CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il tribunale di Trani, in data 11 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione e altri. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduceva vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per il reato più grave e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione ex art. 591 cpp. [OSCURATO:PERSONA] deduceva i seguenti motivi: - violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 cp ed al giudizio di applicazione nei confronti del prevenuto della recidiva reiterata facoltativa in sede di cognizione. - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 133 e 132 cp ed al giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, offriva una esaustiva motivazione in ordine alla definizione l'i trattamento sanzionatorio facendo riferimento alla notevole gravità dei fatti commessi ed alla rilevante capacità a delinquere dimostrata desunta anche dai precedenti penali. Tale percorso argomentativo determinava anche le ragioni per il riconoscimento dell'aggravamento concreto della pericolosità del ricorrente che giustificava il riconoscimento della recidiva La posizione di [OSCURATO:PERSONA] viene stralciata e trasmessa alla Seconda sezione pernale per la trattazione, con specifico riguardo alle doglianze relative alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. All'inammissibilità dei ricorsi proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Minervini consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Minervini e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone la separazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la trasmissione alla Seconda sezione per la trattazione ritenendo il motivo sulla sospensione della pena non manifestamente infondato. 'estensore Il Presidente