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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05922/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di dieci mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve applicarsi la recidiva e perché non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche (l'imputato è gravato da numerosissimi precedenti per reati di cui al d.P.R. n. 633 del 1972; il fatto è caratterizzato da obiettiva gravità, perché relativo alla sottrazione dell'intera documentazione contabile della ditta individuale di cui l'attuale ricorrente era titolare per tre anni di imposta); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di dieci mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve applicarsi la recidiva e perché non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche (l'imputato è gravato da numerosissimi precedenti per reati di cui al d.P.R. n. 633 del 1972; il fatto è caratterizzato da obiettiva gravità, perché relativo alla sottrazione dell'intera documentazione contabile della ditta individuale di cui l'attuale ricorrente era titolare per tre anni di imposta); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 05922/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris