CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 17563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, replica rilievi critici già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con valutazioni di merito non manifestamente illogica, non sindacabile in questa sede (e ciò a tacere della manifesta infondatezza della richiesta alla luce dell'inequivoco portato dei precedenti per evasione cristallizzato dal casellario in atti, tale da rendere incontroversa la presenza di una abitualità ostativa all'applicazione della disposizione citata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.