colpevolezza del ricorrente. La sentenza adeguatamente richiama gli elementi di fatto dai quali risulta in modo evidente la responsabilità dell'imputato, responsabilità fondata sul compendio intercettato sulla scorta del quale la sentenza impugnata (pag. 9) ha motivatamente argomentato la consegna a credito di un quantitativo di stupefacente. La difesa evidentemente non si confronta con il testo della sentenza e si limita a lamentare generiche carenze argomentative. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci