CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1951
Cassazione n. 17432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 334, terzo comma, cod. pen. e 43 d.lgs. n. 504 del 1995 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/11/2025, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Vallo della Lucania; rilevato che la difesa ha vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità per entrambi i reati, evidenziando l'insussistenza di prove in ordine alla effettiva sottoposizione a sequestro delle bottiglie dell'[OSCURATO:PERSONA] prima della loro distruzione; ritenuto di dover richiamare, a tal proposito, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato contestato, valorizzando la materiale apprensione del materiale da parte degli operanti, onde trasportarlo in caserma per gli ulteriori accertamenti, alla costante presenza dell'[OSCURATO:PERSONA]: circostanza ritenuta idonea a superare il fatto che non si era ancora proceduto alla stesura del verbale, alla luce di un precedente in termini di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6, n. 35285 del 06/09/2021, Vegliante, Rv. 281985 - 01);ritenuto che la residua censura sia generica, risolvendosi in una testuale riproposizione dei motivi di appello priva di effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, che ha superato le possibili incertezze, relative al luogo in cui erano collocati gli strumenti per la distillazione, valorizzando quanto ulteriormente rinvenuto e sequestrato presso l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA] (tra l'altro, numerosi litri di sostanze alcoliche, secchi con residui di alcol e di frutta utilizzata per aromatizzare i distillati); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M2026 ilS;JniiS