CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 04901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che, con sentenza del 26 giugno 2025, il Tribunale di Massa, pronunciandosi ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva annullato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Massa pronunciata il 12 dicembre 2024, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, ha disposto la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto, essendosi proceduto in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'applicazione della misura di sicurezza della confisca ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 per vizio di motivazione, segnatamente per mancata uniformazione alla decisione della Corte di cassazione ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, sostenendo una carenza motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito adeguatamente illustrato che la somma di denaro, pari ad euro 55.000,00, suddivisa in mazzette di vario taglio, era stata rinvenuta nello stesso vano doppiofondo in cui era stata recuperata la sostanza stupefacente e che l'imputato non aveva offerto alcuna giustificazione in ordine alla provenienza del denaro, emergendo inoltre una obiettiva sproporzione della somma in argomento rispetto alle condizioni economiche del condannato e alle sue fonti di reddito, avendo costui dichiarato di svolgere lavori saltuari di manutenzione e trasloco e di far fronte alle sua esigenze di vita cumulando le sue modeste entrate (dipendenti da lavoro non regolarizzato) con lo stipendio della cugina con lui convivente. Osservato che, nel caso della cosiddetta confisca "allargata" o "per sproporzione", oggi disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile per i reati in materia di stupefacenti in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 all'art. 240-bis cod. pen., non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, se la stessa è stata congruamente motivata dal giudice di merito sulla base di parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le deduzioni difensive (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022 Arcuri, Rv. 282407), come appunto avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice del merito, sulla base di conducenti affermazioni, ha ritenuto sussistente la presunzione relativa di provenienza criminosa del denaro in sequestro. Considerato che il fondamento della menzionata confisca, che prescinde dal collegamento pertinenziale tra il reato e i beni che ne costituiscono l'oggetto (Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, dep. 2019, Spaziante, Rv. 276183), è, infatti, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052): grava, in altri termini, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, poiché è l'imputato stesso che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245). Onere di allegazione nella specie non assolto dall'imputato che non ha fornito alcun elemento utile a rendere credibile la provenienza lecita del denaro in sequestro ("i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato": così, Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997, in motivazione). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C