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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18480/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04MOKOE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome intempestivo.

E' stato proposto in data 12 7.2023 contro sentenza del 29 marzo 2023, pubblicata con riserva di 45 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto il 10.5.2023.

Con ampio decorso del termine massimo di 30 giorni per la proposizione dell'impugnazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26.1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04MOKOE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome intempestivo. E' stato proposto in data 12 7.2023 contro sentenza del 29 marzo 2023, pubblicata con riserva di 45 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto il 10.5.2023. Con ampio decorso del termine massimo di 30 giorni per la proposizione dell'impugnazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.1.