CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 44270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte di Cassazione, Settima sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa il 19/3/2021 dalla Corte di appello di Torino. 2. Propone ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. lo stesso Barbetta, a mezzo del proprio difensore, deducendo che l'ordinanza di legittimità avrebbe ritenuto non prescritto il reato in forza di una recidiva sì contestata, ma mai oggetto di motivazione da parte dei Giudici di merito; questi, dunque, avrebbero di fatto escluso l'aggravante soggettiva, tanto dai irrogare la stessa pena al ricorrente ed al coimputato [OSCURATO:PERSONA], incensurato, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la sola aggravante specifica di cui all'art. 625, comma 4, cod. pen. Alle conclusioni scritte del Procuratore generale la difesa ha replicato, con memoria del 22/9/2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Questa Corte, con ripetute sentenze, ha affermato che il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato è condizionato alla prospettazione, da parte dell'impugnante, di un errore percetl:ivo causato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorché siano ipotizzabili più possibili percorsi decisori, taluno dei quali connotato da errori di valutazione giuridica (per tutte, Sez. 3, n. 10417 del 25/2/2020, Tullio, Rv. 279065). 5. Proprio questa seconda ipotesi è raffigurata nel caso di specie. 5.1. Il ricorrente, infatti, sostiene che la Settima sezione avrebbe riconosciuto una recidiva in realtà esclusa sin dal primo grado, nel quale il Barbetta (recidivo specifico, reiterato ed infraquinquennale) ed il coimputato (incensurato) erano stati condannati alla stessa pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. A giudizio del ricorrente, peraltro, il fatto che la prima sentenza non contenesse alcuna motivazione in punto di recidiva doveva esser interpretato - come da giurisprudenza di questa Corte - come esclusione della stessa aggravante soggettiva, dunque non più rilevante nel calcolo della prescrizione. 6. Ebbene, questa tesi non può essere accolta, perché palesemente estranea all'istituto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., nei termini appena richiamati; il Barbetta, infatti, non sostiene che la Settima sezione di legittimità sia incorsa in un errore percettivo sulla prescrizione del reato (ad esempio, l'erroneo calcolo del numero di giorni tra due udienze, in caso di sospensione dei termini), ma - come indicato - che avrebbe "conteggiato" una recidiva ormai di fatto esclusa in sede di merito, perché priva di richiamo esplicito nella sentenza di primo grado. Un errore valutativo, dunque. 6.1. La censura, peraltro, trascura, il dispositivo della sentenza di primo grado, che concede le attenuanti generiche come "equivalenti alle circostanze aggravanti contestate"; con uso del plurale che non può riguardare la sola aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., ma anche la recidiva. Ancora, il ricorso trascura i motivi di appello proposti dallo stesso Barbetta (riassunti nella sentenza di secondo grado), con i quali - lungi dall'affermare che la recidiva fosse stata, per l'appunto, esclusa in primo grado - si contestava il contrario, ossia proprio la mancata esclusione della stessa aggravante, e si chiedeva, in subordine, che fosse la Corte di appello a provvedere in conformità; a questa istanza, tuttavia, il Collegio aveva risposto negativamente, evidenziando in modo analitico le ragioni (estranee al ricorso) per le quali la recidiva doveva esser riconosciuta. 7. E' del tutto infondata, dunque, la tesi difensiva per la quale l'aggravante in oggetto sarebbe stata esclusa per errore, con ogni incidenza in tema di prescrizione. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale E! rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro