CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24882/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO GIUSTIZIA -intimato- avverso ordinanza della CORTE D'APPELLO MILANO depositata il giorno 8 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano ha confermato, in sede di opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi formulata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d’ufficio di imputato in procedimento penale. La Corte d’appello ha rilevato che la ragione del diniego consisteva nel convincimento del primo giudice che il difensore avesse avuto conoscenza della morte dell’imputato prima della proposizione del giudizio d’appello rispetto al quale fu poi proposto il ricorso per cassazione. Secondo la Corte d’appello, il giudice del procedimento aveva tratto tale convincimento dal “decreto di liquidazione emesso il 13.09.2018 dal Tribunale di Milano, che riteneva di applicare estensivamente la disciplina della liquidazione dell’imputato irreperibile, in quanto l’avvenuto decesso dell’assistito esonerava il difensore di tentare di esperire le procedure inutili per il recupero del credito”. Ciò posto la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione, rilevando che l’opponente aveva omesso di curare la produzione di tale decreto, impedendo così qualsiasi riscontro. Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011: ammessa e non concessa la esistenza della lacuna rilevata dalla Corte d’appello, questa avrebbe dovuto fare uso dei poteri ufficiosi accordati al giudice dalla norma. Con il secondo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente: il provvedimento, di cui la corte di merito ha ravvisato la mancata produzione, era stato invece prodotto e, in ogni caso, era irrilevante, perché riguardava una diversa vicenda; esso era stato prodotto solo come precedente di giurisprudenza, a sostegno della tesi della equiparabilità dell’assistito irreperibile all’assistito deceduto prima dello svolgimento dell’attività difensiva da parte del difensore d’ufficio. Il Ministero è rimasto intimato, nonostante la rinnovazione della notificazione del ricorso, ordinata da questa Corte, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento della censura di cui al secondo motivo. In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021). Consegue da quanto sopra che la Corte d’appello, nel momento in cui ha rilevato la mancanza del documento, in ipotesi ritenuto necessario ai fini della decisione, avrebbe dovuto attivarsi ai sensi della norma di cui sopra. L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente procedimento. P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di