CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23368/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 85-351/2023 [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, pronunciata in data 17 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la misura della sanzione inflitta facendo applicazione del criterio legale di moderazione di cui al comma quarto dell'art. 63 cod. pen., confermava nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova dimostrativa della sussistenza dei fatti contestati e della attribuibilità degli stessi all'imputato, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo processuale dedotto, quanto a mancata assunzione della prova decisiva è stato oggetto di gravame adeguatamente valutato e respinto dalla Corte territoriale, che ha proceduto nei limiti della discrezionalità attribuita dalla legge processuale al giudice del merito nella stima della rilevanza degli argomenti di prova da assumere, è manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i